Cassazione Civile, Ordinanza n. 23561/2025 del 19/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto di lavoro che il giudicato di merito aveva ricondotto, per effetto di un trasferimento di ramo d'azienda ex art. 2112 c.c., dapprima da una società cedente a un cessionario e poi alla società odierna ricorrente. Il lavoratore aveva ottenuto una pronuncia che accertava il passaggio del rapporto alle dipendenze della società ricorrente e la sua condanna alla riassunzione e al pagamento delle retribuzioni non corrisposte. Poiché il datore non aveva riammesso in servizio il lavoratore, questi aveva domandato le retribuzioni maturate anche per il periodo successivo, oltre al riconoscimento delle ferie. La Corte d'appello aveva confermato in sostanza la condanna, riconoscendo anche le mensilità di dicembre 2022 e gennaio 2023, rigettando l'eccezione di nullità per mancata integrazione del contraddittorio verso la società cedente e ritenendo irrilevante la prestazione lavorativa svolta nel frattempo presso un terzo. Nel ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società cedente del ramo d'azienda; 2) omessa sospensione del giudizio sul quantum in attesa della definizione del giudizio sull'an relativo alla legittimità del trasferimento del ramo; 3) violazione degli artt. 1175, 1223 e 1227 c.c. per non avere considerato il comportamento del lavoratore, che non aveva informato la società del rapporto con il terzo, ai fini della mora credendi e del concorso colposo; 4) violazione dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 d.lgs. 66/2003 per il riconoscimento delle ferie nel medesimo periodo in cui era stata riconosciuta la retribuzione; 5) violazione dell'art. 36 Cost. e dell'art. 2 d.lgs. 23/2015 per la condanna al pagamento delle retribuzioni successive alla sentenza del Tribunale. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, inammissibile il secondo per sopravvenuta carenza di interesse, e infondati il terzo, il quarto e il quinto motivo, confermando che la prestazione offerta e non ricevuta dal lavoratore produce mora credendi e che l'attività svolta presso il terzo non è detraibile; ha inoltre confermato il diritto alle ferie in presenza di un impedimento illegittimo imputabile al datore di lavoro. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato con condanna della società ricorrente alle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha escluso la nullità della sentenza d'appello per mancata integrazione del contraddittorio, ritenendo insussistente il litisconsorzio necessario rispetto alla società cedente del ramo d'azienda. Ha dichiarato inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse, la censura sulla sospensione necessaria, perché nelle more era passato in giudicato il precedente accertamento del trasferimento del rapporto di lavoro. Ha respinto nel merito le doglianze sulla mora credendi, sull'aliunde perceptum/percipiendum, sulla maturazione delle ferie e sull'applicabilità dell'art. 36 Cost. e del d.lgs. 23/2015, richiamando i principi secondo cui, in caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, le prestazioni offerte e non accettate dal datore si considerano come eseguite ai fini della retribuzione e il diritto alle ferie non è escluso dal mancato svolgimento di fatto della prestazione quando il lavoratore sia stato impedito da condotte datoriali illegittime. Ha quindi confermato la condanna alle spese di legittimità e l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
richiamato per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
norma di deduzione della nullità della sentenza per il primo motivo
invocati per sostenere la nullità per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte escludeva il litisconsorzio necessario
norma di deduzione delle violazioni di legge nei motivi secondo, terzo, quarto e quinto
richiamati per chiedere la sospensione del giudizio in attesa della definizione dell'altro processo
richiamato dal ricorrente sul dovere di correttezza; la Corte esclude che il comportamento del lavoratore integri violazione di buona fede
richiamato in tema di danno e conseguenze patrimoniali; la Corte ribadisce la regola dell'inerenza ma esclude la detrazione dell'attività resa presso terzi in questa fattispecie
invocato per il concorso del creditore nella causazione del danno; la Corte lo ritiene non pertinente
richiamato per contestare il riconoscimento delle ferie; la Corte conferma invece la maturazione del diritto
invocato sulla disciplina delle ferie annuali retribuite; la Corte conferma che il diritto sussiste anche senza effettiva prestazione in ipotesi di impedimento imputabile al datore
richiamato per contestare la valutazione delle prove; la Corte non ravvisa errori nel giudizio di merito
art. 36 Cost.
richiamato per contestare la condanna alle retribuzioni; la Corte lo ritiene non violato nel caso concreto
ritenuto non applicabile, poiché la controversia non riguarda un licenziamento e il rapporto era sorto nel 1997
norma posta a fondamento dell'accertamento definitivo del passaggio del rapporto di lavoro in caso di trasferimento di ramo d'azienda
richiamato in relazione alla chiamata in causa del terzo; la Corte considera insindacabile in cassazione la valutazione discrezionale del merito
richiamato per qualificare il rapporto lavorativo autonomo di fatto con il terzo e l'irrilevanza della relativa retribuzione rispetto a quella dovuta dal vero datore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto
Massime di principio
- In una controversia sul pagamento delle retribuzioni conseguenti all'accertamento giudiziale di un trasferimento di ramo d'azienda, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del soggetto cedente se il lavoratore agisce solo contro il datore di lavoro giudizialmente accertato come tale per ottenere la prestazione dovuta.
- La mancata autorizzazione alla chiamata in causa del terzo da parte del giudice di merito è valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità se non nei limiti del vizio processuale dedotto e provato.
- Quando, nelle more del giudizio, interviene un giudicato esterno decisivo sul diritto già controverso, la censura che presuppone la sospensione del processo può diventare priva di interesse e quindi inammissibile.
- In caso di illegittima cessione di ramo d'azienda, l'offerta di prestazione lavorativa al vero datore di lavoro e il suo ingiustificato rifiuto determinano mora credendi e fanno sorgere l'obbligazione retributiva come se la prestazione fosse stata eseguita.
- La retribuzione dovuta dal datore di lavoro non si riduce automaticamente per quanto il lavoratore abbia percepito svolgendo attività presso un diverso soggetto in un rapporto di fatto autonomo, poiché tale percezione non integra l'aliunde perceptum o percipiendum rilevante nel diverso piano risarcitorio.
- Il diritto alle ferie annuali retribuite non presuppone sempre l'effettivo svolgimento della prestazione: esso permane quando il mancato lavoro dipende da cause imprevedibili e indipendenti dalla volontà del lavoratore, specie se riconducibili a condotte datoriali illegittime.
- Le norme invocate in materia di licenziamento o di disciplina speciale del rapporto non sono applicabili quando la controversia riguarda non un recesso, ma la prosecuzione del rapporto e il pagamento delle retribuzioni in un rapporto iniziato prima della riforma richiamata.
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