Sentenza n. 405/2026 - Torino, Sezione 1
per l’annullamento - del decreto del -OMISSIS-, a mezzo del quale è stato vietato a -ricorrente-, per la durata di un anno, «l’accesso, per l’intera giornata in cui si svolge l’incontro di calcio, a tutti gli impianti del territorio nazionale e/o estero, ove si disputeranno gli incontri della Nazionale Italiana di ogni categoria, gli incontri relativi ai tornei internazionali (Champions League, Europa League. Conference League, National League) e a quelli nazionali (TIM CUP), gli incontri, anche amichevoli, di tutte le squadre iscritte ai campionati professionistici e semiprofessionistici, comunque tutti gli incontri di calcio internazionali, nazionali, regionali, provinciali e/o locali organizzati e/o patrocinati dalla F.I.G.C. o dal C.O.N.I.»; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto della Questura di Torino recante il divieto, per un anno, di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche sul territorio nazionale e all’estero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Torino gli aveva vietato, per la durata di un anno, l’accesso alle manifestazioni sportive calcistiche, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 401/1989. Il provvedimento traeva origine dall’addebito di avere pronunciato insulti a sfondo razziale sugli spalti del settore ospiti dell’Allianz Stadium di Torino durante una partita di Serie A. Nel corso del giudizio l’Amministrazione ha adottato un provvedimento di revoca del divieto ai sensi dell’art. 21-quinquies della legge n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la revoca sopravvenuta del provvedimento impugnato aveva integralmente soddisfatto l’interesse dedotto in giudizio e fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito la legittimità del divieto né le contestazioni relative agli insulti a sfondo razziale. In ragione della peculiarità della fattispecie, delle ragioni della revoca e del comportamento complessivo delle parti, le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettera b), legge 13 dicembre 1989, n. 401
La disposizione è indicata quale base giuridica del divieto di accesso alle manifestazioni sportive adottato dalla Questura, ma la sua applicazione non è stata esaminata nel merito per la sopravvenuta revoca dell’atto.
art. 21-quinquies legge n. 241/1990
È stata applicata dall’Amministrazione per revocare il provvedimento impugnato nelle more del giudizio.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Quando la pretesa del ricorrente è integralmente soddisfatta e viene meno la posizione di contrasto tra le parti per effetto di un provvedimento sopravvenuto, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- La revoca in corso di giudizio dell’atto impugnato determina la cessazione della materia del contendere quando abbia integralmente soddisfatto l’interesse azionato e abbia fatto venir meno la posizione di contrasto tra le parti.
- La dichiarazione di cessata materia del contendere per sopravvenuta revoca dell’atto non comporta l’esame nel merito dei vizi originariamente dedotti contro il provvedimento revocato.
- La revoca dell’atto impugnato, quando definisce integralmente la pretesa del ricorrente, produce l’effetto processuale di rendere non più attuale la domanda di annullamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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