Cassazione Civile, Ordinanza n. 11057/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89 del 2001. Un decreto della Corte d'appello aveva dichiarato tardiva la domanda per violazione del termine semestrale di cui all'art. 4 della legge, ritenendo rilevante la data della riassunzione davanti al giudice competente. I destinatari della decisione hanno ottenuto in sede di revocazione l'annullamento di quel decreto, sostenendo che la Corte non avesse considerato che il procedimento era stato originariamente introdotto con ricorso depositato presso la Corte d'appello di Roma e solo successivamente riassunto davanti alla Corte d'appello di Perugia. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 395 n. 4 c.p.c. e contestando la configurabilità di un errore di fatto revocatorio: secondo il ricorrente, la questione riguardava non una svista percettiva, ma una valutazione giuridica sulla decorrenza del termine semestrale nel caso di riassunzione del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero. Ha affermato che l'errore prospettato non integra un errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c., perché la decorrenza del termine di cui all'art. 4 L. n. 89 del 2001, in ipotesi di processo riassunto, dipende da un apprezzamento giuridico delle risultanze processuali e non da una mera falsa percezione della realtà processuale. La sentenza della Corte d'appello che aveva accolto la revocazione è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa è stata decisa nel merito con declaratoria di inammissibilità della domanda di revocazione del decreto originario. Le spese del giudizio di revocazione e di cassazione sono state poste a carico dei controricorrenti in solido.
Norme richiamate
La revocazione per errore di fatto richiede una svista percettiva o falsa percezione della realtà processuale, non una valutazione o interpretazione errata di fatti, documenti o risultanze processuali.
art. 4 L. 24 marzo 2001, n. 89
Il termine semestrale per proporre la domanda di equa riparazione non può essere oggetto di revocazione quando il preteso errore concerne la sua decorrenza in un processo riassunto, perché la relativa questione è di giudizio e non di fatto.
art. 3, comma 4, L. 24 marzo 2001, n. 89
Avverso il decreto emesso dal magistrato delegato della Corte d'appello sulla domanda di equa riparazione è prevista la proposizione della revocazione davanti alla Corte d'appello.
art. 5-ter L. 24 marzo 2001, n. 89
La domanda di revocazione va proposta davanti alla Corte d'appello anche contro il provvedimento reso sull'opposizione in materia di equa riparazione.
artt. 375, comma 2, 4-quater, e 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio secondo il rito camerale previsto per il giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Non è dovuta la dichiarazione relativa all'ulteriore contributo unificato perché il procedimento è esente dal pagamento del contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Norma richiamata in relazione all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. ricorre solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che dagli atti risulti invece in modo incontrovertibile, per una mera svista percettiva.
- Non è errore di fatto, ma errore di giudizio, la falsa valutazione della decorrenza di un termine processuale quando essa dipenda dall'interpretazione delle risultanze del fascicolo e della sequenza procedimentale, come nel caso di riassunzione dopo declaratoria di incompetenza.
- La revocazione non può essere utilizzata per censurare una decisione che, pur riferendosi a un dato documentale presente in atti, ne abbia dato una lettura giuridica ritenuta erronea; occorre un contrasto immediato tra realtà processuale e percezione del giudice.
- Quando la questione di revocazione è definita in cassazione senza necessità di ulteriori accertamenti, la Corte può decidere nel merito e dichiarare l'inammissibilità della domanda originaria di revocazione.
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