Cassazione Penale, Sentenza n. 15105/2026 del 27/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna (reato: attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, ex art. 260 d.lgs. 152/2006 poi art. 452-quaterdecies c.p.) sostenendo, in sintesi: 1) la attività svolta dalle società (CM Metalli s.r.l. e Falcon Fer s.r.l.) rientrava nelle autorizzazioni possedute (es.: messa in riserva/recupero CER 160106 o smaltimento pneumatici CER 160103) e non nello smaltimento illecito di veicoli fuori uso (CER 160104); 2) le contestazioni relative all'omesso uso o all'uso di FIR falsi sarebbero al più illeciti amministrativi/fiscali e non costituiscono di per sé il nucleo dell'attività organizzata di traffico di rifiuti; 3) mancano elementi specifici e causali a carico dei singoli imputati per ritenere il loro concorso nell'attività organizzata; 4) per Falcone Tammaro e Tamburrino Enrico si censura, inoltre, il mancato esame delle censure in appello e il diniego ingiustificato delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Pasquale Campoli, Gennaro Schiavone e Daiana Messino, confermando nei loro confronti l'affermazione di responsabilità e condannandoli alle spese e al versamento di euro 3.000 ciascuno alla cassa delle ammende. Per Falcone Tammaro e Tamburrino Enrico la Corte ha annullato con rinvio la parte della sentenza di merito relativa al diniego delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), richiedendo un nuovo esame limitato a quel profilo; le restanti doglianze dei due sono state dichiarate inammissibili, con conseguente irrevocabilità delle statuizioni sulla responsabilità e sulla determinazione della pena base. Il procedimento è quindi ritornato in appello soltanto per la valutazione delle attenuanti generiche di Tammaro e Tamburrino.
Norme richiamate
art. 260 d.lgs. n. 152/2006 (norma originaria)
alla data dei fatti era la norma che prevedeva il reato di traffico illecito di rifiuti; la Cassazione ricorda che la fattispecie è stata poi trasfusa nell'art. 452-quaterdecies c.p.; la gestione di rifiuti senza FIR o con FIR falsificati è considerata 'abusiva' ai fini penali se strumentale a una gestione incontrollata e continuativa
art. 452-quaterdecies cod. pen.
norma oggi vigente che disciplina le attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti; interpretata dalla Corte come comprensiva di condotte inserite anche in contesti misti (leciti/illeciti), richiedendo valutazione unitaria di continuità, organizzazione, ingente quantità e ingiusto profitto
artt. 188-bis, 190 e 193 d.lgs. n. 152/2006
disciplinano il formulario di identificazione dei rifiuti (FIR) e la tracciabilità; la mancata emissione o la falsificazione dei formulari ostacola la tracciabilità e può assumere rilievo penale se strumentale alla gestione abusiva
previene sanzioni amministrative/penali legate al trasporto di rifiuti senza FIR o con FIR falsi; la Corte distingue tra profili amministrativi/fiscali e la loro rilevanza penale quando la condotta è sistematica e idonea a configurare gestione abusiva
art. 444 e art. 238-bis cod. proc. pen.
richiamati in relazione a sentenze di patteggiamento e a dichiarazioni/formalità processuali che venivano contestate come insufficienti a fondare responsabilità di terzi; la Corte valuta la congruità degli elementi di prova complessivi e la possibile rilevanza di atti estranei
richiamato nel quadro del concorso di persone nel reato: la Cassazione conferma che il concorso può essere riconosciuto anche quando il singolo non persegua direttamente l'ingiusto profitto, purché ne abbia consapevolezza
disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte annulla e rinvia limitatamente al diniego delle attenuanti per Falcone Tammaro e Tamburrino Enrico ritenendo che la motivazione del diniego fosse carente e indifferenziata
art. 25 Cost. e art. 7 CEDU
richiamati a supporto del principio di prevedibilità e determinatezza della fattispecie penale; la Corte avverte che non si deve trasformare la norma penale in un 'blank cheque' che punisca astrattamente violazioni amministrative non connesse all'abusività ambientale
Massime di principio
- La gestione di rifiuti senza formulari (FIR) o con FIR falsificati, se sistematica e collegata a una organizzazione stabile, può integrare il reato di attività organizzate finalizzate al traffico illecito di rifiuti: la mera irregolarità formale isolata non è sufficiente, ma l'assenza o la falsificazione ripetuta e strumentale sì
- Il titolo autorizzatorio non esclude automaticamente responsabilità penale: se l'attività concreta è difforme dalle autorizzazioni (qualitativamente o quantitativamente) e si svolge in modo continuativo e organizzato, può configurarsi abuso penalmente rilevante
- Intercettazioni telefoniche, accertamenti documentali e osservazioni operative combinate possono fornire un quadro probatorio idoneo a dimostrare continuità, organizzazione e ingente quantità, elementi chiave per la fattispecie di traffico illecito di rifiuti
- Per il concorso nel reato non è necessario che ogni concorrente persegua personalmente l'ingiusto profitto: è sufficiente la consapevolezza del profitto perseguito dal gruppo e un contributo operativo idoneo
- Le contestazioni limitate a violazioni amministrative o a irregolarità fiscali devono essere valutate nel contesto: se emergono come modalità marginali e isolate, possono non assumere rilievo penale; se invece sono strumentali a una gestione illecita e incontrollata, assumono rilevanza penale
- Il giudice deve motivare individualmente la valutazione delle circostanze attenuanti generiche: il diniego non può fondarsi su valutazioni indifferenziate o sulla sola protesta di innocenza senza spiegare il rapporto con elementi specifici della condotta processuale
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