Cassazione Civile, Ordinanza n. 27672/2025 del 16/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (INPS)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza della Corte d'appello che aveva dichiarato estinto il giudizio per rinuncia dell'INPS e aveva posto le spese a carico del rinunciante, liquidandole in favore di uno solo dei nominati ricorrenti, con riferimento a un unico scaglione di valore indeterminabile e senza riconoscere la fase istruttoria e quella decisionale. I soccombenti in merito hanno proposto ricorso per cassazione lamentando violazione dell'art. 91 c.p.c., dell'art. 2233, comma 2, c.c. e del D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 2, per avere il giudice di merito liquidato i compensi al di sotto dei minimi tariffari e per non avere distinto la liquidazione delle attività difensive svolte prima della riunione di nove procedimenti identici, sostenendo che studio della controversia e fase introduttiva andassero liquidati separatamente per ciascuna parte. L'INPS ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il motivo per difetto di specificità, osservando che i ricorrenti non avevano riportato né localizzato il provvedimento di riunione che avrebbe giustificato la richiesta di liquidazioni distinte per ciascuna posizione. Ha inoltre rilevato che dall'ordinanza impugnata emergeva un unico numero di ruolo e un'unica parte processuale, sicché era indimostrata la legittimazione dei ricorrenti diversi dal primo a impugnare il capo sulle spese. In ogni caso, la liquidazione operata dalla Corte d'appello, pari a euro 1.738,00 oltre accessori, non risultava inferiore ai minimi tariffari. Il ricorso è stato quindi rigettato e i ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità, con atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La soccombenza regola la condanna alle spese di lite.
Il compenso del difensore deve essere determinato secondo i criteri normativi e tariffari richiamati dalla parte ricorrente.
D.M. n. 55/2014, art. 4, comma 2
La censura mirava a far valere i parametri di liquidazione dei compensi professionali e i relativi minimi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il ricorso è stato formalmente prospettato come denuncia di violazione di legge.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
Il motivo è stato dichiarato inammissibile perché mancavano la riproduzione e la localizzazione del provvedimento di riunione posto a fondamento della censura.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo, ove dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione che denunci l'erronea liquidazione delle spese deve contenere, a pena di inammissibilità per difetto di specificità, la puntuale riproduzione e localizzazione degli atti processuali decisivi su cui la censura si fonda.
- Quando si contesta la mancata liquidazione separata delle spese in procedimenti asseritamente riuniti, occorre dimostrare in modo preciso l'esistenza del provvedimento di riunione e la pluralità delle posizioni processuali coinvolte.
- La parte che voglia impugnare il capo sulle spese deve essere effettivamente titolare dell'interesse e della legittimazione a farlo; se dal provvedimento impugnato emerge una sola parte processuale, gli ulteriori nominativi non dimostrano di per sé la legittimazione all'impugnazione.
- La Corte di cassazione non accoglie la doglianza sulla violazione dei minimi tariffari quando la liquidazione effettuata dal giudice di merito rientri nei parametri applicabili e la censura non sia sorretta da elementi specifici e verificabili.
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