Cassazione Civile, Ordinanza n. 38970/2021 del 07/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione promossa dal mandatario dell'ente proprietario di un immobile contro l'ex conduttore per ottenere il rilascio del bene e il pagamento di somme a titolo di canoni, indennità di occupazione e oneri accessori. In primo grado il tribunale ha accolto la domanda solo in parte, liquidando importi inferiori a quelli richiesti. In appello la corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata lettura del dispositivo in udienza, ma ha comunque condannato l'ex conduttore al pagamento di una più elevata indennità di occupazione ex art. 1591 c.c. e degli oneri accessori. Il ricorrente ha censurato: 1) la ritenuta non prescrizione delle somme, sostenendo che l'importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 6, L. n. 431/1998 avrebbe natura mensile e sarebbe soggetto alla prescrizione quinquennale; 2) la condanna agli oneri condominiali, deducendo che il locatore non avrebbe provato di avere effettivamente sostenuto le spese richieste; 3) la mancata compensazione, almeno parziale, delle spese di lite, in ragione del parziale accoglimento delle domande e della asserita reciproca soccombenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la questione di diritto fosse già risolta in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità: l'indennità dovuta per il ritardo nella restituzione dell'immobile dopo la cessazione della locazione, sia ex art. 1591 c.c. sia nella disciplina richiamata dall'art. 6, comma 6, L. n. 431/1998, ha natura contrattuale e il relativo credito si prescrive nel termine ordinario decennale, non in quello quinquennale. Sul secondo motivo ha escluso la deducibilità della censura, poiché il ricorrente mirava in realtà a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, e non una vera violazione dell'art. 2697 c.c. Sul terzo motivo ha ribadito che la compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e che il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La responsabilità del conduttore che ritardi la restituzione dell'immobile dopo la cessazione della locazione ha natura contrattuale e dà luogo a un'indennità di occupazione/risarcimento del danno, non al semplice canone periodico.
La prescrizione quinquennale riguarda i soli corrispettivi maturati durante la vigenza del contratto, non il credito che sorge dopo la cessazione del rapporto per il ritardo nella restituzione.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale; la Corte non ne ha condiviso l'applicazione al credito azionato.
art. 6, comma 6, L. n. 431/1998
La somma dovuta dal conduttore fino all'effettivo rilascio, pari al canone alla cessazione del contratto con aggiornamenti e maggiorazioni, partecipa della natura dell'indennità ex art. 1591 c.c., salvo l'esclusione del maggior danno; opera nei periodi di sospensione delle esecuzioni previsti dalla legge.
La violazione dell'onere della prova è censurabile in cassazione solo se il giudice lo abbia erroneamente ripartito tra le parti; non quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio.
Richiamato insieme all'art. 2697 c.c. per contestare la valutazione delle prove, censura ritenuta inammissibile perché diretta al merito dell'apprezzamento probatorio.
Norma richiamata in relazione al rimborso degli oneri accessori; la Corte non ha ravvisato errori di diritto nella decisione di merito.
Regola della soccombenza nella liquidazione delle spese processuali.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e il mancato esercizio di tale facoltà non è censurabile in cassazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Censura di violazione di legge dedotta dal ricorrente per tutti e tre i motivi.
Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la decisione impugnata era conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Accertata la sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002, richiamato per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il credito del locatore per l'indennità dovuta a seguito della mancata restituzione dell'immobile dopo la cessazione della locazione ha natura contrattuale e si prescrive nel termine ordinario decennale, anche quando sia parametrato al canone convenuto.
- La previsione dell'art. 6, comma 6, L. n. 431/1998 non trasforma l'obbligazione in un ordinario canone periodico, ma richiama la disciplina dell'art. 1591 c.c. per il periodo di protrazione dell'occupazione dopo la cessazione del contratto.
- La deduzione della violazione dell'art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l'onere della prova; non è invece veicolo per contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
- La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua mancata applicazione non integra di per sé vizio denunciabile in cassazione.
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