Cassazione Civile, Ordinanza n. 33194/2021 del 10/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente impugnava il provvedimento del Tribunale di Campobasso che aveva respinto la sua istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentata nell'ambito di un procedimento penale. Aveva proposto un ricorso qualificato come ex art. 702-bis c.p.c. al Presidente del Tribunale, lamentando l'illegittimità del diniego. In Cassazione deduceva, con due motivi, la violazione e falsa applicazione dell'art. 96, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 e la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato. La Corte, però, ha rilevato che, nel caso concreto, il ricorso per cassazione era stato proposto secondo le regole del processo civile, ma senza indicazione delle parti intimate e soprattutto senza notifica ad alcun contraddittore.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, poiché l'opposizione al diniego del patrocinio era stata trattata dal giudice civile senza che fossero sollevate questioni sul rito, il ricorso per cassazione dovesse essere proposto con le forme del codice di procedura civile, quindi con notificazione alle parti. L'assenza di notifica e la mancata indicazione delle parti intimate ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. hanno determinato l'inammissibilità. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente come parametro del primo motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 96, comma 2, d.P.R. 115/2002
Norma indicata dal ricorrente come oggetto di violazione e falsa applicazione.
Richiamato nel procedimento di definibilità camerale su proposta del relatore.
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
Richiamato quale base per la declaratoria di inammissibilità in camera di consiglio.
Indicato, nel diverso orientamento penale, come norma sul deposito dell'impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Indicato, nel diverso orientamento penale, come norma sul deposito dell'impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
art. 99, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per descrivere il procedimento speciale applicato dal giudice civile alla opposizione al diniego di patrocinio.
art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.
La sua violazione è stata ravvisata per la mancata indicazione delle parti intimate nel ricorso per cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Quando l'opposizione al rigetto dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata trattata dal giudice civile senza contestazioni sul rito, il successivo ricorso per cassazione deve rispettare le forme del processo civile, compresa la notificazione alle controparti.
- Nel giudizio di cassazione civile, la notificazione del ricorso è elemento necessario per instaurare il rapporto processuale; in sua assenza il ricorso è inammissibile.
- La mancata indicazione delle parti intimate nel ricorso per cassazione costituisce violazione del requisito formale di cui all'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c., idonea a sorreggere la declaratoria di inammissibilità.
- Nel procedimento relativo al patrocinio a spese dello Stato, la disciplina processuale applicabile può dipendere dal rito concretamente seguito nel giudizio di opposizione, con conseguenze sulle modalità di proposizione dell'impugnazione.
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