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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15605/2023 del 01/06/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un rapporto di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico e le conseguenze del reiterato utilizzo di contratti a termine. La parte ricorrente ha impugnato la decisione di merito che aveva riconosciuto tutela alla controparte, sostenendo, da un lato, che la stabilizzazione acquisita attraverso il previgente sistema di reclutamento fosse misura sufficiente a sanzionare l’abuso e a rimuovere le conseguenze della violazione del diritto dell’Unione, senza che vi fossero ulteriori profili di illegittimità costituzionale; dall’altro, ha censurato la decisione nella parte in cui non avrebbe riconosciuto pretese retributive correlate all’anzianità di servizio e alla parificazione con il personale di ruolo, richiamando un passaggio del ricorso introduttivo in cui si chiedevano retribuzioni e indennità non godute in conseguenza dei contratti a termine. La Corte rileva tuttavia che la domanda di ricostruzione retributiva per anzianità richiede una specifica allegazione dei suoi presupposti, compreso il richiamo all’anzianità e al diverso trattamento del personale di ruolo, e che tale specificità non era ricavabile dal ricorso di primo grado; aggiunge che in ambito processuale non è possibile recuperare ex post una domanda formulata in modo non sufficientemente specifico.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso. Richiama i propri precedenti e la sentenza della Corte di giustizia UE Rossato per ritenere che, nel settore scolastico, la stabilizzazione ottenuta secondo il previgente sistema di reclutamento sia misura idonea a sanzionare l’abuso e a rimuoverne le conseguenze, senza violare l’art. 117 Cost. né l’art. 3 Cost. quanto alla diversa disciplina rispetto al lavoro privato. Quanto al secondo motivo, la Corte osserva che la domanda sulla ricostruzione retributiva legata all’anzianità non era stata dedotta con sufficiente specificità in primo grado, sicché non poteva essere introdotta o recuperata in appello; il richiamo all’art. 1367 c.c. è ritenuto inconferente in ambito processuale. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità e al contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 118 disp. att. cod. proc. civ.

    richiamato per rinviare ai precedenti conformi e alla loro ampia motivazione, condivisa dalla Corte

  • art. 117 Cost.

    non ravvisata alcuna illegittimità costituzionale, poiché il sistema interno è ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione

  • art. 3 Cost.

    esclusa la disparità di trattamento tra rapporto privato e rapporto pubblico per la diversità dei fenomeni giuridici posti a confronto

  • art. 4 dell’Accordo Quadro

    richiamato come parametro della parificazione tra personale precario e personale di ruolo ai fini delle conseguenze retributive legate all’anzianità

  • art. 1367 c.c.

    ritenuto del tutto inconferente in ambito processuale; non consente di recuperare ex post una domanda non formulata con il grado di specificità richiesto

  • art. 13 co. 1-quater del DPR 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Nel settore scolastico, la stabilizzazione conseguita tramite il previgente sistema di reclutamento può costituire misura sufficiente a sanzionare l’abuso del lavoro a termine e a cancellarne le conseguenze, in coerenza con il diritto dell’Unione.
  • La diversità tra rapporto di lavoro pubblico e rapporto privato può giustificare un diverso regime delle conseguenze risarcitorie della reiterazione dei contratti a termine, senza violare il principio di eguaglianza.
  • Una domanda volta alla ricostruzione retributiva per anzianità e alla parificazione con il personale di ruolo deve essere dedotta in modo specifico sin dal ricorso introduttivo, indicando chiaramente i relativi presupposti fattuali e giuridici.
  • In sede processuale non è consentito recuperare ex post una domanda o un motivo che non sia stato formulato con sufficiente specificità nel giudizio di merito.
  • Il richiamo ai criteri interpretativi del contratto non può supplire alla carenza di allegazione processuale di una domanda sostanzialmente diversa da quella originariamente prospettata.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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