Cassazione Civile, Ordinanza n. 06832/2026 del 21/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Due soggetti hanno proposto separati ricorsi per cassazione avverso il decreto della Corte d’appello che aveva respinto la domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per la durata irragionevole di un processo civile. Il giudizio presupposto era una controversia condominiale promossa da un condominio per ottenere la rimozione di impianti di condizionamento installati sulla parete comune da una società di cui i ricorrenti erano soci. Uno dei ricorrenti era intervenuto personalmente in primo grado; l’altra si era costituita in appello dopo la messa in liquidazione della società. Il processo di merito si era chiuso in primo grado nel 2015 ed era poi proseguito in appello fino alla dichiarazione di estinzione nel 2022, a seguito di transazione stragiudiziale intervenuta poco prima. La Corte d’appello aveva negato l’indennizzo ritenendo operante la presunzione di insussistenza del danno per l’estinzione del giudizio e osservando, inoltre, che i ricorrenti non avevano dimostrato attività processuale effettiva nella fase precedente all’estinzione. I motivi di ricorso censuravano tale conclusione: si deduceva, da un lato, la violazione delle norme processuali e della L. Pinto per avere il giudice equiparato l’estinzione conseguente a transazione alle estinzioni che escludono l’indennizzo; dall’altro, si contestava la valutazione della Corte di merito circa l’assenza di attività difensiva, sostenendo che il processo era stato caratterizzato da numerosi rinvii d’ufficio, da rinvii per esigenze di ruolo e da un solo rinvio richiesto per la definizione bonaria, sicché l’interesse alla decisione non era venuto meno. Un ulteriore motivo del ricorso incidentale riguardava la spettanza dell’indennizzo al socio intervenuto in proprio, ma tale profilo è stato dichiarato inammissibile o comunque assorbito per parte rilevante, dovendo essere riesaminato dal giudice di rinvio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale, ha respinto il secondo motivo di entrambi i ricorsi, ha dichiarato assorbiti il terzo motivo del ricorso principale e il quarto motivo del ricorso incidentale, e ha dichiarato inammissibile il terzo motivo del ricorso incidentale nella parte esaminata come quarto motivo. Il decreto impugnato è stato cassato limitatamente alle censure accolte, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha affermato che l’estinzione del giudizio a seguito di transazione, di per sé, può attivare la presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata, ma tale presunzione è superabile mediante l’esame delle circostanze concrete; nel caso di specie, il giudice di merito aveva errato nel considerare decisivo il solo mancato svolgimento di attività processuale, senza valutare i ripetuti rinvii d’ufficio e le specifiche vicende del processo, che mantenevano l’interesse delle parti alla definizione della lite.
Norme richiamate
richiamato come base del procedimento monitorio per ottenere l’ingiunzione di pagamento dell’equa riparazione
art. 2, comma 2-sexies, L. n. 89/2001
contiene presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo; la transazione seguita da inattività ed estinzione può far operare la presunzione, ma il giudice deve valutare gli elementi contrari
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso
richiamato tra le norme asseritamente violate nei motivi di ricorso
art. 24 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sull’erronea esclusione dell’indennizzo e dell’interesse alla pronuncia
art. 111 Cost.
richiamato a sostegno della doglianza sull’erronea esclusione dell’indennizzo e dell’interesse alla pronuncia
richiamato per distinguere l’estinzione per inattività dalle diverse ipotesi di estinzione processuale
richiamato per distinguere l’estinzione per inattività dalle diverse ipotesi di estinzione processuale
richiamato nei motivi ma non decisivo nella ratio
richiamato tra le norme sulla domanda di equa riparazione e sulla prova del pregiudizio
richiamato tra le norme sulla domanda di equa riparazione e sulla prova del pregiudizio
richiamato nei motivi del ricorso incidentale
richiamato nei motivi del ricorso incidentale
richiamato nei motivi del ricorso incidentale
richiamato nei motivi del ricorso incidentale
richiamato nel motivo incidentale relativo alle presunzioni e alla prova
richiamato nel motivo incidentale sulla liquidazione del danno
richiamato nel motivo incidentale sulla liquidazione del danno
richiamato nel motivo incidentale sulla liquidazione del danno
richiamato nel motivo incidentale sulla liquidazione del danno
Massime di principio
- La transazione stragiudiziale seguita dall’estinzione del giudizio può integrare una presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, ma la presunzione non è automatica e deve essere verificata alla luce di tutte le circostanze del caso concreto.
- Ai fini dell’equa riparazione, il giudice di merito non può fermarsi al dato formale dell’assenza di attività processuale, ma deve accertare se l’inerzia dipenda effettivamente da disinteresse delle parti oppure sia la conseguenza di rinvii d’ufficio, esigenze di ruolo o altre vicende processuali che abbiano mantenuto l’interesse alla decisione.
- La prova contraria rispetto alle presunzioni legali di insussistenza del danno da irragionevole durata è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito, ma censurabile in cassazione quando sia omesso l’esame di elementi rilevanti o quando la motivazione faccia derivare in modo apodittico l’assenza di pregiudizio da un solo indice non decisivo.
- Il superamento della presunzione di insussistenza del danno è possibile quando il protrarsi del processo non sia voluto o tollerato per coltivare una definizione stragiudiziale, ma risulti comunque frutto di una gestione processuale che ha mantenuto attuale l’interesse delle parti alla pronuncia giudiziale.
- Quando la lite è stata realmente abbandonata e il giudizio è rimasto pendente solo per favorire la transazione fuori processo, l’esistenza del danno non patrimoniale può essere esclusa; ma tale conclusione richiede una verifica concreta dell’effettivo disinteresse delle parti, non la mera constatazione della successiva estinzione.
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