Cassazione Civile, Ordinanza n. 26686/2025 del 03/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La società di riscossione aveva proposto opposizione allo stato passivo del fallimento per contestare il parziale rigetto di domande di insinuazione relative a crediti iscritti a ruolo, in particolare contributi INPS e INAIL, ritenuti dal giudice delegato prescritti. Il Tribunale, dopo avere separato le impugnazioni riferite a due diverse domande di insinuazione, ha rigettato quella decisa nel provvedimento impugnato rilevando: mancanza di prova di validi e tempestivi atti interruttivi della prescrizione; e, comunque, mancata indicazione dell’importo del credito insinuato per le cartelle eventualmente sorrette da prova interruttiva. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) nullità del procedimento per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di INPS e INAIL; 2) violazione degli artt. 97, 98 e 99 l.fall. per avere il tribunale ritenuto necessaria una distinta opposizione per ciascuna domanda di insinuazione e per avere disposto la separazione dei ricorsi; 3) omessa pronuncia su alcune cartelle e su alcune voci accessorie, con richiamo all’art. 112 c.p.c.; 4) violazione delle norme sulla riscossione e sull’insinuazione al passivo per asserita errata valutazione delle prove documentali, sostenendo che la documentazione prodotta superasse l’eccezione di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, nelle controversie sulla riscossione di contributi tramite ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario/agente della riscossione; l’eventuale chiamata dell’ente è rimessa alla discrezionalità del giudice. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, richiamando il principio secondo cui i provvedimenti di riunione o separazione delle cause hanno natura ordinatoria e sono insindacabili in sede di legittimità. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per difetto di autosufficienza, poiché la ricorrente non aveva specificato adeguatamente dove le questioni asseritamente omesse fossero state introdotte nei precedenti gradi. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo perché mirava a un nuovo esame del merito e, soprattutto, non coglieva una ratio decidendi autonoma del decreto impugnato: oltre alla mancata prova degli atti interruttivi, il tribunale aveva anche rilevato la mancata indicazione dell’entità del credito, censura questa non investita dalla ricorrente. La Corte ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Disciplina l'opposizione allo stato passivo, richiamata come base dell'impugnazione avverso il decreto del tribunale.
Richiamato nel secondo motivo come norma relativa alla formazione dello stato passivo e al contesto della decisione impugnata.
Richiamato nel secondo motivo come norma del procedimento di opposizione allo stato passivo.
Invocato per denunciare omessa pronuncia; la censura è stata però ritenuta inammissibile per difetto di autosufficienza.
La chiamata in causa dell'ente creditore, nei rapporti di riscossione, è ricondotta a questa disposizione ed è rimessa alla discrezionalità del giudice, non configurando litisconsorzio necessario.
art. 39 d.lgs. n. 112 del 1999
La chiamata dell'ente creditore è stata ricondotta a una facoltà processuale, non a un obbligo di integrazione del contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 87, comma 2, d.P.R. 602/73
Richiamato nel quarto motivo quale norma sulla riscossione e sulla documentazione posta a sostegno della domanda.
Richiamato nel quarto motivo nel quadro della riscossione dei crediti contributivi.
Richiamato nel quarto motivo nel quadro della riscossione dei crediti contributivi.
Richiamato nel quarto motivo in relazione alla domanda di insinuazione al passivo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie relative alla riscossione di contributi previdenziali mediante iscrizione a ruolo, la presenza dell'ente creditore non integra litisconsorzio necessario: la questione attiene semmai alla legittimazione processuale del concessionario/agente della riscossione, e l'eventuale chiamata dell'ente è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice.
- I provvedimenti di riunione o separazione di cause hanno natura ordinatoria e preparatoria, essendo fondati su valutazioni di mera opportunità processuale; non sono quindi sindacabili in cassazione.
- La denuncia di omessa pronuncia o di error in procedendo richiede specificità e autosufficienza del ricorso: il ricorrente deve indicare con precisione dove le questioni assunte come omesse siano state dedotte nei gradi di merito.
- In cassazione non è consentito chiedere un nuovo apprezzamento del materiale probatorio o una rivalutazione delle risultanze documentali; la censura è inammissibile se mira a sovvertire l'accertamento di fatto del giudice di merito.
- Quando la decisione impugnata si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile o comunque infondato se non vengono censurate tutte le rationes che sorreggono il provvedimento.
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