Cassazione Penale, Sentenza n. 15846/2022 del 26/04/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione del decreto del 14/01/2021 della Corte d'appello di Bologna che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva confermato il decreto del Tribunale di Forlì del 30/05/2017 disponendo la sorveglianza speciale per cinque anni con obbligo di soggiorno e la confisca di vari beni nei confronti di Pierino Isoldi. Le doglianze vertevano su tre profili principali: 1) la qualificazione della pericolosità sociale dell'Isoldi (se inquadrabile nella "pericolosità generica" ora soggetta a censure costituzionali oppure nella lettera b) dell'art. 1 D.lgs. n.159/2011), con richiesta di verifica in contraddittorio e motivazione puntuale; 2) l'efficacia dello scudo fiscale (art. 13-bis d.l. 1/7/2009, n.78 conv. n.102/2009) a escludere la confiscabilità delle somme rimpatriate tramite sanatoria; 3) la legittimità della confisca della quota societaria (99,9% poi riportata come €46.800 per la CampoDelSole S.r.l.) e la compatibilità temporale tra acquisizione delle quote e periodo di manifestazione della pericolosità sociale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi manifestamente infondati e inammissibili, confermando implicitamente la legittimità del decreto impugnato. Motivazione: 1) la pericolosità sociale dell'Isoldi è stata correttamente delimitata nel periodo 2004-2015 e ricondotta alla fattispecie di cui all'art. 1, lett. b) D.lgs. n.159/2011, atteso che nel periodo indicato i reati commessi erano in prevalenza produttivi di reddito e integravano una condotta organizzata che ha consentito all'imputato di vivere, anche in parte, con proventi illeciti; 2) lo scudo fiscale non esclude automaticamente la sproporzione reddituale né trasforma in leciti i proventi di origine illecita, salvo che il proposto non adempia all'onere di fornire elementi specifici di abbinamento tra somme rimpatriate e violazioni penaltributarie; 3) la confisca della quota della CampoDelSole è stata ritenuta legittima alla luce dei massicci apporti di capitale ricevuti dalla società in pieno periodo di pericolosità sociale, tali da aumentare il valore della partecipazione ed essere riconducibili a provvista di origine sconosciuta e compatibile con i flussi illeciti accertati. Condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma procedurale rilevante per i limiti e le modalità del riesame in sede di rinvio: la Corte ha ritenuto che il giudice del rinvio abbia fornito la motivazione richiesta dalla sentenza rescindente riaprendo il contraddittorio e soddisfacendo l'onere motivazionale indicato
D.lgs. n.159/2011, art. 1, lett. b)
art. 1, lett. b), D. Lgs. n. 159 del 2011
La Corte ha ritenuto che la pericolosità sociale possa essere inquadrata nella lettera b) quando, sulla base di elementi di fatto, emerge che l'indagato "vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose"; tale inquadramento è compatibile con la giurisprudenza costituzionale e di Strasburgo e può essere applicato anche a condotte anteriori alle pronunce della Corte EDU ove vi fosse già un'interpretazione "tassativizzante" consolidata
art. 13-bis D.L. 1/7/2009, n.78 conv. L. 3/8/2009, n.102 (scudo fiscale)
art. 13-bis, d.l. 1 luglio 2009, n. 78, conv. con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102
Lo strumento di sanatoria fiscale non elimina di per sé il requisito della sproporzione reddituale né trasforma automaticamente somme di origine illecita in lecite; il proposto ha l'onere di indicare elementi specifici che dimostrino la corrispondenza tra le somme rimpatriate e le violazioni fiscal-penali oggetto di regolarizzazione
art. 24, D. Lgs. n. 159 del 2011
Riferita dalla difesa per sostenere l'esenzione tramite scudo fiscale; la Corte ha però ritenuto che la norma non dispensi dall'onere di prova sulla provenienza lecita delle somme ai fini della esclusione della confisca preventiva
Corte EDU, sentenza De Tommaso c. Italia (Grande Camera)
sentenza De Tommaso c. Italia, 23/02/2017
Richiama il principio di prevedibilità della norma e la necessità che l'interpretazione della categoria di pericolosità sia sufficientemente determinata; la Cassazione afferma che l'interpretazione 'tassativizzante' applicata in precedenza rendeva la norma compatibile con i principi convenzionali anche per fatti anteriori
Sentenza Corte Costituzionale n.24/2019
sentenza Corte Costituzionale n. 24 del 2019
Conferma la legittimità dell'approccio interpretativo restrittivo/tassativizzante rispetto alla fattispecie di pericolosità generica, rinforzando il requisito della determinazione della fattispecie per la compressione di diritti fondamentali
Massime di principio
- La pericolosità sociale ai sensi dell'art. 1, lett. b) D.lgs. n.159/2011 richiede elementi concreti che dimostrino che il soggetto vive, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; se tali elementi sono provati il giudice può applicare misure e confische correlate al periodo in cui la pericolosità si manifesta
- L'interpretazione restrittiva o "tassativizzante" della categoria di pericolosità generica, consolidata dalla giurisprudenza nazionale e richiamata dalla Corte EDU, può essere applicata anche a condotte anteriori purché fosse già esistente un orientamento giurisprudenziale che ne consentiva la prevedibilità
- Lo "scudo fiscale" non equivale automaticamente a sanatoria della provenienza illecita ai fini delle misure di prevenzione: il soggetto che invoca la protezione deve provare il nesso specifico tra le somme rimpatriate e le violazioni fiscal-penali regolarizzate
- La compatibilità temporale per la confisca non si limita al solo momento di acquisto di una partecipazione societaria: se la quota ha visto aumenti di valore o massicci apporti di capitale nella fase di pericolosità sociale riconosciuta, l'intero valore effettivo può essere sottoposto a misure ablative
- In sede di rinvio la Corte d'appello è tenuta a fornire la motivazione puntuale richiesta dalla sentenza di annullamento e può riaprire il contraddittorio; se lo fa congruamente, la cassazione può dichiarare inammissibili i ricorsi che non superano i profili di merito
- Onere probatorio: il proposto ha l'onere di fornire elementi specifici e non generici per escludere la riconducibilità delle somme a fonti illecite o per dimostrare l'applicazione protettiva di strumenti come lo scudo fiscale
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