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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36740/2021 del 25/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un contratto del 1 ottobre 1993 con cui una cliente aveva incaricato un professionista di svolgere assistenza medico-legale in una causa da lei promossa, impegnandosi a corrispondere, a titolo di compenso, una somma pari al 5% di quanto eventualmente liquidato all'esito del giudizio. Gli eredi del professionista hanno chiesto il pagamento del compenso pattuito e il Tribunale ha accolto la domanda. In appello la cliente ha dedotto la nullità dell'accordo, sostenendo che si trattasse di un patto di quota lite vietato all'epoca e, comunque, che la clausola determinasse un significativo squilibrio tra le prestazioni. La Corte d'appello ha escluso la nullità del patto di quota lite per l'operatività del divieto solo nei confronti di avvocati e procuratori, ritenendo assorbita la restante censura. In cassazione la ricorrente ha denunciato la violazione dell'art. 2233 c.c., lamentando che la Corte territoriale non avesse esaminato la dedotta nullità per sproporzione tra le prestazioni e per violazione del secondo comma della norma, nonché il profilo di squilibrio richiamato anche in appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha escluso che l'art. 2233, comma 2, c.c. configuri una autonoma causa di nullità del contratto e ha precisato che la norma tutela il professionista, operando solo in difetto di pattuizione del compenso o, al più, in funzione correttiva di un compenso irrisorio che mortifichi il decoro della professione. Ha inoltre affermato che la disciplina sulle clausole vessatorie richiamata dalla ricorrente non era applicabile ratione temporis a un contratto stipulato nel 1993 e, comunque, non consente di sindacare il mero squilibrio economico tra le prestazioni, ma soltanto lo squilibrio giuridico e normativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e con attestazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2233 c.c.

    La misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione; la norma tutela il professionista e non il cliente, non introduce una autonoma causa di nullità del contratto e opera, in assenza di pattuizione, ai fini della liquidazione giudiziale o al più per correggere un compenso irrisorio.

  • art. 33 codice del consumo

    La disciplina sulle clausole vessatorie non può essere utilizzata per censurare il mero squilibrio economico del contratto; rileva invece il significativo squilibrio giuridico e normativo tra diritti e obblighi.

  • art. 34 codice del consumo

    Il carattere vessatorio non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto né all'adeguatezza del corrispettivo, purché gli elementi siano chiari e comprensibili.

  • Direttiva CEE 93/13 del 5 aprile 1993

    La normativa interna di recepimento si applica ai contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1994; un contratto del 1993 resta fuori dall'ambito temporale di applicazione.

  • art. 36 Cost.

    Il principio della retribuzione sufficiente riguarda esclusivamente il lavoro subordinato e non è invocabile per rideterminare giudizialmente il compenso nel lavoro autonomo quando vi sia stata pattuizione contrattuale.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Essendo il ricorso rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, ricorrono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    Ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002 sul raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • L'art. 2233, comma 2, c.c. non costituisce una clausola generale di nullità del compenso professionale pattuito, ma una norma di protezione del professionista, rilevante soprattutto in mancanza di accordo sul corrispettivo.
  • Quando il compenso del professionista è stato espressamente pattuito, non è consentito invocare l'art. 2233 c.c. per sostituire al regolamento negoziale criteri equitativi di determinazione del compenso, salvo il diverso problema di una liquidazione giudiziale in difetto di pattuizione.
  • La disciplina delle clausole vessatorie nei rapporti professionista-consumatore non consente di sindacare la mera convenienza economica dell'affare o la sproporzione economica del sinallagma, ma solo squilibri giuridici e normativi tra i diritti e gli obblighi delle parti.
  • Le norme di recepimento di direttive europee non hanno efficacia retroattiva oltre i limiti temporali stabiliti dal legislatore e, prima dell'attuazione, le direttive non self executing non sono invocabili nei rapporti orizzontali tra privati.
  • Il principio costituzionale di sufficienza della retribuzione di cui all'art. 36 Cost. è proprio del lavoro subordinato e non può essere trasposto automaticamente al lavoro autonomo per contestare il compenso liberamente pattuito.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiNullitàBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

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