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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21625/2023 del 19/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di conferma della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (in qualità di rappresentante legale della "MA.PA. GI-RI. s.r.l.") contestando: 1) violazione di legge, travisamento della prova e carenza di motivazione (con riferimento agli artt. 223, co.1 L.Fall., 192 e 530 c.p.p.); 2) errata qualificazione del fatto sotto il profilo della fattispecie di bancarotta semplice (art. 217, co.2 L.Fall.); 3) errata esclusione delle circostanze attenuanti generiche e applicazione dell'art. 62-bis c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il ricorrente chiedesse una rivalutazione del merito e delle prove (cosa non consentita in sede di legittimità), e che i motivi fossero generici o non specificamente confrontati con la motivazione della corte di appello. La Cassazione ha confermato la ricostruzione del giudice di merito circa la mancata tenuta o l'irregolare tenuta delle scritture contabili (in particolare il libro giornale 2010) e le altre irregolarità contabili, che giustificano la configurazione della bancarotta fraudolenta documentale generica (dolo generico). Ha altresì escluso che il fatto dovesse essere qualificato come bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217 L.Fall. e ha ritenuto fondata la valutazione negativa circa le circostanze attenuanti generiche, anche per la presenza di precedenti. Per effetto dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e alla somma di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216, comma 1, lett. b), legge fallimentare

    Distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale "specifica" (dolo specifico, occultamento volto a recare pregiudizio o profitto) e "generica" (dolo generico, tenuta irregolare delle scritture che impedisce la ricostruzione). Nel caso valutato è stata applicata la fattispecie generica.

  • art. 217, comma 2, legge fallimentare

    La fattispecie di bancarotta semplice documentale è distinta dalla bancarotta fraudolenta: non richiede l'evento dell'impedimento della ricostruzione del patrimonio. Il ricorso che chiedeva la riconduzione del fatto a tale fattispecie è stato ritenuto infondato.

  • art. 2214 codice civile

    Indica l'obbligo di tenuta delle scritture contabili (tra cui il libro giornale) come adempimento obbligatorio dell'attività d'impresa; la mancata produzione del libro giornale è rilevante ai fini della ricostruzione contabile.

  • art. 2216 codice civile

    Principio della continuità delle scritture contabili (annotazioni giorno per giorno); la tenuta in modo "mese per mese" o 'a partire da zero' viola tale principio e può integrare l'elemento oggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale quando impedisce la ricostruzione del patrimonio.

  • art. 223, co.1, legge fallimentare

    Norma richiamata dal ricorrente; la Corte ha ritenuto che le censure relative alla valutazione delle prove non siano deducibili in cassazione ove si tratti di travisamento del fatto valutabile dal giudice di merito.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. (richiamato in giurisprudenza)

    Principio secondo cui in cassazione non è consentito il sindacato sul travisamento del fatto che implicherebbe una rivalutazione delle risultanze probatorie del merito.

  • art. 192 e art. 530, comma 2, c.p.p.

    Richieste dal ricorrente in relazione a vizio di motivazione e travisamento; la Corte ha ritenuto che tali doglianze consistessero in una rivalutazione inammissibile del merito o fossero generiche e non specifiche.

  • art. 62-bis c.p.

    Norma sulla recidiva/effetto sul trattamento sanzionatorio; la Corte ha ritenuto la doglianza sull'applicazione dell'art. 62-bis infondata, confermando la valutazione negativa delle attenuanti generiche.

  • art. 581, co.1, lett. c) e art. 591, co.1, lett. c), c.p.p.

    Previste come base per dichiarare inammissibile il motivo che sia generico o non confronti puntualmente la motivazione della sentenza impugnata; la Corte le ha applicate per l'inammissibilità dei motivi reiterativi e non specifici.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alle spese e ad una somma a favore della cassa delle ammende per il ricorrente che ha proposto ricorso manifestamente infondato o inammissibile; applicata qui con pagamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito: i motivi che chiedono una rivalutazione del compendio probatorio sono inammissibili come travisamento del fatto.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e confrontarsi puntualmente con la motivazione impugnata; doglianze generiche o che ripropongono argomentazioni già decise dai giudici di merito sono dichiarate inammissibili.
  • Nel settore dei reati fallimentari è fondamentale la distinzione tra bancarotta fraudolenta documentale "specifica" (dolo specifico, occultamento con finalità di profitto o danno ai creditori) e "generica" (dolo generico, omessa o irregolare tenuta delle scritture che impedisce la ricostruzione): la qualificazione influisce su elementi soggettivi e prova richiesta.
  • La scomparsa o l'omessa tenuta di scritture obbligatorie (es. libro giornale) e la violazione del principio di continuità delle scritture possono integrare l'elemento oggettivo del reato quando rendono impossibile la ricostruzione del patrimonio.
  • La riconduzione del fatto alla fattispecie di bancarotta semplice (art. 217) richiede una valutazione giuridica specifica: non tutti i difetti documentali si qualificano automaticamente come bancarotta semplice; la giurisprudenza esclude che l'impedimento della ricostruzione sia requisito dell'art. 217, che va distinto dall'art. 216.
  • Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate dal giudice anche sulla base della gravità della condotta o dei precedenti penali; dichiarazioni di "collaborazione" vanno provate e valutate nel contesto probatorio, non in modo formale.
  • Proporre ricorsi manifestamente infondati o inammissibili può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e di somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi essenziale una preliminare valutazione di ammissibilità e specificità delle censure.

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