Cassazione Civile, Ordinanza n. 26377/2022 del 07/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda la rettifica della rendita catastale di un immobile sito in Roma, classificato in categoria D/8. La società contribuente aveva presentato DOCFA proponendo una rendita inferiore; l'Ufficio aveva invece notificato avviso di accertamento catastale con rendita più elevata. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; la CTR del Lazio aveva rigettato l'appello dell'Amministrazione, ritenendo necessaria la stima diretta del bene e valorizzando anche la correttezza tecnica della rendita proposta dalla contribuente sulla base di una relazione generale e di una perizia. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione della normativa catastale e denunciando la motivazione apodittica della CTR, per non avere la sentenza spiegato adeguatamente perché l'operato dell'Ufficio sarebbe stato contrario alla legge in materia di accertamento catastale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il motivo investiva solo una delle rationes decidendi della sentenza impugnata, cioè quella relativa alla legittimità o meno della stima diretta effettuata dall'Ufficio, lasciando però intatta l'altra autonoma ratio della decisione di appello, fondata sulla correttezza tecnica della rendita proposta dalla contribuente in base a dati tecnici e peritali. Poiché la sentenza di merito era sorretta da una pluralità di ragioni autonome e ciascuna sufficiente a giustificarla, l'impugnazione che colpisce solo una di esse non può condurre alla cassazione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione della società intimata; è stato inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato in ragione della qualità soggettiva della ricorrente, amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
R.D.L. n. 652 del 1939
richiamato come disciplina del catasto edilizio urbano e dell'accertamento catastale
art. 30 d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato quale norma in materia di stima e accertamento catastale
richiamato insieme alla disciplina catastale nella censura di violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escluderne l'applicazione al caso di specie, essendo la ricorrente amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato
Massime di principio
- Quando la sentenza di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome e ciascuna idonea da sola a sorreggerne il dispositivo, il ricorso per cassazione è inammissibile se censura soltanto una di esse, lasciando intatta l'altra.
- La mancata impugnazione di una ratio decidendi autonoma rende irrilevante l'esame delle ulteriori censure, perché la sentenza resterebbe comunque sorretta da una motivazione sufficiente.
- Nel giudizio di legittimità, la doglianza deve investire tutte le autonome basi argomentative della decisione impugnata, altrimenti non può produrre la cassazione della sentenza.
- La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata anche quando il motivo prospetta violazione di legge, se in concreto non attinge l'intero fondamento decisorio della sentenza di merito.
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