Cassazione Civile, Ordinanza n. 25685/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato un avviso di mora relativo alla TARSU 2011 emesso dal Comune. La CTP aveva dichiarato inammissibile il ricorso ritenendo che l'atto non fosse tra quelli autonomamente impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, e la CTR aveva confermato tale decisione. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza e violazione/falsa applicazione dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992, sostenendo che l'avviso di mora è atto impugnabile a prescindere dall'ente emittente; (2) omesso esame di un fatto decisivo e ulteriore nullità della sentenza; (3) violazione/falsa applicazione dell'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973. Il Comune ha resistito, eccependo anche l'inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza ex art. 366 c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per difetto di autosufficienza, ha ritenuto fondato il primo motivo e ha dichiarato assorbiti gli altri due. Ha cassato la sentenza impugnata perché la CTR aveva escluso l'autonoma impugnabilità dell'avviso di mora in contrasto con l'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 e con i precedenti di legittimità richiamati. Ha quindi rinviato alla CTR della Liguria, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia.
Norme richiamate
art. 19 D.Lgs. n. 546 del 1992
L'avviso di mora è atto autonomamente impugnabile dinanzi al giudice tributario; il contribuente può impugnare solo l'atto consequenziale notificato per far valere il vizio di omessa notifica dell'atto presupposto, oppure impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto non notificato.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza è stata rigettata perché il motivo conteneva la chiara individuazione della questione di diritto controversa.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge in relazione all'art. 25, comma 2, del D.P.R. n. 602 del 1973.
art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.
È stato invocato per dedurre la nullità della sentenza e la violazione di norme processuali e sostanziali.
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
È stato invocato per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.
art. 25, comma 2, D.P.R. n. 602 del 1973
È stato richiamato nel terzo motivo, ma il suo esame è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 50 D.P.R. n. 602 del 1973
L'avviso di mora attualmente si identifica nell'intimazione di pagamento prevista da questa disposizione.
Massime di principio
- In materia di riscossione tributaria, l'avviso di mora o intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992.
- La mancata notifica dell'atto presupposto integra un vizio procedurale che si riflette sull'atto consequenziale notificato, il quale può essere impugnato dal contribuente per far valere tale nullità.
- Il giudice di merito deve interpretare la domanda del contribuente per stabilire se sia stata impugnata solo l'atto consequenziale, solo l'atto presupposto o entrambi, poiché da tale scelta dipende l'oggetto del sindacato giudiziale.
- Un ricorso per cassazione non è inammissibile per difetto di autosufficienza quando consente di individuare con chiarezza la questione di diritto contestata.
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