Cassazione Penale, Sentenza n. 19115/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnano le condanne per peculato (capi C, D), traffico/gestione illecita di rifiuti (capo A) e induzione indebita a dare o promettere utilità (capo H). Lamentano in particolare: uso decisivo di dichiarazioni del coimputato Vicari viziate da incongruenze e progressioni dichiarative; intercettazioni rilevanti prevalentemente per un periodo successivo ai fatti contestati e quindi non autosufficienti; carenza di riscontri esterni forti; motivazione insufficiente sui punti chiave (accordi, soggetti beneficiari delle somme, modalità di asportazione/trasporto del materiale, prova della dazione dell'autovettura, modalità di 'girare' le telecamere). Contestano inoltre profili di trattamento sanzionatorio e la quantificazione della confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato la sentenza impugnata relativamente ai capi C e D (peculato) per insufficiente e non rigorosa valutazione delle dichiarazioni di Vicari e per l'uso a supporto di intercettazioni successive prive di valore autosufficiente; ha annullato anche i capi A (gestione illecita di rifiuti) e H (induzione indebita) poiché la motivazione del giudice di merito non ha correttamente illustrato il nesso probatorio, le modalità concrete delle condotte contestate e i riscontri ai dichiarante. Per tali capi la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio. In sostanza la Corte ha richiamato l'obbligo di applicare rigorosamente il criterio valutativo delle dichiarazioni di correi (test a tre tempi) e la necessità che, a fronte di dichiarazioni deboli, i riscontri esterni siano forti e logicamente collegati al fatto nel suo esatto arco temporale.
Norme richiamate
D.Lvo. 3 aprile 2006, n. 152
Norma richiamata per la qualificazione della gestione/smaltimento illecito di rifiuti (capo A); la sentenza ha valutato la prova della gestione illecita con riferimento alla ricostruzione temporale e ai riscontri probatori
Norma sul peculato invocata per i capi C e D; la Corte ha ritenuto che la condanna fosse fondata principalmente sulle propalazioni del coimputato e su intercettazioni non sufficientemente ancorate al periodo contestato
Norma sull'induzione indebita a dare o promettere utilità, applicata al capo H; la Corte ha ritenuto carente la motivazione circa le concrete modalità di induzione e il vantaggio indebito effettivamente conseguito
Richiamato quale principio di valutazione probatoria delle dichiarazioni dei correi (richiami ai criteri di valutazione della credibilità/attendibilità)
Norma sulle dichiarazioni del coimputato; la sentenza di legittimità richiama la necessità di un esame rigoroso secondo i criteri giurisprudenziali
Richiamato dalla difesa in ordine alla eventuale configurazione di concorso di persone nel reato, come possibile categoria alternativa da valutare
artt. 322‑ter e 452‑quaterdecies cod. pen.
art. 322‑ter c.p.; art. 452‑quaterdecies c.p.p.
Norme richiamate in relazione alla confisca; il ricorso censurava la quantificazione e il nesso tra somme/beni e la responsabilità penale
Giurisprudenza Sez. U. n. 1653/1992 (Marino)
Sez. U., n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino
Richiamato il noto 'test a tre tempi' per la valutazione delle dichiarazioni di correi: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, verifica esterna mediante riscontri; la Corte ha sottolineato che detta metodologia richiede motivazione rigorosa e rapporti logici tra dichiarazioni e riscontri
Massime di principio
- Se la prova centrale poggia su dichiarazioni di un coimputato va applicato il test a tre tempi (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontro esterno) e il giudice deve motivare puntualmente ciascun passaggio
- Intercettazioni riferibili a un periodo successivo ai fatti non possono da sole provare i fatti anteriori: sono riscontri deboli e richiedono elementi esterni solidi che le colleghino logicamente all'evento contestato
- In presenza di progressioni dichiarative o contraddizioni del dichiarante, il giudice deve valutare la rilevanza di tali incoerenze e indicare perché le dichiarazioni restano comunque attendibili o, al contrario, escluderle
- Quando la prova è costruita su dichiarazioni 'deboli' e riscontri 'deboli' la Cassazione tende ad annullare e a rinviare per nuovo giudizio, chiedendo una ricostruzione motivata e coerente dei fatti
- La motivazione del giudice di merito deve spiegare il nesso temporale e causale tra intercettazioni, dichiarazioni e fatti contestati; affermazioni generiche o contraddittorie sono viziate e non assolvono all'onere motivazionale
- Sulle misure patrimoniali (confisca) è necessario motivare la quantificazione e il collegamento diretto tra i beni/somme e le attività illecite; carenza di motivazione su questi punti può rendere annullabile la decisione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19064/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19066/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19070/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19072/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19073/2025 del 22/05/2025
- Sentenza penale · 22 mag 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 19080/2025 del 22/05/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →