Cassazione Civile, Ordinanza n. 20494/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso nei confronti della società un avviso di accertamento IRES per l'anno 2013, recuperando a tassazione euro 45.000 per costi dedotti in un precedente esercizio e ritenuti non documentati. La ripresa traeva origine da una verifica svolta verso altre società che avevano utilizzato fatture per operazioni inesistenti emesse dalla medesima contribuente. La CTP aveva rigettato il ricorso della società, ritenendo legittimo l'accertamento e irrilevante una fattura prodotta solo nel 2019, successiva alla notifica dell'atto. In appello, la Corte tributaria regionale aveva invece accolto il gravame della società. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132 c.p.c., sostenendo che la motivazione d'appello fosse oscura e fondata su concetti inconferenti rispetto al thema decidendum; con il secondo ha dedotto violazione dell'art. 88 d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che la legittimità dell'avviso andasse valutata alla data della sua notifica e che, in assenza di fattura comprovante il costo, la ripresa a tassazione come sopravvenienza attiva fosse corretta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo la sentenza di appello affetta da motivazione solo apparente, perché non consentiva di comprendere il percorso logico-giuridico seguito né di verificare i dati probatori valorizzati. Ha rilevato che la motivazione era apodittica, fondata su affermazioni non pertinenti e priva di effettiva esposizione delle ragioni decisorie. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, per nuovo esame motivato e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La motivazione è nulla quando, pur esistente graficamente, è solo apparente e non rende percepibile il fondamento della decisione.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
La motivazione apparente integra un error in procedendo deducibile in cassazione.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È richiamato come parametro del secondo motivo di ricorso, poi assorbito.
È richiamato dal ricorrente per sostenere la correttezza del recupero a tassazione come sopravvenienza attiva.
È richiamato dal ricorrente come norma sulla ripartizione dell'onere della prova in relazione alla documentazione del costo.
La Corte richiama la regola di imputazione per competenza del debito/costo, osservando che un debito iscritto nel 2012 non può essere imputato al 2013 come sopravvenienza attiva solo perché non pagato.
Massime di principio
- La sentenza di appello è nulla per motivazione apparente quando, pur formalmente presente, non consente di comprendere l'iter logico seguito dal giudice, né di controllare la coerenza della decisione rispetto alle questioni controverse e alle prove esaminate.
- In materia tributaria, il giudice di merito deve esporre in modo comprensibile i dati fattuali e probatori che sorreggono la decisione; una motivazione apodittica o fondata su argomenti inconferenti non supera il sindacato di legittimità.
- La qualificazione di una posta come sopravvenienza attiva o meno richiede il corretto riferimento al periodo di competenza e alla reale sussistenza del debito/costo, non essendo sufficiente il solo dato della mancata autofatturazione o dell'importo immutato.
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