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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15562/2022 del 16/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

Un avvocato aveva convenuto davanti al Giudice di pace una propria cliente per ottenere il pagamento dei compensi professionali e il risarcimento del danno. La domanda era stata rigettata in primo grado. Il professionista aveva proposto appello al Tribunale di Milano, ma il gravame era stato dichiarato inammissibile per assoluta genericità e anche per mancato deposito della copia della sentenza impugnata. Il Tribunale aveva inoltre esaminato i singoli motivi: aveva ritenuto inammissibile il primo, relativo alla mancata ammissione dell’interrogatorio formale, per difetto di corretta deduzione; aveva ritenuto inammissibile e comunque infondato il secondo, relativo alla quantificazione del compenso, perché l’atto di appello non riportava in modo completo le argomentazioni del primo giudice; aveva poi assorbito il motivo sulle spese. In cassazione il professionista ha dedotto: violazione dell’art. 347, comma 2, c.p.c. per avere il Tribunale sanzionato la mancata produzione della sentenza con l’inammissibilità; violazione dell’art. 24 Cost. per il mancato espletamento dell’interrogatorio formale; violazione dell’art. 116, comma 1, c.p.c. per l’interpretazione dell’accordo sul compenso di euro 300,00; e, in conseguenza, censura della condanna alle spese. La resistente ha eccepito improcedibilità e inammissibilità del ricorso, sostenendo anche l’applicabilità dell’art. 348-ter c.p.c.

La decisione

La Corte ha respinto tutte le eccezioni preliminari della resistente: ha escluso l’improcedibilità del ricorso perché il deposito era tempestivo; ha escluso che operasse il regime limitativo dell’art. 348-ter c.p.c., poiché l’appello non era stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza nel merito ma per ragioni processuali, con sentenza quindi ricorribile per cassazione secondo le regole ordinarie. Nel merito, ha rigettato il primo motivo affermando che la mancanza in atti della sentenza impugnata non comporta automaticamente improcedibilità dell’appello e che il giudice di merito può decidere se il contenuto della decisione sia desumibile dall’atto di appello; nel caso concreto, però, il Tribunale aveva fondato l’inammissibilità non solo sull’assenza della sentenza, ma sulla assoluta genericità dei motivi e sulla mancata autosufficiente ricostruzione delle questioni. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorrente non aveva trascritto nel ricorso per cassazione il contenuto necessario dell’atto di appello per contestare specificamente la statuizione di genericità. Conseguentemente, ha ritenuto superfluo esaminare i motivi relativi al merito dell’appello e ha rigettato anche la censura sulle spese. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e all’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 347, comma 2, c.p.c.

    La mancata produzione della sentenza impugnata non comporta di per sé improcedibilità o inammissibilità dell’appello; il giudice può decidere nel merito se il contenuto della decisione sia desumibile aliunde.

  • art. 360 c.p.c.

    La deduzione del vizio motivazionale è ammessa solo nei limiti delle anomalie motivazionali rilevanti in sede di legittimità, non per la mera insufficienza della motivazione.

  • art. 24 Cost.

    La censura è stata prospettata come violazione del diritto di difesa per il mancato espletamento dell’interrogatorio formale, ma è stata respinta perché il motivo di appello era stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità e di corretta deduzione.

  • art. 116, comma 1, c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione della prova documentale non è stata accolta, anche perché il ricorrente non aveva assolto l’onere di specificare compiutamente i fatti processuali rilevanti.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La declaratoria di inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, e non per manifesta infondatezza nel merito, non impedisce il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il limite ai motivi di ricorso per cassazione opera solo quando l’appello sia dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza nel merito; non si applica alla declaratoria processuale di inammissibilità.

  • art. 230 c.p.c.

    La mancata corretta deduzione dell’interrogatorio formale rende inammissibile il motivo di appello relativo al diniego dell’istruttoria.

  • art. 369 c.p.c.

    L’eccezione di improcedibilità per tardivo deposito del ricorso è stata esclusa, perché il deposito era avvenuto tempestivamente presso la cancelleria, a prescindere dalla successiva iscrizione a ruolo.

  • art. 1226 c.c.

    Era stato invocato per la liquidazione equitativa del danno, ma la questione è rimasta assorbita dal rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Costituisce il parametro per la quantificazione dell’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • La mancata produzione della sentenza di primo grado non determina automaticamente l’improcedibilità o l’inammissibilità dell’appello: il giudice deve verificare se il contenuto della decisione impugnata sia ricostruibile dagli atti, in particolare dall’atto di appello.
  • La declaratoria di inammissibilità dell’appello per ragioni processuali, come la genericità dei motivi, ha natura di decisione definitiva e rende la sentenza di appello autonomamente ricorribile per cassazione secondo le regole ordinarie; non opera il regime limitativo previsto per l’inammissibilità per manifesta infondatezza nel merito.
  • Chi impugna per cassazione una decisione che ha dichiarato inammissibile un motivo di appello per difetto di specificità deve trascrivere nel ricorso il contenuto essenziale del gravame e i fatti processuali rilevanti, in modo da consentire alla Corte il controllo sulla denunciata erroneità della statuizione.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione è solo quello che integra un’anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non è sufficiente lamentare una motivazione non persuasiva o insufficiente.
  • Se il rigetto dei motivi che attaccano la declaratoria di inammissibilità dell’appello è sufficiente a definire la controversia, restano assorbite le censure che investono il merito dell’appello e le statuizioni conseguenziali sulle spese.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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