Cassazione Penale, Sentenza n. 24389/2025 del 02/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva riconosciuto il vincolo della continuazione tra reati giudicati in quattro sentenze (processi “Ponente”, “Artemisia”, sentenze di Tribunale di Catanzaro e Tribunale di Palmi). Il gravame denuncia violazione di legge e vizio di motivazione (art. 671 c.p.p.), sostenendo che l'ordinanza non ha tenuto conto delle decisioni pregresse (in particolare della sentenza “Ponente” che aveva escluso, alla data del 25/11/1992, l'esistenza di una associazione mafiosa in Seminara e aveva assolto Caia dall'art. 416-bis), non ha valutato correttamente la diversa natura, distanza temporale e territoriale delle associazioni e dei reati, e non ha individuato gli elementi sintomatici richiesti dalla giurisprudenza (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità e programmazione antecedente) per ritenere una programmazione unitaria dei reati.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in entrambi i motivi. Ha ritenuto ammissibile il controllo sui vizi di motivazione (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) e ha rilevato che l'ordinanza impugnata è carente e contraddittoria: non ha confrontato adeguatamente le motivazioni delle sentenze di cognizione (in particolare l'esclusione, nel processo “Ponente”, della esistenza di una associazione mafiosa e della partecipazione di Caia), ha fondato la continuazione su elementi generici (comune ambito territoriale) senza valutare la posizione personale del condannato rispetto ai reati precedenti, e non ha dimostrato la preventiva programmazione unitaria dei reati soprattutto rispetto a fatti molto distanti nel tempo o commessi in stato di latitanza. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza e ha disposto il rinvio al Tribunale di Milano per un nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
Disciplina l'ordinanza del giudice dell'esecuzione relativa al riconoscimento della continuazione tra reati già giudicati; il ricorso del pubblico ministero è fondato su interpretazione e applicazione di tale disposizione.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di esaminare il vizio della motivazione; la Corte conferma che, in materia di incidente di esecuzione per continuazione, sono ammissibili i ricorsi anche per vizi di motivazione manifesti o contraddittori.
Riferimento al delitto di associazione di tipo mafioso; la sentenza “Ponente” aveva escluso l'esistenza di tale associazione alla data del 1992 rispetto a Caia, elemento che il giudice dell'esecuzione doveva considerare.
d.P.R. n. 309/1990, art. 74 e art. 73
Norme sul traffico di stupefacenti; reati richiamati nelle sentenze valutate ai fini della possibile continuazione.
legge n. 1423/1956, art. 9
Rilevato rispetto alla condotta in materia di misure di prevenzione (violazione della misura), la Corte osserva che tali reati, spesso occasionali, richiedono prova di preventiva programmazione per essere inseriti nella continuazione.
Richiamato tra i reati oggetto di valutazione; la sua menzione fa parte dell'insieme di delitti che il giudice dell'esecuzione aveva collegato nella ricostruzione della continuazione.
Norma citata tra i reati valutati; inserita nel complesso di fattispecie che il giudice dell'esecuzione ha ritenuto connesse.
Richiamata tra le fattispecie oggetto di condanna in uno dei procedimenti collegati; la Corte segnala la necessità di valutare se tali reati siano stati programmati unitariamente.
Massime di principio
- Il riconoscimento della continuazione richiede una verifica puntuale degli "indicatori sintomatici": omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità e causali della condotta, sistematicità e programmazione antecedente; non basta la mera somiglianza dei reati.
- Il giudice dell'esecuzione non può ignorare né ribaltare il giudicato delle sentenze di cognizione: decisioni precedenti che escludono l'esistenza di un'associazione o l'appartenenza del soggetto sono un limite insuperabile e devono essere confrontate e motivatamente valutate.
- La presenza di reati commessi in epoche distanti o in contesti territoriali diversi impone una motivazione più approfondita: maggior distanza temporale/spaziale richiede prove più solide di una pregressa programmazione unitaria.
- I reati commessi in stato di latitanza o le violazioni amministrative/di prevenzione, che possono essere occasionali, non sono automaticamente riconducibili a un disegno criminoso unitario senza elementi che ne attestino la preventiva deliberazione.
- La Corte di Cassazione, in sede di controllo, può sindacare vizi di motivazione e contraddizioni ma non sostituirsi al giudice di merito nella valutazione dei fatti, salvo che la motivazione sia carente, manifestamente illogica o contraddittoria.
- In caso di annullamento dell'ordinanza sull'accertamento della continuazione, il giudice dell'esecuzione dovrà riesaminare la questione nel rispetto dei principi giurisprudenziali: confrontare espressamente le motivazioni delle sentenze di cognizione e indicare quali elementi sintomatici provano la programmazione unitaria.
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