Cassazione Civile, Ordinanza n. 20249/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un gruppo di dipendenti aveva agito contro il proprio datore di lavoro pubblico chiedendo, oltre al riconoscimento del diritto alla pausa giornaliera di almeno dieci minuti nei turni superiori a sei ore a partire dal dicembre 2008, il risarcimento del danno da usura psico-fisica derivante dalla mancata fruizione delle pause. Il tribunale aveva già accertato la violazione dell'art. 8 del d.lgs. n. 66 del 2003; la corte d'appello aveva accolto la domanda risarcitoria. In cassazione il datore di lavoro deduceva, con tre motivi, che non fosse stata fornita prova del danno e del nesso causale, che il pregiudizio non potesse presumersi in re ipsa per il solo fatto della violazione del diritto al riposo, e che la motivazione sulla liquidazione del quantum fosse solo apparente per aver recepito senza adeguata giustificazione i conteggi dei lavoratori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure sui primi due motivi non colpissero la ratio della sentenza impugnata, poiché l'accertamento della violazione dell'art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003 era già passato in giudicato e la corte territoriale aveva desunto, con accertamento di fatto non sindacabile in cassazione, l'esistenza del danno da usura psico-fisica in base alla protrazione ultraventennale? no, per dieci anni della violazione e alla sua intensità, anche mediante presunzioni. Ha inoltre escluso l'apparenza della motivazione sul quantum, rilevando che il giudice di merito aveva considerato più elementi (tempo delle pause non fruite, buste paga, tabelle contrattuali e conteggi degli attori). Il ricorso è stato quindi respinto in rito come inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere che spettasse ai lavoratori la prova del danno e del nesso causale; la Corte ha ribadito che il danno deve essere allegato e provato, ma ha escluso che nel caso concreto la censura colpisse la ratio decidendi della sentenza di merito.
Richiamato insieme agli artt. 2697 e 1218 c.c. per qualificare la responsabilità datoriale come contrattuale.
Richiamato per fondare la natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro e il relativo regime probatorio.
Invocato dal ricorrente per negare il risarcimento in mancanza di prova del pregiudizio effettivo.
Richiamato dal ricorrente nel sostenere che il danno non patrimoniale non possa essere riconosciuto automaticamente.
La violazione della disciplina sulle pause lavorative, già accertata in primo grado e divenuta incontestabile, è stata considerata il presupposto fattuale della domanda risarcitoria e idonea, per durata e intensità, a sorreggere la prova presuntiva del danno da usura psico-fisica.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Il ricorrente lo ha invocato per denunciare motivazione apparente sulla liquidazione del danno; la Corte ha ritenuto invece presente una motivazione effettiva.
art. 111 Cost.
Usato come parametro di sufficienza della motivazione: un accertamento di fatto adeguatamente motivato non è sindacabile in cassazione.
Applicato per la regolazione delle spese secondo soccombenza.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente, se dovuto.
Massime di principio
- La reiterata e protratta violazione della disciplina legale sulle pause lavorative può integrare un danno da usura psico-fisica del dipendente, la cui esistenza può essere accertata dal giudice di merito anche mediante presunzioni, purché vi sia una valida allegazione dei fatti costitutivi.
- Non è riconosciuta una responsabilità o un danno "in re ipsa"; tuttavia, quando la violazione normativa sia specifica, accertata e di notevole durata e intensità, il giudice può ritenere provato l'an del danno sulla base delle concrete modalità della lesione.
- In sede di legittimità non è censurabile l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla sussistenza del danno e sulla sua quantificazione, se la motivazione è effettiva e conforme al requisito dell'art. 111 Cost.
- La motivazione sulla liquidazione del danno non è apparente quando il giudice richiami una pluralità di elementi di prova e di riscontro, anche coordinando i conteggi di parte con dati documentali e contrattuali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20206/2025 del 19/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20210/2025 del 19/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20211/2025 del 19/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20212/2025 del 19/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20213/2025 del 19/07/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 19 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 20221/2025 del 19/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →