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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39457/2025 del 09/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano che aveva rigettato l'appello avverso l'ordinanza del G.i.p. di Como, con richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. I motivi dedotti: 1) vizio di motivazione e insufficiente gravità del quadro indiziario per contraddizioni e discrasie tra le dichiarazioni delle persone offese e della sorella maggiore; 2) specifiche incongruenze sulla ricostruzione del fatto relativo al capo D) (data, ora, circostanze) e mancanza di riscontri esterni; 3) violazione di legge e vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inidoneità degli arresti domiciliari, assenza di pericolo di inquinamento probatorio); 4) nullità del decreto di sequestro dei telefoni e delle SIM per mancata conoscenza/ notifica ai difensori e, di conseguenza, inutilizzabilità della consulenza tecnica disposta sul materiale sequestrato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato in quanto infondato. La Corte ha ritenuto: a) non sussistere nullità del sequestro dei telefoni e delle schede telefoniche per la mancata preventiva informazione ai difensori; la normativa consente l'esecuzione degli atti in assenza di avviso preventivo e l'omesso avviso di deposito costituisce mera irregolarità, non invalidante; b) utilizzabile la consulenza tecnica sui dispositivi informatici, essendo atto ripetibile e non viziato da nullità; c) idonea e motivata la valutazione del Tribunale sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, attesa la coerenza, spontaneità e circostanziatezza delle dichiarazioni delle minori e della sorella, nonché i riscontri indiziari (atteggiamenti delle vittime, immagini nei dispositivi dell'indagato, precedenti e condotte reiterate); d) proporzionata la misura della custodia in carcere, per la durata, la reiterazione delle condotte, il rischio di contatti con minori tramite strumenti informatici e il concreto pericolo di interferenze sulle prove (anche per contatti con esponenti di comunità per pressioni). Di conseguenza, è stato confermato il rigetto dell'istanza di revoca/sostituzione della custodia cautelare.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e)

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi a vizio di motivazione; utilizzata dal ricorrente per censurare la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b)

    Richiamata in relazione al motivo di nullità e violazione di legge (art. 356 c.p.p.)

  • art. 275 cod. proc. pen.

    art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Disciplina le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che gli elementi raccolti soddisfino i presupposti per la custodia cautelare (pericolo di reiterazione, di inquinamento probatorio, ecc.)

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in riferimento alla disciplina delle misure cautelari personali, come riferimento normativo per il giudizio di gravità indiziaria e esigenze cautelari

  • art. 253 cod. proc. pen., comma 4

    "[c]opia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente"

    La norma prevede la consegna della copia del decreto all'interessato se presente; non impone la preventiva notifica al difensore quale condizione di validità del sequestro

  • art. 356 cod. proc. pen.

    "la facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli artt. 352 e 354 [...]"

    Stabilisce la facoltà del difensore di assistere ad atti di polizia giudiziaria senza diritto a preventiva informazione; la Corte ne trae la conseguenza che l'assenza di avviso non determina nullità

  • art. 365 cod. proc. pen.

    Prevede il diritto del difensore di assistere "senza avviso" agli atti di perquisizione e sequestro quando l'indagato è presente; contribuisce a escludere nullità per mancato avviso

  • art. 366 cod. proc. pen.

    Regola l'avviso di deposito in segreteria dei verbali; la Corte ha ricordato che l'omissione di tale avviso è mera irregolarità che incide solo sui termini per l'esercizio delle attività difensive e non sulla validità dell'atto

  • art. 352 e art. 354 cod. proc. pen.

    Richiamati come atti ai quali il difensore può assistere (perquisizioni, sequestri) ma senza diritto a preventiva notifica; utili per sostenere la non nullità degli atti compiuti

  • art. 178 cod. proc. pen., lett. c)

    Citata indirettamente: le nullità assolute sono tassative e l'omesso avviso di deposito non figura tra queste; pertanto non si può ravvisare nullità assoluta

Massime di principio

  • Le discrepanze o piccole divergenze nelle dichiarazioni delle persone offese (es. data/ora) non sono automatico motivo per escludere la gravità indiziaria: occorre dimostrare contraddizioni manifeste, travisamento della prova o incongruenze tali da rendere inverosimile il racconto
  • La valutazione dell'attendibilità delle vittime è questione di merito e la Cassazione sindaca solo i vizi logici o l'uso di mere congetture; richieste di diversa valutazione delle prove senza indicare travisamento non ottengono accoglimento
  • Il mancato avviso preventivo al difensore del sequestro di telefoni/schede e l'omesso avviso di deposito costituiscono, di regola, irregolarità non invalida nti degli atti: non determinano di per sé la nullità della consulenza tecnica sui dispositivi, specie se l'atto è atto ripetibile
  • Le consulenze tecniche su supporti informatici possono essere considerate atti ripetibili e utilizzabili anche se non è stato dato un avviso preventivo al difensore, salvo che non emergano violazioni procedurali di rilievo che ne inficino il contenuto
  • Nella valutazione della proporzionalità della custodia cautelare rilevano non solo la gravità indiziaria, ma anche la reiterazione delle condotte, la durata temporale, precedenti penali, elementi di contatto digitale con potenziali vittime e segnali concreti di rischio di inquinamento probatorio
  • La possibilità di collocare l'indagato agli arresti domiciliari lontano dalle vittime non è automaticamente risolutiva: il giudice cautelare valuta anche la concreta idoneità della misura meno afflittiva a prevenire nuovi reati o interferenze sulle prove
  • In sede di cassazione è essenziale precisare il travisamento probatorio o la manifesta illogicità della motivazione per ottenere l'annullamento di un provvedimento cautelare; contestazioni generiche o richieste di diversa valutazione dei fatti sono inadeguate

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