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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12536/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (eredi)

La controversia

La controversia trae origine da una donazione del 5 giugno 2003 con cui un soggetto disponeva anche di alcuni terreni che, secondo gli attori, non erano di sua proprietà ma appartenevano pro quota agli stessi in quanto eredi dei danti causa che li avevano acquistati con precedenti atti di compravendita. Gli attori chiedevano quindi di dichiarare la nullità della donazione nella parte relativa a quei terreni, assumendo la mancanza di titolo a disporre in capo al donante. Nel giudizio di primo grado il Tribunale aveva ritenuto la domanda inammissibile per giudicato esterno formatosi sulla sentenza n. 1747/2007, che secondo i giudici di merito avrebbe già deciso anche sulla nullità della donazione, e aveva inoltre rigettato la domanda riconvenzionale di usucapione per difetto di prova. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente denunciava violazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c., sostenendo che la precedente sentenza non avesse affatto deciso sulla nullità della donazione, ma solo sulla rivendica, e che quindi non potesse operare il giudicato; i controricorrenti resistevano e proponevano ricorso incidentale, deducendo vizi motivazionali e falsa applicazione delle norme sull’usucapione, sostenendo che dalle prove testimoniali fosse emerso un possesso utile ad usucapionem e che la donazione costituisse titolo idoneo per l’usucapione abbreviata.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il ricorso principale: ha affermato che la sentenza precedente era stata letta in modo solo parziale, poiché aveva rigettato la rivendica per difetto di prova ma non aveva pronunciato sulla distinta domanda di nullità della donazione, che era stata solo menzionata come effetto del rigetto della rivendica. Ha quindi cassato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva dichiarato l’esistenza del giudicato esterno e ha rinviato alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione perché esamini nel merito la domanda di nullità. Il ricorso incidentale è stato integralmente rigettato: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per la regola della doppia conforme e, comunque, perché mirava a una rivalutazione del merito; il secondo motivo è stato rigettato in quanto presupponeva un possesso ad usucapionem che era stato escluso. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno è deducibile in cassazione solo per erronea ricognizione e interpretazione del giudicato stesso; il giudice deve accertarne correttamente contenuto e portata anche sulla base della motivazione della precedente sentenza.

  • art. 100 c.p.c.

    La parte deve avere interesse e legittimazione ad agire; nel caso concreto la Corte non ha accolto le eccezioni dei controricorrenti sul difetto di interesse e legittimazione perché non specificamente e ritualmente formulate.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso deve contenere motivi specifici e critici rispetto alla sentenza impugnata; mere deduzioni difensive o questioni avulse dalla decisione non integrano un motivo ammissibile.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Se il giudice rileva un difetto di rappresentanza dovrebbe assegnare termine per la regolarizzazione; nel caso concreto tale questione non era stata rilevata nei gradi di merito.

  • art. 360, n. 3 c.p.c.

    È il vizio utilizzato per denunciare la falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 100 c.p.c. in relazione al giudicato esterno e all’interesse ad agire.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il motivo sul vizio motivazionale è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi la diversità delle ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In ipotesi di doppia conforme, il vizio di cui all’art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si deduce la diversità delle ragioni di fatto delle due decisioni di merito.

  • art. 1158 c.c.

    La questione dell’usucapione ventennale presuppone la prova del possesso uti dominus per il tempo richiesto; nel caso concreto tale possesso è stato escluso.

  • art. 1159-bis c.c.

    La disciplina dell’usucapione abbreviata richiede comunque un possesso utile; la sola esistenza di una donazione non basta se il possesso ad usucapionem non è provato.

  • art. 769 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti incidentali per sostenere che la donazione contenesse garanzie sulla proprietà e sul possesso, ma tale argomento è rimasto privo di effetto per la mancata prova del possesso utile.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato in relazione al rigetto del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • In tema di giudicato esterno, il giudice deve verificare non solo il dispositivo della precedente sentenza, ma anche la motivazione, per stabilire se una determinata domanda sia stata effettivamente decisa oppure sia rimasta senza pronuncia.
  • Se la precedente sentenza ha deciso solo una domanda diversa o un suo presupposto logico, non può estendere automaticamente il giudicato a una domanda autonoma e distinta rimasta omessa; in tal caso la domanda può essere riproposta in un diverso giudizio.
  • Il rigetto di una domanda di rivendicazione per difetto di prova non implica di per sé il rigetto della distinta domanda di nullità dell’atto di disposizione, quando quest’ultima non sia stata esaminata autonomamente.
  • Il motivo di ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non indica specificamente in cosa le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado differiscano.
  • Ai fini dell’usucapione, la mera coltivazione del fondo non è sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus, perché è compatibile anche con un rapporto materiale fondato su titolo o tolleranza; occorrono elementi univoci che manifestino l’esclusione del proprietario dal godimento del bene.
  • La donazione o il possesso di un titolo astrattamente idoneo non suppliscono alla mancanza di prova del possesso utile: l’usucapione abbreviata presuppone comunque la dimostrazione del possesso ad usucapionem.

Come è indicizzato

MaterieDonazioniImpugnazioniPossesso
RamiSuccessioniProcesso civileDiritti reali
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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