Adunanza plenaria n. 2/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione P
per la riforma - quanto al ricorso n. 13 del 2025, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, n. 1304 del 2025; - quanto al ricorso n. 14 del 2025, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, n. 1170 del 2025; - quanto al ricorso n. 15 del 2025, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, n. 1305 del 2025; - quanto al ricorso n. 16 del 2025, della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione terza, n. 1400 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenze del TAR Lombardia che avevano annullato i provvedimenti di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense per insufficienza della motivazione espressa mediante voto numerico
Esito
La controversia
I candidati avevano impugnato i provvedimenti di non ammissione alla prova orale dell’esame di abilitazione forense, sessione 2023, deducendo l’insufficienza del voto numerico quale motivazione del giudizio negativo, nonché l’erroneità sostanziale delle valutazioni delle prove e, in alcuni casi, la disparità di trattamento rispetto ad altri candidati. Il TAR aveva accolto i ricorsi sulla sola censura relativa all’inadeguatezza del voto numerico, ritenendola assorbente e pienamente satisfattiva, senza esaminare gli ulteriori motivi. Il Ministero ha appellato le sentenze, sostenendo la sufficienza e adeguatezza del voto numerico alla motivazione dei giudizi sulle prove concorsuali, anche alla luce della giurisprudenza dell’Adunanza plenaria e della Corte costituzionale. La Terza Sezione, con sentenza non definitiva, ha accolto gli appelli ministeriali sul punto del voto numerico e ha rimesso all’Adunanza plenaria i quesiti concernenti: la qualificazione dell’assorbimento improprio o dell’omesso esame di motivi come nullità della sentenza; la possibilità di annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a.; la rilevabilità d’ufficio del vizio in assenza di uno specifico motivo d’appello, quando le parti abbiano eventualmente riproposto i motivi assorbiti ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
La decisione
L’Adunanza plenaria ha escluso che il Consiglio di Stato possa rilevare d’ufficio l’omesso esame o l’erroneo ordine di esame dei motivi di primo grado. Tali motivi devono essere ritualmente riproposti dalla parte appellata ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; nel caso di mancato assorbimento necessario, la parte interessata deve proporre appello. La regola vale sia per l’assorbimento consentito sia per quello improprio o vietato, poiché l’art. 101, comma 2, accomuna le domande e le eccezioni assorbite a quelle non esaminate. La mancata pronuncia su singoli motivi può costituire vizio censurabile in appello, soprattutto quando l’esame del motivo avrebbe potuto procurare un’utilità sostanziale ulteriore, ma non costituisce nullità della sentenza rilevante ai fini dell’art. 105 c.p.a. e non comporta la regressione della causa al TAR. L’annullamento con rinvio opera soltanto nei casi tassativi ed eccezionali previsti dall’art. 105 c.p.a.; la nozione di nullità della sentenza rilevante a tali fini riguarda i requisiti formali dell’atto-sentenza in sé considerato, incluso il difetto assoluto di motivazione e la motivazione apparente, tautologica, assertiva o totalmente avulsa dalla controversia. Il difetto assoluto di motivazione deve essere valutato considerando la sentenza nel suo complesso e il ricorso unitariamente, non isolando singoli motivi o domande. L’Adunanza plenaria ha enunciato quattro principi di diritto e ha restituito gli atti alla Terza Sezione per le ulteriori statuizioni in rito, nel merito e sulle spese. La decisione non definisce quindi il merito degli appelli riuniti.
Norme richiamate
Ai sensi dell’art. 99, comma 4, c.p.a.
Consente all’Adunanza plenaria, dopo avere enunciato il principio di diritto, di restituire il giudizio alla sezione deferente per le ulteriori statuizioni.
le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate devono essere espressamente riproposte
Disciplina unitariamente la devoluzione in appello delle domande, eccezioni e singole censure non esaminate o assorbite, senza distinguere tra assorbimento rituale e improprio; la riproposizione è necessaria per consentirne l’esame.
soltanto nei casi previsti
Prevede l’annullamento con rinvio al primo giudice in ipotesi tassative ed eccezionali. La nullità della sentenza rilevante ai fini della rimessione riguarda i requisiti formali dell’atto giurisdizionale in sé considerato, non ogni errore processuale o di giudizio.
È richiamato per evidenziare che l’omesso esame di motivi idonei a procurare ulteriori utilità sostanziali limita il contenuto di accertamento e conformativo della pronuncia e può costituire vizio censurabile in appello.
art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.
Individua la motivazione tra gli elementi formali necessari della sentenza; il suo difetto assoluto può integrare nullità rilevante ai fini dell’art. 105 c.p.a.
Conferma la natura rinnovatoria e sostitutiva dell’appello, disciplinando il divieto di domande nuove, i motivi aggiunti e la produzione di nuovi mezzi di prova e documenti nei limiti previsti.
Il rinvio alle norme del processo di primo grado contribuisce a confermare il parallelismo strutturale tra giudizio di primo grado e appello.
È richiamato in relazione al principio di effettività della tutela.
È richiamato in relazione ai principi del giusto processo e della ragionevole durata.
art. 24 Cost.
È richiamato a sostegno dell’esigenza di assicurare tutela giurisdizionale piena ed effettiva.
art. 111 Cost.
Il sesto comma fonda il requisito del minimo costituzionale di motivazione; il difetto assoluto o la motivazione apparente possono determinare la nullità della sentenza ai fini del rinvio.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo d’appello, il Consiglio di Stato non può rilevare d’ufficio l’erroneo ordine di esame o il mancato esame dei motivi proposti in primo grado: se si tratta di motivi assorbiti senza una valida ragione, essi devono essere ritualmente riproposti dalla parte appellata ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.; se si tratta di motivi che avrebbero dovuto essere necessariamente esaminati prima di quelli decisi, la parte interessata deve proporre appello.
- L’art. 101, comma 2, c.p.a. si applica a tutte le ipotesi di mancato esame delle domande, eccezioni e singole censure, tanto in caso di assorbimento rituale quanto in caso di assorbimento improprio; non è necessaria una distinzione tra le due fattispecie ai fini della devoluzione in appello.
- L’accoglimento della censura relativa all’erroneo assorbimento o all’omesso esame di motivi non comporta, di regola, l’annullamento con rinvio al TAR, poiché il Consiglio di Stato deve decidere direttamente le questioni ritualmente devolute, in applicazione della natura prevalentemente rinnovatoria e sostitutiva dell’appello amministrativo.
- La nullità della sentenza rilevante ai fini dell’annullamento con rinvio ex art. 105 c.p.a. riguarda i requisiti formali dell’atto-sentenza in sé considerato e comprende il difetto assoluto di motivazione, anche nella forma della motivazione apparente, tautologica, assertiva o totalmente avulsa dalla specifica controversia; non comprende, invece, il mero errore di giudizio consistente nell’omesso esame di singoli motivi.
- Il difetto assoluto di motivazione deve essere accertato considerando la sentenza nella sua globalità e il ricorso unitariamente inteso, senza frammentare l’analisi in relazione ai singoli motivi o alle singole domande.
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