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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00219/2023 del 05/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (consigliere comunale)

La controversia

La controversia nasce dall’impugnazione, da parte di un consigliere comunale, della delibera con cui un consiglio comunale aveva approvato un’operazione societaria tra una società partecipata da enti locali e una società quotata. Il consigliere lamentava di aver dovuto votare senza poter conoscere la documentazione di due diligence posta a base dell’operazione, deducendo una lesione del proprio jus ad officium e delle prerogative connesse al mandato consiliare. Il giudice amministrativo di primo grado accolse il ricorso, e il Consiglio di Stato confermò il rigetto degli appelli proposti dalla società e dal Comune, ritenendo che la mancata messa a disposizione di documentazione pertinente e rilevante integrasse un’indebita compressione delle prerogative consiliari. In cassazione la società ha dedotto un solo motivo, formulato ai sensi degli artt. 111 e 113 Cost. e 360, comma 1, e 362 c.p.c., sostenendo che la pretesa carenza di legittimazione ad agire del consigliere non incidesse sulla giurisdizione e che, quindi, il Consiglio di Stato avesse sconfinato nella sfera legislativa riconoscendo la legittimazione al di fuori delle coordinate normative; ha inoltre sostenuto che l’eventuale censura avrebbe dovuto essere rivolta contro la nota comunale successiva alla delibera, non contro la delibera stessa. La resistente ha contrastato il ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la doglianza della società, formalmente prospettata come eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore, in realtà investisse una condizione dell’azione, cioè la legittimazione ad agire, e quindi un profilo interno alla giurisdizione, non denunciabile come vizio di giurisdizione. La Corte ha inoltre escluso che potesse ravvisarsi un venir meno dell’interesse a ricorrere per una rinuncia agli effetti sostanziali della decisione di merito, osservando che tale rinuncia riguardava altra sentenza e non quella impugnata. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111 Cost.

    richiamato dalla ricorrente come base del ricorso per cassazione avverso decisioni del giudice amministrativo; la Corte non affronta il merito della censura perché la reputa inammissibile come vizio di giurisdizione.

  • art. 113 Cost.

    richiamato dalla ricorrente nel fondamento del motivo; non viene applicato nel merito perché la censura è qualificata come attinente a un profilo interno della giurisdizione.

  • art. 360, comma 1, c.p.c.

    richiamato quale parametro del ricorso per cassazione; la Corte ritiene il motivo inammissibile perché maschera come difetto assoluto di giurisdizione una questione di legittimazione ad agire.

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per il ricorso per motivi inerenti alla giurisdizione; la Corte esclude che la doglianza concerna la giurisdizione in senso esterno.

  • art. 91 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente nel novero delle disposizioni invocate; la Corte non entra nel merito dell’applicazione.

  • art. 110 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente; non è oggetto di autonoma elaborazione nella decisione.

  • art. 111 c.p.a.

    richiamato dalla ricorrente; la Corte ribadisce che la censura riguarda un vizio interno e non un eccesso di potere giurisdizionale.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    menzionato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    applicato per dare atto dell’obbligo, a carico della ricorrente soccombente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La mancanza della legittimazione ad agire integra una questione relativa alle condizioni dell’azione e, come tale, attiene ai limiti interni della giurisdizione: non può essere denunciata in cassazione come difetto assoluto di giurisdizione o come invasione della sfera legislativa.
  • Il vizio consistente nell’erroneo riconoscimento della legittimazione processuale non coincide con un superamento dei limiti esterni della giurisdizione, ma con un modo di esercizio della funzione giurisdizionale suscettibile di controllo solo nei limiti propri del giudizio sul processo, non come motivo inerente alla giurisdizione.
  • Anche il difetto di un presupposto processuale o la sopravvenuta mancanza dell’interesse a impugnare non integrano, di per sé, un motivo di giurisdizione quando comportano soltanto la negazione della tutela in concreto.
  • In sede di ricorso per cassazione avverso decisioni del giudice amministrativo, la qualificazione corretta del vizio dedotto è decisiva: una censura che investa legittimazione o interesse ad agire resta interna al processo e non può essere trasformata in vizio di giurisdizione per aggirare i limiti del sindacato delle Sezioni Unite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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