Cassazione Penale, Sentenza n. 7069/2022 del 28/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) nullità e violazione di legge per omessa comunicazione ad uno dei due difensori delle conclusioni del Pubblico Ministero (e del deposito della sentenza) in violazione dell'art. 23 del d.lgs./d.l. emergenziale relativo allo svolgimento dei giudizi di appello nel periodo COVID-19 (cd. contraddittorio cartolare); 2) vizio di motivazione relativo al trattamento sanzionatorio eccessivo, per presunta errata ponderazione tra le attenuanti generiche e l'aggravante di cui all'art. 80 d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: l'omessa comunicazione delle conclusioni del Pubblico Ministero ad uno dei due difensori configura una nullità di ordine generale a regime intermedio (art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.) perché le garanzie del contraddittorio cartolare non sono state rispettate. Ha precisato che la violazione è rilevabile anche se riguarda un solo difensore e non è sanata dalla mancata presentazione delle conclusioni difensive da parte dell'altro difensore. La nullità è stata ritenuta tempestivamente dedotta in Cassazione ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; non sussistono le condizioni di sanatoria di cui agli artt. 183 o 184 c.p.p. Conseguentemente la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Genova per la rinnovazione del giudizio di appello. I residui motivi di ricorso sono stati assorbiti.
Norme richiamate
art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n.137 (conv. L. 18/12/2020, n.176)
"Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica ... La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica ... ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica"
Stabilisce la procedura emergenziale del cosiddetto "contraddittorio cartolare": obbligo di trasmissione telematica delle conclusioni del PM e obbligo della cancelleria di invio ai difensori; la sua violazione compromette la partecipazione attiva e consapevole della difesa.
art. 178, comma 1, lett. c) c.p.p.
La Corte applica la nozione di nullità generale a regime intermedio per la violazione del contraddittorio cartolare: la carenza di partecipazione effettiva alle garanzie difensive determina nullità rilevabile in sede di impugnazione.
Consente di dedurre in appello/cassazione le nullità di ordine generale verificatesi nel corso del giudizio; la Corte ha ritenuto tempestiva la deduzione della nullità ai sensi di questa norma.
Norma richiamata per escludere l'applicabilità dei termini di deducibilità previsti per le nullità che si riferiscono solo a quelle verificatesi in presenza della parte che vi assiste.
Richiamata in ordine alle possibili sanatorie: la Corte ha escluso la sanatoria della nullità per mancata comunicazione, in assenza di esplicita rinuncia o accettazione degli effetti dell'atto nullo.
La Corte distingue il caso in esame dalla fattispecie di omessa comunicazione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, per la quale può operare la sanatoria quando entrambi i difensori non compaiono; qui la mancata comunicazione a uno solo dei difensori non è sanata.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 73, comma 4
Norma sostanziale del reato contestato (traffico di stupefacenti); indicata per ricostruire il capo di imputazione.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, art. 80, comma 2
Aggravante contestata e valutata nel bilanciamento sanzionatorio; oggetto del secondo motivo di gravame relativo all'eccessività della pena.
d.l. 18 ottobre 2012, n.179, art. 16, comma 4
Richiamato circa le modalità di trasmissione per via telematica degli atti (riferimento tecnico alle procedure telematiche utilizzate).
Massime di principio
- L'omessa comunicazione telematica delle conclusioni del Pubblico Ministero a uno dei difensori nell'ambito del c.d. contraddittorio cartolare emergenziale integra una nullità di ordine generale a regime intermedio: la causa va rilevata e può comportare l'annullamento della decisione.
- La violazione del contraddittorio cartolare non è sanata dalla mera conoscenza o partecipazione dell'altro difensore: ciascun difensore ha diritti autonomi la cui lesione può determinare nullità.
- Le nullità di ordine generale verificatesi nel corso del giudizio possono essere dedotte nel grado successivo ai sensi dell'art. 180 c.p.p.; non si applicano i termini di deducibilità previsti per le nullità commesse in presenza della parte.
- In assenza di un fascicolo telematico penale pienamente operativo, gli obblighi di comunicazione a carico della cancelleria sono rigorosi: la mancata trasmissione telematica può compromettere il contraddittorio e giustificare l'annullamento del provvedimento.
- La differenza tra omissione di comunicazioni emergenziali e omissione dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale è rilevante: quest'ultima può essere sanata quando entrambe le parti non compaiono (art. 184 c.p.p.), mentre la prima richiede rispetto formale degli obblighi di invio a ciascun difensore.
- Prassi difensiva consigliata in casi simili: verificare e documentare la mancata ricezione degli atti, dedurre tempestivamente la nullità in sede di impugnazione, chiedere la rinnovazione del giudizio davanti alla corte competente e sollecitare l'accertamento della corretta esecuzione degli obblighi di cancelleria.
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