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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21604/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2015, con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione l'IVA detratta su prestazioni di formazione del personale rese alla società contribuente da soggetti accreditati presso il fondo bilaterale Forma.Temp, ritenute dall'Ufficio operazioni esenti ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972. La Corte di giustizia tributaria regionale aveva ritenuto sussistente l'esenzione, escludendo però le sanzioni per obiettiva incertezza normativa. L'Agenzia ha proposto ricorso principale in cassazione contro l'esclusione delle sanzioni, deducendo la violazione dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che non vi fosse incertezza normativa. La contribuente ha proposto ricorso incidentale con sei motivi: i primi tre contestavano la qualificazione come esenti delle prestazioni formative, sostenendo che l'art. 10, comma 1, n. 20, richiede che la formazione sia resa da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e che né Forma.Temp né gli enti formatori privati possedessero natura pubblicistica o un riconoscimento idoneo; il quarto e il quinto motivo riguardavano la detraibilità dell'IVA versata al fornitore anche ove le operazioni fossero esenti; il sesto chiedeva, in subordine, rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso incidentale, ritenendo che le prestazioni di formazione rese dagli enti e società finanziati tramite il fondo bilaterale previsto dal d.lgs. n. 276 del 2003 siano imponibili ai fini IVA e non rientrino nell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972, alla luce dell'art. 1, commi 38 e 39, l. n. 207 del 2024, qualificati come norme di interpretazione autentica, e della coerenza con la disciplina unionale. Ha quindi dichiarato assorbiti gli altri motivi del ricorso incidentale e assorbito il ricorso principale dell'Agenzia. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato annullato l'atto impositivo. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per la sopravvenienza della norma interpretativa e per le incertezze evidenziate dal legislatore.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, n. 20, d.P.R. n. 633 del 1972

    "le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS"

    L'esenzione richiede un duplice requisito, soggettivo e oggettivo; nel caso di specie non si applica alle prestazioni formative rese da enti e società private finanziati tramite il fondo bilaterale del settore somministrazione lavoro.

  • art. 132, par. 1, lett. i), Direttiva 2006/112/CE

    "la formazione o la riqualificazione professionale... effettuate da enti di diritto pubblico aventi lo stesso scopo o da altri organismi riconosciuti dallo Stato membro interessato come aventi finalità simili"

    Il riconoscimento agli organismi diversi dagli enti pubblici è rimesso al diritto nazionale, ma deve rispettare neutralità fiscale e parità di trattamento; non può essere esteso a soggetti che oggettivamente non presentino finalità simili a quelle di enti pubblici di istruzione.

  • art. 133, Direttiva 2006/112/CE

    Richiamato nel quadro unionale delle esenzioni IVA, senza che emerga una specifica autonoma ratio decisoria nel caso concreto.

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato sul diritto alla detrazione dell'IVA assolta a monte; la Corte, accogliendo il ricorso incidentale, ha ritenuto assorbite le doglianze ulteriori sulla detraibilità.

  • art. 21 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme agli altri articoli IVA nella censura della contribuente, senza autonoma decisione nel dispositivo finale.

  • art. 12, commi 1, 4 e 5, d.lgs. n. 276 del 2003

    La disciplina dei contributi obbligatori alle agenzie per il lavoro, la gestione tramite fondo bilaterale e la vigilanza ministeriale servono a finanziare la formazione, ma non trasformano i soggetti formatori privati in organismi pubblici o riconosciuti in senso esente.

  • art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997

    Motivo principale dell'Agenzia sulle sanzioni assorbito per effetto dell'accoglimento dei motivi incidentali; non è stata mantenuta la statuizione sulle sanzioni.

  • art. 6, comma 6, d.lgs. n. 471 del 1997

    Richiamato dalla contribuente a sostegno della detraibilità dell'IVA anche in ipotesi di esenzione, ma la questione è rimasta assorbita.

  • art. 1, comma 38, l. n. 207 del 2024

    "Le prestazioni di formazione rese ai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro... da enti e società di formazione finanziati attraverso il fondo bilaterale... sono imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto."

    È qualificata come disposizione di interpretazione autentica, coerente con la disciplina unionale, che chiarisce l'assoggettamento a IVA delle prestazioni formative finanziate dal fondo.

  • art. 1, comma 39, l. n. 207 del 2024

    "In considerazione dell'incertezza interpretativa pregressa, sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti..."

    Il riferimento all'incertezza interpretativa pregressa e la clausola di salvezza confermano la natura interpretativa del comma 38 e la compensazione delle spese.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata formulata in via subordinata dalla contribuente, ma è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Le prestazioni di formazione professionale rese a favore di soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro e finanziate tramite il fondo bilaterale del settore sono imponibili IVA, non esenti, quando i soggetti erogatori sono organismi privati che non possono oggettivamente essere assimilati a enti pubblici o a organismi riconosciuti come aventi finalità simili.
  • Ai fini dell'esenzione IVA per la formazione professionale, il requisito del "riconoscimento da parte di una pubblica amministrazione" non può essere desunto dalla sola esistenza di un sistema di accreditamento o di vigilanza finanziaria sul fondo che finanzia le prestazioni; occorre che il riconoscimento investa il perseguimento di finalità formative simili a quelle proprie degli enti pubblici.
  • La natura privatistica dell'ente formatore e la sua finalità lucrativa non escludono in astratto l'esenzione solo per tale ragione, ma, nel caso concreto, impediscono il riconoscimento quando, per struttura e funzione, il soggetto non sia oggettivamente assimilabile a un organismo pubblico con scopi di istruzione.
  • La vigilanza ministeriale e la regolazione dei flussi finanziari di un fondo bilaterale servono a garantire corretta gestione e destinazione delle risorse, ma non trasformano né il fondo né gli enti formatori accreditati in soggetti pubblici ai fini dell'esenzione IVA.
  • Una norma sopravvenuta qualificata come interpretazione autentica, soprattutto se accompagnata da una clausola che salva i comportamenti pregressi e richiama l'incertezza interpretativa, può essere utilizzata per chiarire la portata della disciplina anche per i periodi d'imposta anteriori.
  • Quando l'accoglimento del ricorso incidentale risolve la questione pregiudiziale di merito, il ricorso principale sulle sanzioni può restare assorbito; il giudice di legittimità può cassare la sentenza e decidere nel merito annullando l'atto impositivo.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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