Cassazione Civile, Ordinanza n. 26494/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria aveva richiesto imposta complementare, imposta di registro, ipotecaria e catastale, oltre sanzioni e interessi, ritenendo che un atto formalmente qualificato come cessione di quote dell'intero capitale sociale di una società fosse in realtà, per la sua intrinseca natura e per il risultato economico perseguito, una cessione d'azienda/una compravendita immobiliare. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi sostenendo che, ai fini dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, non potessero essere considerati elementi extratestuali né il collegamento con altri atti, e che comunque non fosse configurabile un abuso del diritto. La CTR del Veneto aveva confermato l'annullamento degli avvisi. In cassazione l'Agenzia deduceva due violazioni di legge: (1) errata esclusione della possibilità di trattare la fattispecie come operazione elusiva soggetta a contraddittorio endoprocedimentale; (2) erronea applicazione dell'art. 20 TUR e dell'art. 53 Cost., per avere la CTR negato la legittimità della riqualificazione dell'operazione sulla base della causa reale e del collegamento negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, affermando che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 158 del 2020 e in linea con il nuovo art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, l'imposta di registro va applicata in base agli elementi desumibili dall'atto registrato, senza considerare elementi extratestuali o atti collegati, salvo espressa previsione. La riqualificazione dell'atto non può comunque oltrepassare lo schema negoziale tipico risultante dall'atto stesso, trasformando in modo artificioso una cessione di quote in una diversa fattispecie imponibile. La Corte ha inoltre distinto tale regola interpretativa dalla disciplina antielusiva generale dell'art. 10-bis L. n. 212/2000, osservando che l'eventuale profilo di abuso del diritto resta confinato a quella diversa sede e non coincide con l'applicazione dell'art. 20. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per il consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale solo in corso di causa.
Norme richiamate
È il parametro del vizio denunciato in cassazione per violazione di legge.
La qualificazione dell'atto ai fini dell'imposta di registro deve avvenire secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici desumibili dall'atto stesso, senza ricorrere a elementi extratestuali o ad atti collegati, salvo espressa previsione del testo unico.
art. 53-bis d.P.R. n. 131/1986
Richiamato nel primo motivo come norma di collegamento, ma non ritenuto ostativo alla soluzione accolta.
art. 37-bis d.P.R. n. 600/1973
È norma antielusiva distinta dall'art. 20 TUR; il relativo contraddittorio endoprocedimentale non si applica automaticamente all'avviso fondato sull'art. 20.
art. 53 Cost.
Evocato dall'Ufficio, ma la Corte richiama la lettura della Corte costituzionale che ha escluso il contrasto dell'art. 20 con il principio di capacità contributiva.
art. 3 Cost.
Evocato per l'asserita irragionevolezza del trattamento tra operazioni con uno o più atti, ma la questione è stata ritenuta non fondata dalla Corte costituzionale.
È la sede propria della disciplina dell'abuso del diritto; la sottrazione di ricchezza imponibile può rilevare solo sotto questo profilo, non nell'applicazione interpretativa dell'art. 20.
Richiamata come statuto del contribuente, in particolare per la disciplina antielusiva dell'art. 10-bis.
Testo unico dell'imposta di registro, richiamato per la natura di imposta d'atto e per le regole di interpretazione degli atti.
Massime di principio
- In materia di imposta di registro, la qualificazione giuridica dell'atto va compiuta sulla base del contenuto testuale dell'atto presentato alla registrazione e dei suoi effetti giuridici, senza valorizzare elementi extratestuali o il collegamento con altri atti, salvo specifica previsione normativa.
- L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 ha funzione interpretativa e non costituisce, di per sé, una norma antielusiva generale: non consente di costruire una diversa fattispecie imponibile superando lo schema negoziale tipico concretamente adottato dalle parti.
- La eventuale rilevanza antielusiva di un'operazione può essere scrutinata nella diversa sede dell'art. 10-bis L. n. 212/2000; non è corretto trasferire surrettiziamente tale giudizio nell'applicazione dell'art. 20 dell'imposta di registro.
- Quando l'Amministrazione contesti un abuso del diritto, deve dimostrare il disegno elusivo, le modalità di alterazione degli schemi negoziali e l'assenza di ragioni economiche apprezzabili; ma tale accertamento è necessario solo nella disciplina antielusiva propria, non nella mera interpretazione dell'atto ai fini del registro.
- Il contraddittorio preventivo non opera automaticamente per i tributi non armonizzati: occorre una previsione normativa specifica, e non basta che l'Ufficio richiami disposizioni antielusive in modo improprio.
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