Cassazione Civile, Ordinanza n. 02294/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società e amministratore)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio 2009 di una s.r.l. e dalla richiesta di risarcimento del danno contro l'amministratore, asseritamente responsabile della mancata custodia dei documenti societari. In primo e secondo grado era stata ritenuta valida la delibera, sulla base della prova testimoniale dell'esistenza di una delega scritta rilasciata dalla socia a una terza persona per partecipare all'assemblea, prova ammessa per asserita perdita incolpevole del documento. La prima cassazione aveva però censurato tale uso della testimonianza, affermando la necessità della forma scritta della delega e la necessità di dimostrare la perdita incolpevole del documento. Nel giudizio di rinvio la corte territoriale ha ugualmente rigettato la domanda, rilevando: che la prova testimoniale sulla delega era comunque irrilevante ai fini della domanda risarcitoria; che, quanto alla somma di euro 26.000, l'eventuale antieconomicità dell'operazione avrebbe potuto rilevare semmai come pretesa della società verso l'amministratore, non della socia in proprio, e comunque l'operazione era risultata profittevole con utili per la società, circostanza coperta da giudicato interno; che, quanto alla somma di euro 4.000, mancava il nesso causale tra l'illegittima approvazione del bilancio e il proposito di recesso dalla società, proposito maturato per ragioni diverse e anch'esso accertato con giudicato interno; che mancava comunque prova del danno e del quantum, non essendo sufficiente il ricorso alla liquidazione equitativa. Nel ricorso per cassazione la socia ha dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 392 c.p.c., sostenendo che il giudizio di rinvio avesse sola funzione di prosecuzione e non potesse decidere su questioni spettanti ai giudici di merito; 2) ulteriore violazione dell'art. 360, n. 3, c.p.c. sul medesimo assunto; 3) violazione degli artt. 112 e 161 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese legali dei primi due gradi e di liquidazione in suo favore; 4) violazione degli artt. 91 e 392 c.p.c. per la condanna alle spese del precedente giudizio di cassazione, assumendo che ella non fosse soccombente in quella fase. La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati i primi due motivi perché il giudice di rinvio, nel caso di rinvio pronunciato dopo cassazione per violazione di legge e per vizi motivazionali, può riesaminare i fatti già acquisiti nel perimetro tracciato dalla sentenza rescindente, e nel caso concreto la corte di rinvio si è conformata al principio di diritto, valorizzando l'assenza di prova della perdita incolpevole della delega e, soprattutto, la mancanza di causalità e di prova del danno; ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto motivo perché la regolazione delle spese nel giudizio di rinvio segue l'esito globale della lite e il giudice può rideterminare integralmente le spese, anche del giudizio di cassazione, secondo la soccombenza complessiva. Inoltre, essendo il ricorso definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha condannato la ricorrente anche ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e al raddoppio del contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso per cassazione della socia, confermando la sentenza della corte di appello in sede di rinvio che aveva respinto le domande di impugnazione della delibera e di risarcimento del danno. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, al pagamento di una somma equitativa in favore dei controricorrenti e di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre agli effetti conseguenti sul contributo unificato. La decisione si fonda, quanto ai primi due motivi, sulla correttezza del perimetro del giudizio di rinvio e sulla rilevanza decisiva della mancanza di prova del danno e del nesso causale; quanto ai motivi sulle spese, sulla regola che il giudice di rinvio liquida le spese in base all'esito globale della lite.
Norme richiamate
la prova testimoniale del contenuto di un documento è ammissibile solo in caso di perdita incolpevole del documento, che deve essere dimostrata da chi la invoca
la forma scritta richiesta per la delega non può essere surrogata da prova testimoniale salvo i casi eccezionali di perdita incolpevole del documento
richiamato come base del principio generale secondo cui la rappresentanza del socio in assemblea deve essere conferita per iscritto
richiamato come ulteriore base del principio generale sulla forma scritta della rappresentanza in assemblea
richiamato quale norma che, per le s.r.l., esprime il principio della rappresentanza scritta in assemblea
richiamato per il termine di novanta giorni per l'impugnazione della delibera assembleare
il giudizio di rinvio ha funzione di prosecuzione del processo e il giudice del rinvio deve attenersi al principio di diritto fissato dalla cassazione
il giudice di rinvio deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Cassazione
richiamato per la dedotta omessa pronuncia sulla domanda di rimborso delle spese
richiamato in relazione alla doglianza sulla mancata pronuncia
la regolazione delle spese segue il principio della soccombenza, valutata sull'esito complessivo del processo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato in ricorso per violazione di legge
i motivi sulle spese sono stati dichiarati inammissibili perché conformi a giurisprudenza consolidata
la decisione è stata assunta in conformità alla proposta del consigliere relatore nel procedimento accelerato
richiamato per le memorie depositate nel procedimento accelerato
la definizione del ricorso in conformità alla proposta ha comportato la condanna per responsabilità aggravata e una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuto il presupposto per il raddoppio del contributo unificato se dovuto
la liquidazione equitativa non è utilizzabile quando la prova del danno patrimoniale è di agevole acquisizione
la dedotta non contestazione richiede specifica allegazione e trascrizione degli atti rilevanti nel ricorso per cassazione
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio, il giudice deve rispettare il principio di diritto fissato dalla Cassazione, ma, nei limiti del thema decidendum residuo, può rivalutare i fatti già acquisiti e pervenire a una diversa soluzione purché non si ponga in contrasto con il dictum rescindente.
- La prova testimoniale destinata a supplire a un documento per il quale la legge richiede la forma scritta è ammessa solo se è dimostrata la perdita incolpevole del documento e l'onere di tale dimostrazione grava su chi invoca quella prova.
- La validità dell'azione risarcitoria richiede prova del danno e del nesso causale tra la condotta denunciata e il pregiudizio allegato; se il pregiudizio è di agevole documentazione, non è sufficiente invocare la liquidazione equitativa.
- Le spese processuali nel giudizio di rinvio vanno regolate secondo l'esito globale della lite, potendo il giudice rideterminare integralmente anche le spese dei gradi precedenti e del giudizio di legittimità.
- La censura di mancata considerazione del principio di non contestazione, in cassazione, richiede puntuale indicazione delle deduzioni processuali e trascrizione degli atti rilevanti, altrimenti è inammissibile.
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