Sentenza del 23/06/2020 n. 1808 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario -Impugnazione di merito - Configurabilità - Conseguenze - Accertamento dell'erroneità delle somme pretese dall'Ufficio impositore - Effetti - Annullamento dell'intero accertamento - Esclusione - Ricalcolo tenendo conto degli importi già corrisposti dal contribuente - Necessità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato esclude che l’errore di calcolo comporti automaticamente l’annullamento integrale dell’atto impositivo. Poiché il processo tributario è di impugnazione e merito, il giudice deve rideterminare la pretesa tenendo conto dei pagamenti già effettuati. Il testo fornito non riporta il dispositivo di una specifica sentenza, né informazioni su grado di giudizio, spese o ulteriori statuizioni.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda gli effetti dell’accertata erroneità del quantum richiesto dall’Ufficio, anche per sorte, interessi e sanzioni, dovuta, ad esempio, al mancato computo di somme già versate dal contribuente nell’ambito di una rateizzazione. Il testo non indica le parti, l’atto concreto impugnato, gli importi, le date né i motivi specifici dei ricorsi.
Norme richiamate
Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 29
È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non espone una specifica interpretazione o applicazione della disposizione.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68
È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non espone una specifica interpretazione o applicazione della disposizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15
È indicato tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non espone una specifica interpretazione o applicazione della disposizione.
Massime di principio
- Nel processo tributario il giudice non si limita a verificare se l’atto debba essere annullato: può decidere nel merito e rideterminare l’importo effettivamente dovuto.
- Se la pretesa è errata solo nel calcolo, anche perché non considera versamenti già effettuati, occorre correggere il quantum, detraendo le somme pagate e ricalcolando, ove necessario, interessi e sanzioni; l’errore non giustifica di per sé l’annullamento integrale dell’accertamento.
- Il principio non consente di individuare chi abbia vinto una specifica controversia senza conoscere il dispositivo e le domande delle parti; la rideterminazione può tradursi in un accoglimento solo parziale del ricorso.
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