Cassazione Civile, Ordinanza n. 38031/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da una scrittura privata del 15 maggio 1998 con cui una parte dichiarava di cedere all'altra la proprietà di una casa sita in Gattinara, indicando un valore dell'immobile pari a lire 300.000.000 e prevedendo che, dopo tre anni dalla data dell'accordo, la cedente si sarebbe impegnata a corrispondere al cessionario lire 400.000 mensili quale integrazione di un eventuale affitto fino all'immissione in possesso della casa. L'acquirente sosteneva che la venditrice non avesse adempiuto alle obbligazioni assunte e chiedeva, in subordine, la risoluzione del contratto, la restituzione delle somme pagate e il risarcimento del danno. La venditrice eccepiva la prescrizione, assumendo che il termine decennale decorresse dalla stipula. Il Tribunale respingeva l'eccezione e accoglieva la domanda di risoluzione; la Corte d'appello confermava, ritenendo che la clausola avesse previsto un termine dilatorio triennale e che, quindi, il diritto all'adempimento e alla risoluzione fosse azionabile solo dalla scadenza del triennio, con conseguente decorrenza della prescrizione da tale momento. Nel ricorso per cassazione la venditrice deduceva, con cinque motivi, la violazione dei canoni ermeneutici contrattuali e delle norme sulla vendita di cosa altrui e sull'adempimento a termine, sostenendo che il differimento riguardasse solo l'integrazione del canone di locazione e non il trasferimento della proprietà o del possesso giuridico, e che dunque l'acquirente avrebbe potuto agire sin dalla stipula o, comunque, chiedere la fissazione giudiziale del termine ex art. 1183 c.c. e far decorrere da subito la prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'interpretazione data dalla Corte d'appello alla scrittura del 15 maggio 1998 fosse una plausibile interpretazione della volontà negoziale, sorretta da motivazione compiuta e non apparente, e non censurabile in sede di legittimità perché le doglianze della ricorrente miravano solo a contrapporre una diversa lettura del testo. Ha inoltre affermato che, secondo la clausola considerata, il differimento triennale riguardava l'esecuzione delle pattuizioni e quindi anche il trasferimento della proprietà e del possesso dell'immobile; prima della scadenza del termine l'obbligo del promittente venditore non era coercibile, sicché l'acquirente non poteva né chiedere la fissazione di un termine ex art. 1183 c.c. né agire per la risoluzione per inadempimento, non essendosi ancora verificato alcun inadempimento. Quanto al quinto motivo, la Corte lo ha ritenuto comunque inammissibile per sopravvenuto difetto di interesse, poiché le censure sulle ulteriori rationes decidendi non avrebbero potuto condurre alla cassazione della decisione una volta respinte le prime quattro. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato come criterio di interpretazione del contratto, da applicare ricercando la comune intenzione delle parti e il loro comportamento complessivo.
Richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole contrattuali tra loro coordinate.
Richiamato in relazione alla vendita di cosa altrui e alla disciplina degli obblighi del venditore.
Richiamato come norma sugli obblighi del venditore nella vendita.
Richiamato in relazione all'effetto traslativo del consenso nei contratti che trasferiscono la proprietà di cosa determinata.
Richiamato per escludere, nel caso concreto, la possibilità di chiedere la fissazione giudiziale del termine prima della scadenza pattuita.
Richiamato per affermare che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel caso concreto dal termine triennale pattuito.
Richiamato dalla convenuta per eccepire la prescrizione decennale; la Corte ha escluso che il termine decorresse dalla stipula.
Richiamato insieme alle norme sulla prescrizione per la disciplina dell'estinzione del diritto per inerzia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Invocato per denunciare violazione di legge, ma il motivo è stato respinto perché volto in realtà a contestare l'interpretazione del contratto.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali; la Corte ha escluso anomalie motivazionali e, per il quinto motivo, ha rilevato anche il difetto di interesse.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato quale parametro del contributo unificato cui si commisura l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per motivazione mancante, apparente o per omesso esame di un fatto decisivo, non per il solo dissenso della parte sulla soluzione interpretativa adottata.
- Quando una clausola contrattuale consente più letture plausibili, la Corte di cassazione non può sostituire la propria interpretazione a quella del giudice di merito, se quest'ultima è logicamente argomentata e giuridicamente conforme ai canoni ermeneutici.
- Se le parti hanno pattuito un termine dilatorio per l'esecuzione della prestazione, il diritto all'adempimento e le azioni conseguenti, inclusa la risoluzione per inadempimento, diventano azionabili solo alla scadenza del termine; prima di allora non matura inadempimento e non decorre la prescrizione del diritto.
- La prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c. decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, sicché un differimento pattizio dell'esigibilità sposta in avanti il dies a quo della prescrizione.
- La censura di omessa motivazione è inammissibile quando la sentenza di merito espone in modo comprensibile il percorso logico-giuridico seguito; non è sufficiente prospettare una diversa ricostruzione del significato delle clausole contrattuali.
- Se una decisione di merito si fonda su più rationes decidendi autonome, la soccombenza su una sola di esse può rendere inammissibili per difetto di interesse le censure dirette contro le altre, ove la prima sia di per sé sufficiente a sostenere la decisione.
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