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Adunanza plenaria

Adunanza plenaria n. 10/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione P

opposizione dei verificatori alla liquidazione del loro compenso effettuata dalla sentenza n. 5565 del 6 giugno 2023 della II Sezione di questo Consiglio di Stato

Giustizia amministrativa202101926

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Adunanza PlenariaSentenzaaltro

Atto impugnato: Liquidazione del compenso dei verificatori, effettuata nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5565 del 6 giugno 2023 anziché con separato decreto

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Tre componenti dell’organismo verificatore hanno chiesto la revisione della liquidazione del compenso contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5565 del 6 giugno 2023, deducendo che la somma era incongrua rispetto al tempo impiegato, all’impegno profuso e alla rilevanza della materia. L’istanza è stata qualificata come opposizione ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002. La Sezione rimettente ha sottoposto all’Adunanza Plenaria la questione della giurisdizione sull’opposizione relativa a una liquidazione compiuta dal giudice amministrativo e, in caso di giurisdizione amministrativa, l’individuazione del rito applicabile. Le parti opponenti hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e l’infondatezza nel merito; Provincia e Azienda hanno inoltre sostenuto che, essendo la liquidazione inserita in sentenza, il rimedio sarebbe stato l’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a., con conseguente inammissibilità per difetti di proposizione e notificazione.

La decisione

L’Adunanza Plenaria ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e affermato quella del giudice ordinario. La liquidazione del compenso agli ausiliari conserva natura e regime propri anche se, in luogo del separato decreto previsto, è stata inserita nella sentenza: non costituisce un autonomo capo della sentenza e va contestata con l’opposizione prevista dagli artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002, non con l’opposizione di terzo ex art. 108 c.p.a. Tale opposizione introduce un autonomo giudizio civile su diritti soggettivi patrimoniali e sulla spettanza e quantificazione del compenso; non determina una revisione della decisione sul merito della controversia amministrativa. Il quesito sul rito è rimasto assorbito. Gli interessati potranno riproporre l’istanza davanti al Tribunale di Roma entro tre mesi dal passaggio in giudicato, ferme le preclusioni e decadenze eventualmente maturate. Le spese del giudizio sono state interamente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 66, comma 4, c.p.a.

    La liquidazione del compenso al verificatore, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a., o al consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 67, comma 5, c.p.a. (che richiama l’art. 66, comma 4, primo e terzo periodo), deve essere effettuata con separato decreto dal Presidente del Collegio, mentre spetta alla sentenza che definisce il giudizio regolare l’onere economico del mezzo istruttorio, ponendolo a carico secondo l’esito del giudizio, in base alla soccombenza, di una o di alcune o di tutte le parti.

    La liquidazione del compenso al verificatore deve essere adottata con separato decreto presidenziale; la sentenza di merito regola invece soltanto la ripartizione tra le parti dell’onere economico della verificazione.

  • art. 67, comma 5, c.p.a.

    La liquidazione del compenso al verificatore, ai sensi dell’art. 66, comma 4, c.p.a., o al consulente tecnico d’ufficio, ai sensi dell’art. 67, comma 5, c.p.a. (che richiama l’art. 66, comma 4, primo e terzo periodo), deve essere effettuata con separato decreto dal Presidente del Collegio, mentre spetta alla sentenza che definisce il giudizio regolare l’onere economico del mezzo istruttorio, ponendolo a carico secondo l’esito del giudizio, in base alla soccombenza, di una o di alcune o di tutte le parti.

    La disposizione, richiamando la disciplina prevista per il verificatore, assoggetta anche la liquidazione del compenso del consulente tecnico d’ufficio al separato decreto del Presidente del Collegio.

  • artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002

    Questo strumento nel nostro ordinamento processuale non è, come sostengono la Provincia di Mantova e l’Azienda nelle loro memorie (v., supra, § 3.1.), l’opposizione di terzo di cui all’art. 108 c.p.a., solo perché tale liquidazione è stata erroneamente decisa con sentenza (v., sul punto, anche l’accenno di Corte cost., 24 aprile 2020, n. 80, § 2.3.), ma è l’opposizione di cui agli artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicabile a tutte le giurisdizioni e, in particolare, anche al processo amministrativo (v., sul punto, Cass., Sez. Un., 15 ottobre 2020, n. 22375).

    La contestazione della liquidazione del compenso agli ausiliari del giudice deve essere proposta con l’opposizione disciplinata dagli artt. 84 e 170, applicabile anche quando la liquidazione proviene dal giudice amministrativo e anche se è stata inserita erroneamente nella sentenza.

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    Il procedimento di opposizione, ora disciplinato dal d. lgs. n. 150 del 2011, al pari di quanto già prevede(va) l’art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, non ha natura di impugnazione ed introduce una controversia di natura civile relativa alla spettanza e alla liquidazione dell’onorario.

    L’opposizione non è un’impugnazione né una fase del giudizio originario, ma introduce una controversia civile autonoma relativa al diritto al compenso e alla sua quantificazione.

  • art. 15 d.lgs. n. 150/2011

    La Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 15 del d. lgs. n. 150 del 2011 è certamente volto a valorizzare – così come il previgente art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 – la ‘prossimità organizzativa’ tra il primo decidente e il giudice dell’opposizione, ma sempre sul presupposto che entrambi detti giudici appartengano al medesimo plesso giurisdizionale.

    Il criterio di prossimità organizzativa previsto per individuare il giudice competente non determina il riparto della giurisdizione: presuppone che il giudice che ha liquidato e quello dell’opposizione appartengano al medesimo ordine giurisdizionale.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Sarà pertanto il giudice civile a pronunciarsi su di essa e, nel caso di specie, il Tribunale di Roma, avanti al quale gli interessati potranno riproporre – ferme restando le preclusioni e le decadenze eventualmente già maturate – la loro istanza, come prevede l’art. 11, comma 2, c.p.a., nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza.

    Dichiarato il difetto di giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario indicato entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato, restando ferme le preclusioni e decadenze già maturate.

  • art. 99, comma 4, c.p.a.

    Ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a., l’Adunanza afferma i seguenti principi di diritto

    L’Adunanza Plenaria enuncia i principi di diritto destinati a vincolare le Sezioni nei termini stabiliti dalla disposizione.

Massime di principio

  • La liquidazione del compenso al verificatore o al consulente tecnico d’ufficio deve essere effettuata con separato decreto del Presidente del Collegio; alla sentenza che definisce il giudizio amministrativo spetta soltanto regolare l’onere economico della verificazione tra le parti secondo la soccombenza.
  • La liquidazione del compenso agli ausiliari conserva la propria natura e il proprio regime di rimedi anche se, erroneamente, è inserita nella sentenza di merito: la contestazione va proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 d.P.R. n. 115/2002, non con l’impugnazione della sentenza né con l’opposizione di terzo.
  • L’opposizione alla liquidazione del compenso dell’ausiliario introduce un autonomo giudizio civile relativo a diritti soggettivi patrimoniali e alla spettanza e quantificazione del compenso; la giurisdizione appartiene al giudice ordinario anche quando la liquidazione è stata effettuata da un giudice amministrativo.
  • Il criterio di prossimità organizzativa previsto per individuare il giudice competente nell’opposizione non attribuisce giurisdizione al giudice amministrativo: disciplina la competenza presupponendo che il giudice della liquidazione e quello dell’opposizione appartengano al medesimo plesso giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

Testo integrale

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