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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18846/2025 del 10/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (investitore)

La controversia

Un investitore ha convenuto una società di intermediazione mobiliare chiedendo il risarcimento dei danni derivati dall'appropriazione di somme da parte di un promotore finanziario della società. Lamentava di aver consegnato, tra il 2006 e il 2012, complessivamente 143.000 euro al promotore, mediante assegni circolari intestati all'intermediaria bancaria indicata nei rapporti operativi e un bonifico sul conto della stessa, e sosteneva che il promotore avesse trattenuto indebitamente una parte delle somme senza investirle in strumenti finanziari. In primo grado il tribunale ha ritenuto sussistente la responsabilità solidale della SIM ex art. 31 TUF, condannandola al risarcimento di 56.077,75 euro, con regresso verso il promotore, e ha escluso la manleva della banca sulla base della convenzione tra le società. La corte d'appello ha confermato la decisione, ritenendo sufficiente, ai fini dell'art. 31 TUF, che la condotta del promotore fosse resa possibile dall'inserimento nell'organizzazione dell'intermediario e che non vi fossero elementi idonei a interrompere il nesso di occasionalità necessaria, pur in un contesto amicale e informale. La SIM ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 31 TUF e dell'art. 2049 c.c. per insussistenza del nesso di occasionalità necessaria e per la percepita estraneità della condotta del promotore rispetto all'incarico e al rapporto con la società; 2) violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c. per l'uso, ai fini probatori, di dichiarazioni e risultanze del procedimento penale ritenute generiche o non opponibili; 3) violazione dell'art. 1227 c.c. per mancato riconoscimento del concorso di colpa del danneggiato; 4) violazione delle regole di interpretazione contrattuale in relazione alla convenzione con la banca e alla domanda di manleva, oltre che della normativa sugli assegni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero in realtà a ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti e delle prove, operazione preclusa in sede di legittimità, perché la corte territoriale aveva già esaminato gli elementi addotti dalla ricorrente e li aveva ritenuti non idonei a escludere il nesso di occasionalità necessaria né a integrare una condotta anomala del risparmiatore tale da interrompere la responsabilità dell'intermediario. Quanto al quarto motivo, la Corte ha rilevato che la censura sulla convenzione con la banca non denunciava specifiche violazioni dei criteri ermeneutici, ma mirava anch'essa a un riesame del merito. La ricorrente è stata condannata alle spese in favore di ciascun controricorrente, con distrazione a favore del difensore che ne aveva fatto richiesta.

Norme richiamate

  • art. 31 d.lgs. 58/1998

    la responsabilità dell'intermediario per gli illeciti del promotore sussiste quando la condotta sia agevolata o resa possibile dall'inserimento del promotore nell'attività dell'intermediario e vi sia nesso di occasionalità necessaria; è esclusa solo in presenza di condotta anomala del danneggiato, collusiva o consapevolmente acquiescente alle violazioni del promotore

  • art. 2049 c.c.

    richiamato come norma generale sulla responsabilità indiretta del preponente per i fatti illeciti del preposto commessi nell'esercizio delle incombenze affidate

  • art. 116 c.p.c.

    la doglianza non può essere usata per sollecitare un diverso apprezzamento delle prove se il giudice di merito ha già valutato gli elementi istruttori

  • art. 2697 c.c.

    il ricorrente non può contestare in cassazione la valutazione del materiale probatorio quando mira in realtà a un nuovo giudizio di fatto

  • art. 1227 c.c.

    il concorso colposo del danneggiato può ridurre o escludere il risarcimento, ma la relativa valutazione richiede un accertamento specifico dei fatti da parte del giudice di merito

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati scrutinati come censure che, nella sostanza, tendevano a contestare il merito della decisione piuttosto che veri errori di diritto

  • art. 1176 c.c.

    invocato nel quarto motivo in tema di corretto svolgimento dei rapporti contrattuali, ma senza specifica dimostrazione di violazione dei canoni ermeneutici

  • art. 1229 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nella critica alla convenzione con la banca, senza che la Corte ravvisasse una specifica violazione

  • art. 1362 c.c.

    richiamato quale canone di interpretazione contrattuale, ma la censura è stata ritenuta priva di specifiche violazioni dei criteri ermeneutici

  • art. 1371 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza fosse sostanzialmente diretta al riesame del merito

  • art. 43 legge assegni

    richiamato dalla ricorrente per sostenere l'erroneità della decisione sulla manleva e sulla gestione degli assegni

Massime di principio

  • In tema di responsabilità dell'intermediario per gli illeciti del promotore finanziario, il nesso di occasionalità necessaria sussiste quando la condotta del promotore sia resa possibile dall'inserimento nell'organizzazione dell'intermediario e appaia al terzo riconducibile all'incarico conferito.
  • La responsabilità dell'intermediario è esclusa solo se il danneggiato abbia tenuto una condotta anomala, tale da integrare collusione o consapevole e fattiva acquiescenza alle violazioni del promotore; la mera inesperienza del cliente, invece, non basta a escluderla.
  • La ricezione di somme con modalità difformi dalla disciplina di settore non interrompe automaticamente il nesso causale tra illecito del promotore e danno dell'investitore.
  • In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito attraverso la critica alle prove già esaminate dal giudice di appello, se la motivazione impugnata è logicamente e giuridicamente coerente.
  • La censura sull'interpretazione di una clausola contrattuale è inammissibile se non indica specifiche violazioni dei canoni ermeneutici e mira, in realtà, a ottenere un diverso apprezzamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaNesso di causalità

Testo integrale

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