Cassazione Civile, Ordinanza n. 11191/2025 del 28/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (ente edilizio)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2017 emesso da un comune nei confronti di un ente di edilizia residenziale pubblica. In primo grado l'impugnazione dell'ente era stata accolta, mentre in appello la decisione veniva riformata e il ricorso introduttivo respinto. L'ente proponeva ricorso per cassazione con due motivi. Con il primo denunciava, ex art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato: sosteneva che il giudice di appello avesse deciso sulla spettanza del beneficio fiscale previsto dall'art. 2, commi 4 e 5-bis, del d.l. n. 102/2013, tema mai specificamente dedotto, mentre la domanda riguardava l'esclusione dall'IMU prevista dall'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201/2011 per i fabbricati destinati ad alloggi sociali. Con il secondo motivo deduceva, ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, sostenendo che l'esenzione IMU per gli alloggi sociali non è subordinata alla presentazione della dichiarazione prevista dall'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, poiché tale onere riguarda solo i benefici di cui a quest'ultimo articolo e non l'esenzione diretta prevista per gli alloggi sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto fondato il primo perché la corte territoriale aveva individuato erroneamente il thema decidendum, pronunciandosi su un beneficio fiscale diverso da quello effettivamente dedotto. Ha accolto anche il secondo, affermando che l'esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali opera direttamente per effetto dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, nel testo applicabile ratione temporis, e non è subordinata alla preventiva dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013, disposizione riferita ai benefici previsti dal medesimo articolo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
il giudice non può pronunciare oltre o su oggetto diverso da quello domandato, dovendo rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
viene richiamato come vizio di nullità processuale per omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene richiamato come motivo di ricorso per violazione di legge sostanziale.
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
prevede che l'IMU non si applichi ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. 22 aprile 2008; l'esenzione opera direttamente e non richiede la dichiarazione di cui all'art. 2, comma 5-bis, d.l. n. 102/2013.
art. 1, comma 707, l. 27 dicembre 2013, n. 147
ha modificato la disciplina dell'art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201/2011, mantenendo l'esenzione per gli alloggi sociali.
art. 2, commi 4 e 5-bis, d.l. 31 agosto 2013, n. 102
l'onere dichiarativo è imposto ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dal medesimo articolo, in particolare per la detrazione per abitazione principale; non si estende all'esenzione IMU degli alloggi sociali.
conversione del d.l. n. 102/2013, richiamata per la disciplina dell'onere dichiarativo.
d.m. 22 aprile 2008, Ministero delle infrastrutture
definisce l'alloggio sociale come unità immobiliare adibita a locazione permanente con funzione di interesse generale e di riduzione del disagio abitativo.
art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616
richiamato quale base istitutiva degli enti di edilizia residenziale pubblica menzionati nella disciplina dei benefici fiscali.
Massime di principio
- Il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violato quando il giudice decide su un petitum o su una causa petendi diversi da quelli introdotti dalle parti, attribuendo o negando un bene della vita non compreso, neppure implicitamente, nella domanda.
- L'onere dichiarativo previsto per alcuni benefici IMU va interpretato in modo restrittivo: esso si riferisce ai benefici espressamente contemplati dalla norma che lo introduce e non si estende, per analogia, a diverse ipotesi di esenzione previste da altra disposizione.
- Quando una norma stabilisce che un'imposta "non si applica" a una determinata categoria di immobili, l'esenzione opera direttamente se ricorrono i presupposti sostanziali previsti dalla legge, senza che possa essere richiesto un adempimento dichiarativo non previsto per quella specifica fattispecie.
- In materia tributaria, la qualificazione corretta della domanda e del thema decidendum è decisiva: il giudice deve confrontarsi con la specifica agevolazione o esenzione invocata, senza sostituirla con un diverso regime fiscale.
- Le disposizioni agevolative o esentative devono essere lette secondo il loro ambito letterale e sistematico; se il legislatore collega l'adempimento dichiarativo ai soli benefici di un articolo, tale adempimento non può essere esteso a un'esenzione collocata in una diversa previsione normativa.
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