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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13714/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, dal mese di maggio 2020, di un emolumento denominato "superminimo non assorbibile" che la lavoratrice riteneva ancora dovuto dall'associazione datoriale in forza di precedenti assetti collettivi: l'accordo collettivo di salvaguardia del 28.4.1997 e il contratto collettivo integrativo aziendale del 4.3.2010. La Corte d'appello aveva accolto l'impugnazione della controparte e revocato il decreto ingiuntivo ottenuto dalla lavoratrice. Con il ricorso per cassazione la parte soccombente deduceva, in sintesi: 1) violazione degli artt. 2077, comma 2, e 2103 c.c., per avere la Corte territoriale ritenuto possibile, nella successione di contratti collettivi, una riduzione del trattamento economico in asserito contrasto con il principio di irriducibilità della retribuzione; 2) in subordine, violazione dell'art. 2077, comma 2, c.c., per avere escluso che le differenze retributive conservassero natura di superminimo non assorbibile, destinato a rimanere acquisito al lavoratore anche dopo la sostituzione del contratto collettivo con uno deteriore; 3) in ulteriore subordine, travisamento della prova e violazione dei canoni ermeneutici degli artt. 1362 e 1363 c.c. nell'interpretazione dell'Accordo di salvaguardia del 28.4.1997, assumendo che la Corte d'appello avesse fondato l'esegesi su un apprezzamento erroneo delle risultanze di causa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il trattamento economico rivendicato non risultava incorporato nel contratto individuale, ma derivava da fonti collettive suscettibili di modifica anche in peius da parte di successivi contratti collettivi; il richiamo nella lettera di assunzione al contratto collettivo vigente era solo formale e non materiale. Ha inoltre precisato che un superminimo può considerarsi stabilmente acquisito al contratto individuale solo se riconosciuto per compensare specifiche qualità professionali, mansioni o modalità della prestazione, circostanza non dedotta né emergente nel caso concreto, essendo il beneficio riconosciuto in modo generalizzato a tutti i dipendenti. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la censura di travisamento della prova e quella relativa ai vizi motivazionali non erano formulate nei limiti consentiti; inoltre, la doglianza mirava in sostanza a ottenere una diversa interpretazione dell'accordo collettivo, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se supportata da una delle interpretazioni plausibili. La ricorrente è stata condannata alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, è stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2077 c.c.

    Le clausole del contratto collettivo possono essere modificate dai successivi contratti collettivi quando il relativo trattamento non sia stato incorporato in modo materiale nel contratto individuale; la mera previsione collettiva non consolida di per sé il beneficio nel patrimonio del lavoratore.

  • art. 2103 c.c.

    È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'irriducibilità del trattamento retributivo, ma la Corte esclude che il principio operi in presenza di emolumenti di fonte collettiva non incorporati nel contratto individuale.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono essere coerentemente ricondotti ai vizi dedotti; il vizio di travisamento della prova e il vizio motivazionale non possono essere prospettati al di fuori dei limiti tracciati dalla giurisprudenza di legittimità.

  • art. 1362 c.c.

    La violazione dei criteri ermeneutici non può essere denunciata come mera alternativa lettura del testo negoziale; occorre indicare specificamente l'errore interpretativo e la sua decisività.

  • art. 1363 c.c.

    L'interpretazione complessiva del negozio collettivo è riservata al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei canoni legali o motivazione incoerente.

  • art. 360 bis c.p.c.

    Il ricorso è respinto quando non offre elementi idonei a mutare un orientamento già consolidato della Corte su questioni sovrapponibili.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La motivazione richiama e ribadisce un orientamento giurisprudenziale già consolidato in fattispecie analoghe.

  • art. 395 c.p.c.

    Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, come svista sul fatto probatorio in sé, trova rimedio nella revocazione per errore di fatto quando ne ricorrano i presupposti.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • In tema di successione di contratti collettivi, un trattamento economico previsto da una fonte collettiva non si consolida automaticamente nel contratto individuale per il solo fatto di essere stato in passato applicato; se il rinvio contenuto nella lettera di assunzione è meramente formale, la clausola collettiva resta modificabile anche in peius dai successivi contratti collettivi.
  • Il principio di irriducibilità della retribuzione non impedisce, di per sé, la modifica peggiorativa di emolumenti di origine collettiva quando tali emolumenti non risultino incorporati nel contratto individuale e non sia dimostrato che essi siano stati riconosciuti come superminimo individuale per specifiche qualità professionali, mansioni o modalità della prestazione.
  • Un superminimo può assumere natura individuale e quindi sottrarsi ai successivi mutamenti della contrattazione collettiva solo se risulti collegato a ragioni specifiche riferibili al singolo lavoratore; se invece è attribuito in modo generalizzato, conserva natura collettiva e resta soggetto alle successive modifiche della fonte collettiva.
  • In cassazione non è consentito trasformare una critica all'interpretazione del giudice di merito in una mera richiesta di rilettura del testo negoziale o delle risultanze istruttorie: la censura è ammissibile solo se indica specificamente la violazione dei canoni ermeneutici o un vizio motivazionale nei limiti rigorosi stabiliti dalla giurisprudenza.
  • Il travisamento della prova, inteso come svista sul fatto probatorio in sé, non è normalmente deducibile come vizio del ricorso per cassazione se non ricorrono i presupposti processuali dei vizi denunciabili ex art. 360 c.p.c. o, nei casi previsti, della revocazione per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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