Cassazione Civile, Ordinanza n. 02778/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per imposte dirette, IVA e sanzioni relative all’anno d’imposta 2004, emesso a seguito di uno scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallo studio di settore ex art. 62-sexies d.l. n. 331/1993. La contribuente aveva impugnato l’atto e i giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo tempestiva l’impugnazione perché l’istanza di accertamento con adesione aveva sospeso il termine per ricorrere e perché lo scostamento dei ricavi era modesto. L’Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione con due motivi: con il primo denuncia la violazione del d.lgs. n. 218/1997 e del d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il ricorso introduttivo era tardivo, poiché l’invito a comparire ex art. 5 d.lgs. n. 218/1997 era stato già notificato e vi era stato anche un contraddittorio in concreto, sicché l’istanza di adesione non poteva sospendere ulteriormente il termine; con il secondo deduceva una violazione di legge sul merito della pretesa tributaria. La contribuente è rimasta intimata.
La decisione
La Corte di cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, ritenendo tardivo il ricorso originario della contribuente. Secondo la Corte, quando l’avviso di accertamento sia stato preceduto dall’invito a comparire di cui all’art. 5 d.lgs. n. 218/1997 e vi sia stata già concreta interlocuzione procedimentale, l’istanza di accertamento con adesione non determina la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare, perché il contribuente è già stato posto in condizione di interloquire con l’Amministrazione e di valutare l’eventuale definizione agevolata. Ne consegue che il ricorso introduttivo, proposto oltre il termine di 60 giorni ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992, era inammissibilmente tardivo. Il secondo motivo è assorbito. La sentenza impugnata viene cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382, ultimo comma, c.p.c., perché la causa non poteva essere proposta originariamente. Le spese sono poste a carico della contribuente.
Norme richiamate
"L'ufficio invia al contribuente un invito a comparire"
L'invito a comparire ha funzione informativa e consente al contribuente di interloquire nel procedimento amministrativo e di valutare la definizione; se già notificato, esclude la necessità di un ulteriore spatium deliberandi ai fini della sospensione del termine di impugnazione.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 218/1997
"Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall'invito di cui all'articolo 5, può formulare anteriormente all'impugnazione [...] istanza in carta libera di accertamento con adesione"
La sospensione di 90 giorni del termine per impugnare opera quando il contribuente presenta l'istanza di accertamento con adesione e non sia stato preceduto dall'invito ex art. 5; se l'invito è già stato notificato e il contraddittorio si è svolto, tale effetto sospensivo non opera.
Richiamato come norma che reitera le regole sull'adesione per gli accertamenti relativi alle imposte armonizzate.
Richiamato come norma che reitera le regole sull'adesione per gli accertamenti relativi alle imposte armonizzate.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulle impugnazioni degli atti impositivi.
Individua il termine perentorio di 60 giorni per proporre ricorso avverso l'avviso di accertamento.
art. 382, ultimo comma, c.p.c.
Consente la cassazione senza rinvio quando risulta che la causa non poteva essere proposta.
Fondamento della condanna alle spese di lite in favore della parte vittoriosa.
art. 24 Cost.
La soluzione adottata è ritenuta compatibile con il diritto di difesa, poiché il contribuente era già stato informato e aveva potuto interloquire.
art. 41 CDFUE
Richiamato a sostegno della conformità del procedimento ai principi del giusto procedimento e di tutela del destinatario dell'azione amministrativa.
art. 6 CEDU
Richiamato per affermare che non vi è lesione del diritto di difesa se l'interlocuzione amministrativa è già stata resa possibile.
art. 62-sexies d.l. n. 331/1993
Norma richiamata in relazione agli studi di settore e alla verifica degli scostamenti tra ricavi dichiarati e ricavi presunti.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento con adesione, la sospensione di 90 giorni del termine per impugnare opera solo nei casi e con i presupposti previsti dal d.lgs. n. 218/1997; se il contribuente è già stato invitato a comparire ex art. 5 e ha avuto concreta interlocuzione con l'Ufficio, non spetta un ulteriore spatium deliberandi.
- L'invito a comparire nel procedimento di adesione non richiede formule sacramentali: ha funzione informativa e serve a mettere il contribuente in condizione di valutare la definizione e di difendersi in sede amministrativa.
- La mancata o irregolare formalizzazione del contraddittorio endoprocedimentale non incide, di per sé, sulla validità dell'avviso di accertamento né comporta automaticamente una lesione del diritto di difesa, quando il contribuente abbia comunque potuto interloquire e poi impugnare l'atto nei termini.
- Se il ricorso tributario è proposto oltre il termine perentorio di 60 giorni e non opera la sospensione per accertamento con adesione, il giudice deve dichiararne la tardività; in tal caso la causa non poteva essere proposta e la cassazione può avvenire senza rinvio.
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