Cassazione Penale, Sentenza n. 23407/2024 del 11/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di restituzione di circa Euro 31.000,00 sequestrati. Ha dedotto due motivi: (1) carenza di motivazione in ordine al periculum in mora, sostenendo che la somma non costituisce provento di reato (provenienze lecite dichiarate, donazioni) e che non risultava il nesso con l'attività illecita contestata (solo detenzione/confezionamento, non cessione); (2) violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, contestando il sequestro dell'intera somma e chiedendo che l'ablazione fosse proporzionata al profitto del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi dedotti fossero nuovi rispetto a quanto proposto davanti al tribunale del riesame (quindi introdotti per la prima volta in Cassazione) e pertanto tardivi, richiamando il principio per cui in materia di misure cautelari reali il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per vizio di motivazione salvo motivazione mancante o apparente. Ha altresì osservato che il secondo motivo era eccentrico rispetto alla motivazione impugnata e che il sequestro finalizzato alla confisca cd. "allargata" non si valuta tramite comparazione diretta con il profitto del reato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di Euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
Norma richiamata nel capo di imputazione per la partecipazione al reato (concorso di persone); citata come contestazione penale nei confronti degli indagati.
Richiamato in relazione alla punibilità e al concorso di norme; citazione legata al quadro normativo dei reati ascritti.
art. 73 commi 1 e 4 DPR 309/90
Norme sul traffico e sulla detenzione di sostanze stupefacenti (disciplina sanzionatoria); oggetto dell'accusa che ha giustificato il sequestro preventivo e la successiva confisca.
art. 321 comma 2 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la restituzione di beni sottoposti a sequestro; nell'atto impugnato era invocata dalla ricorrente per ottenere la restituzione della somma sequestrata.
Riferimento normativo relativo alla confisca per delitti di stupefacenti (anche confisca 'allargata'); la sentenza affronta il sequestro finalizzato alla confisca basata su tale norma.
Norma che dispone l'obbligo di sostenere le spese del procedimento per il ricorrente quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per condannare la ricorrente alle spese processuali.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte come parametro interpretativo in relazione all'assenza di 'colpa nella determinazione della causa di inammissibilità', motivando la riduzione equitativa della somma da versare alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso principalmente per violazione di legge; i vizi di motivazione sono esaminabili solo se la motivazione manca o è apparente e ciò costituisce violazione di legge.
- Motivi nuovi, non sollevati nei precedenti gradi (qui: davanti al tribunale del riesame), sono inammissibili in Cassazione: le questioni devono essere tempestivamente dedotte nei gradi di merito, pena la loro esclusione.
- Le eccezioni relative alla proporzionalità/adeguatezza/dimensionalità del sequestro devono essere puntualmente argomentate nei precedenti gradi; non possono essere formulate ex novo in Cassazione.
- Il sequestro finalizzato alla confisca cd. 'allargata' ha una logica propria e non sempre è valutabile tramite mera comparazione quantitativa con l'ammontare del profitto del reato; chi contesta la sproporzione deve dimostrare il vizio nelle sedi precedenti.
- Chi impugna per ottenere la restituzione di somme sequestrate dovrebbe documentare e far valere con precisione l'origine lecita del denaro già nelle fasi di riesame, per evitare l'inammissibilità del motivo per novità in Cassazione.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile la parte può essere condannata alle spese e, in presenza di specifiche condizioni, a versamenti equitativi (es. alla Cassa delle Ammende); la valutazione della colpa/incidenza sull'inammissibilità può influire sull'entità del versamento.
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