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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37429/2023 del 13/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La parte civile impugnava la sentenza d'appello che aveva riformato la condanna dell'imputato per il reato di lesioni (previa condanna a multa e risarcimento) dichiarando la non procedibilità per tardività della querela. La ricorrente articolava due motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte d'Appello rifiutato di esaminare una memoria della parte civile sulla qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che ciò avrebbe violato il divieto di reformatio in pejus; la difesa osservava che, trattandosi di parte civile già risarcita, essa non aveva interesse a proporre impugnazione e che la memoria era l'unico mezzo per sollecitare la valutazione della procedibilità d'ufficio (si sosteneva che il capo di imputazione riferiva lesioni guaribili in trenta giorni e quindi l'aggravante e la procedibilità d'ufficio erano contestate). 2) violazione dell'art. 582 c.p. e travisamento della prova: la ricorrente deduceva che un secondo certificato medico, acquisito agli atti e con proroga della prognosi di ulteriori 20 giorni, non era stato adeguatamente considerato, con la conseguenza che il reato sarebbe stato perseguibile d'ufficio e non a querela.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinunzia perché in cancelleria è stato depositato un atto di rinunzia al ricorso sottoscritto dalla ricorrente e dal suo procuratore speciale (con procura speciale e firma autenticata). La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la rinuncia è atto formale, irrevocabile e recettizio che rende l'impugnazione inammissibile quando perviene alla cancelleria. Perciò il ricorso è stato respinto per inammissibilità e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • artt. 568, comma 4 e 697, comma 3 c.p.p.

    Richiamati dalla ricorrente come norme proceduralmente rilevanti per la valutazione delle memorie e dell'attitudine dell'appello. La Corte d'Appello ha ritenuto di non poter esaminare la memoria della parte civile perché l'eventuale approfondimento avrebbe potuto comportare una reformatio in pejus nei confronti dell'imputato in assenza di impugnazione dell'imputato stesso.

  • art. 582 c.p.

    Norma relativa alle lesioni personali (criteri di punibilità e limiti). Nel caso la ricorrente sostiene che la proroga della prognosi indicata nel secondo certificato avrebbe reso il fatto perseguibile d'ufficio; la Corte, però, non ha risolto il merito perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per rinunzia.

  • art. 83, comma 12-ter, decreto-legge 17/3/2020, n.18, conv. con l. 24/4/2020, n.27

    Norma richiamata nella requisitoria scritta del Pubblico Ministero generale presso la Corte di Cassazione per la modalità delle conclusioni scritte durante il procedimento; non incide sul tema della rinunzia, che è decisionale.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. Un. n.18/1994; Sent. n.5378/2014)

    Richiamata per i principi sulla validità della rinuncia: la rinuncia all'impugnazione è atto formale, irrevocabile e recettizio che richiede manifestazione inequivoca della volontà dell'interessato, espressa personalmente o tramite procuratore speciale; se validamente depositata rende l'impugnazione inammissibile.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se validamente sottoscritta e depositata in cancelleria (anche tramite procuratore speciale con procura autenticata), rende il ricorso inammissibile: verificare sempre la volontà espressa del cliente prima di depositare atti di rinuncia.
  • Una parte civile che chiede l'ampliamento della qualificazione del fatto in appello rischia di proporre istanze che il giudice non può accogliere se l'esame comporterebbe un peggioramento della posizione dell'imputato (reformatio in pejus). In tali casi valutare forme procedurali adeguate (es. impugnazione o istanze con assenso dell'imputato) o fornire gli elementi già in primo grado.
  • La perseguibilità d'ufficio o a querela per le lesioni dipende dalla gravità attestata dalla prognosi e dai certificati medici; è fondamentale acquisire e mettere tempestivamente a verbale ogni certificato medico che possa modificare la valutazione della procedibilità e impugnare espressamente la valutazione probatoria in sede di appello.
  • Se le parti raggiungono un accordo transattivo e uno di esse rinuncia al ricorso, l'atto ha effetti immediati di inammissibilità e può comportare condanna alle spese e somme a titolo di ammenda: formalizzare e documentare pienamente l'accordo e le relative procure.
  • Quando si censura il travisamento della prova, occorre indicare chiaramente quale documento si ritiene ignorato o valutato in modo errato e chiedere l'ammissione e la valutazione di tale mezzo già in sede di appello; la Cassazione, in presenza di rinunzia, non entra nel merito.

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