Cassazione Civile, Ordinanza n. 29649/2023 del 25/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate a un'istanza di rimborso della maggiore imposta di registro versata in relazione al decreto di omologa di un concordato fallimentare con terzo assuntore. La società, già Leonessa s.r.l. poi Mael s.p.a., aveva partecipato alla procedura come terzo assuntore del concordato fallimentare di altra società e sosteneva che l'imposta dovesse essere applicata in misura fissa, oppure comunque non sul passivo fallimentare accollato. Dopo una precedente cassazione con rinvio, la Corte di giustizia tributaria regionale aveva invece confermato la legittimità del diniego di rimborso, ritenendo dovuta l'imposta proporzionale e, in concreto, calcolandola sul passivo accollato. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, perché il giudice di rinvio avrebbe richiamato il principio di diritto della Cassazione ma poi rigettato l'appello confermando di fatto una tassazione sul passivo; 2) e 3) violazione degli artt. 384 c.p.c. e 21 TUR, per avere il giudice di rinvio disatteso il principio di diritto vincolante che imponeva la tassazione proporzionale sul valore dell'attivo trasferito e non sul passivo accollato; 4) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per ritenuta sufficienza della motivazione del diniego, basato sostanzialmente su una risoluzione ministeriale; 5) nullità per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere escluso la prova dell'assoggettamento a IVA dei debiti accollati e quindi l'applicabilità dell'alternatività IVA-registro ex art. 40 TUR.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo; ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, ravvisando la violazione del principio di diritto stabilito nel precedente giudizio di cassazione, poiché il giudice di rinvio aveva correttamente affermato la tassazione proporzionale ma erroneamente aveva poi individuato la base imponibile nel passivo fallimentare accollato anziché nell'attivo trasferito. I motivi quarto e quinto sono stati dichiarati inammissibili perché volti a riaprire questioni già assorbite o comunque precluse dal principio di diritto vincolante formulato in sede rescindente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio a un diverso esame da parte della medesima Corte di giustizia tributaria di secondo grado, anche per le spese.
Norme richiamate
la società ha dedotto vizi di violazione di legge e nullità della sentenza; la Corte ha distinto tra errori di diritto e nullità per asserita contraddizione interna.
nel giudizio di rinvio il giudice deve uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riaprire il thema decidendum oltre i limiti fissati dalla decisione rescindente.
art. 21 d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (TUR)
non consente di assumere come base imponibile l'ammontare delle passività accollate; la tassazione deve essere correlata al valore dell'attivo trasferito.
art. 8 Tariffa, parte prima, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131
la Corte ribadisce che, nel concordato fallimentare con terzo assuntore e immediato effetto traslativo, opera la tassazione proporzionale correlata al trasferimento dell'attivo, non quella fissa riferita al mero provvedimento di omologa.
art. 7 L. 27 luglio 2000 n. 212
il motivo sulla motivazione del diniego è stato dichiarato inammissibile perché il relativo profilo era ormai precluso dal principio di diritto fissato nel precedente giudizio di legittimità.
art. 1, comma 161, L. 27 dicembre 2006 n. 296
richiamato dalla sentenza impugnata in tema di requisiti motivazionali degli atti dell'amministrazione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione.
art. 40 TUR
la Corte ha escluso che potesse essere nuovamente esaminata la questione dell'alternatività IVA-registro sul passivo accollato, ritenendola assorbita e comunque preclusa dal precedente principio di diritto.
dedotto dal ricorrente per censurare la valutazione della prova; la Corte non ha esaminato nel merito il motivo, dichiarandolo inammissibile.
dedotto dal ricorrente per censurare la valutazione della prova; la Corte non ha esaminato nel merito il motivo, dichiarandolo inammissibile.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice è vincolato al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e non può riaprire questioni già assorbite o precluse dalla decisione rescindente.
- In tema di concordato fallimentare con terzo assuntore e immediato effetto traslativo, l'imposta di registro va commisurata in misura proporzionale al valore dell'attivo trasferito, con esclusione del passivo accollato dalla base imponibile.
- La mera eventuale erroneità nell'individuazione della base imponibile non determina, di per sé, nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo quando il dispositivo sia coerente con l'affermazione del criterio impositivo adottato.
- Le doglianze che mirano a rimettere in discussione profili già definiti o assorbiti dalla sentenza di cassazione con rinvio sono inammissibili nel successivo giudizio di rinvio e nel ricorso contro la nuova decisione.
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