Cassazione Civile, Ordinanza n. 18973/2022 del 13/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ex socio)
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto in primo grado una condanna risarcitoria nei confronti di una società a responsabilità limitata; poiché la società era stata posta in liquidazione e poi cancellata dal registro delle imprese, agiva nei confronti di una persona fisica indicata come già socia, chiedendo il pagamento di quanto dovuto nei limiti di quanto riscosso in sede di bilancio finale di liquidazione. In appello, la domanda era stata accolta solo parzialmente: la Corte territoriale aveva ritenuto presumibile la riscossione delle somme liquide risultanti dal bilancio, ma non dei crediti non provati come esigibili o riscossi, e aveva limitato la responsabilità alla quota sociale formalmente intestata alla convenuta (5%), escludendo la rilevanza di un documento qualificato come mandato fiduciario perché la copia prodotta era illeggibile e la data di sottoscrizione non era chiara. Con il ricorso per cassazione il ricorrente denunciava: 1) violazione delle norme su valutazione e prova documentale, sostenendo che il mandato fiduciario prodotto in copia non disconosciuta indicava il 100% delle quote in capo alla convenuta e che il documento era stato persino riconosciuto dalla stessa; 2) in subordine, violazione delle norme sulle prove testimoniali, sull'interpello e sull'esibizione, per il mancato ammissione di mezzi istruttori e ordine di esibizione del patto fiduciario; 3) violazione del giudicato, sostenendo che il Tribunale aveva già affermato, senza specifica censura, che anche a voler ritenere la convenuta titolare delle quote, non era stata provata la riscossione delle somme indicate nel bilancio finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati congiuntamente tutti i motivi. Ha però corretto la motivazione della sentenza impugnata: ha affermato che l'intestazione fiduciaria di quote societarie integra interposizione reale di persona, con acquisto della titolarità formale delle quote da parte dell'interposto e obblighi interni di comportamento e ritrasferimento verso l'interponente. Ha aggiunto che, nel caso concreto, non risultava una società fiduciaria istituzionale ai sensi della legge n. 1966 del 1939, ma solo un accordo di intestazione nominale delle quote per conto della fiduciante. In tale quadro, ai fini della pretesa creditoria, la legittimazione passiva spettava al titolare formale quale interposto reale. Ha inoltre escluso la presenza di un giudicato ostativo e ha ritenuto che non vi fosse violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c., perché la questione del mandato fiduciario era già stata oggetto di contraddittorio. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove e dei documenti.
Richiamato nel motivo di ricorso sulla valutazione delle prove da parte del giudice.
Richiamato in relazione al disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato in relazione agli effetti del mancato disconoscimento della scrittura privata.
Richiamato per la efficacia probatoria della scrittura privata non disconosciuta.
Richiamato in tema di copie di atti e loro efficacia probatoria.
Richiamato con riferimento all'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa.
Richiamato nel secondo motivo per la dedotta omessa pronuncia sulle istanze istruttorie.
Richiamato nel secondo motivo di ricorso.
Richiamato per la richiesta di ordine di esibizione del patto fiduciario.
Richiamato per l'ammissibilità della prova testimoniale nei limiti di valore.
Richiamato per le eccezioni alla regola di prova testimoniale.
Richiamato nel terzo motivo in tema di giudicato sostanziale.
Richiamato nel terzo motivo in tema di giudicato formale.
Richiamato per evidenziare i limiti della ricostruzione del fatto processuale sulla base del ricorso.
Esclusa la sua violazione, poiché la questione era già stata sottoposta al contraddittorio delle parti.
Richiamato quale principio applicabile per affermare la legittimazione passiva del titolare formale/interposto reale.
legge n. 1966 del 1939
Richiamata per escludere che vi fosse una società fiduciaria istituzionale.
r.d. n. 239 del 1942, art. 1, ultimo comma
Richiamato come indice normativo di una diversa ricostruzione della fattispecie fiduciaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.
Massime di principio
- L'intestazione fiduciaria di quote societarie integra, di regola, interposizione reale di persona: l'interposto acquista la titolarità formale delle quote, pur essendo obbligato verso l'interponente a conformarsi alle istruzioni pattuite e, se convenuto, a ritrasferire le quote.
- Quando la controversia riguarda diritti e obblighi connessi a quote intestate fiduciariamente, la legittimazione passiva spetta al titolare formale delle quote quale interposto reale, anche se il rapporto interno ha natura obbligatoria.
- La legittimazione ad agire o a contraddire è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, salvo che sul punto si sia formato un giudicato ostativo.
- La violazione dell'art. 101, comma 2, c.p.c. non ricorre quando il tema giuridico o fattuale è già stato oggetto di contraddittorio tra le parti nel corso del giudizio.
- Ai fini della prova del rapporto fiduciario, la parte che invoca il patto deve dimostrarne il contenuto e la riferibilità con elementi idonei; in difetto, il giudice può escluderne la rilevanza probatoria.
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