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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19115/2025 del 22/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano le condanne per peculato (capi C, D), traffico/gestione illecita di rifiuti (capo A) e induzione indebita a dare o promettere utilità (capo H). Lamentano in particolare: uso decisivo di dichiarazioni del coimputato Vicari viziate da incongruenze e progressioni dichiarative; intercettazioni rilevanti prevalentemente per un periodo successivo ai fatti contestati e quindi non autosufficienti; carenza di riscontri esterni forti; motivazione insufficiente sui punti chiave (accordi, soggetti beneficiari delle somme, modalità di asportazione/trasporto del materiale, prova della dazione dell'autovettura, modalità di 'girare' le telecamere). Contestano inoltre profili di trattamento sanzionatorio e la quantificazione della confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto i ricorsi fondati. Ha annullato la sentenza impugnata relativamente ai capi C e D (peculato) per insufficiente e non rigorosa valutazione delle dichiarazioni di Vicari e per l'uso a supporto di intercettazioni successive prive di valore autosufficiente; ha annullato anche i capi A (gestione illecita di rifiuti) e H (induzione indebita) poiché la motivazione del giudice di merito non ha correttamente illustrato il nesso probatorio, le modalità concrete delle condotte contestate e i riscontri ai dichiarante. Per tali capi la sentenza è annullata con rinvio per nuovo giudizio. In sostanza la Corte ha richiamato l'obbligo di applicare rigorosamente il criterio valutativo delle dichiarazioni di correi (test a tre tempi) e la necessità che, a fronte di dichiarazioni deboli, i riscontri esterni siano forti e logicamente collegati al fatto nel suo esatto arco temporale.

Norme richiamate

  • art. 260 d.lgs. 152/2006

    D.Lvo. 3 aprile 2006, n. 152

    Norma richiamata per la qualificazione della gestione/smaltimento illecito di rifiuti (capo A); la sentenza ha valutato la prova della gestione illecita con riferimento alla ricostruzione temporale e ai riscontri probatori

  • art. 314 cod. pen.

    Norma sul peculato invocata per i capi C e D; la Corte ha ritenuto che la condanna fosse fondata principalmente sulle propalazioni del coimputato e su intercettazioni non sufficientemente ancorate al periodo contestato

  • art. 319-quater cod. pen.

    Norma sull'induzione indebita a dare o promettere utilità, applicata al capo H; la Corte ha ritenuto carente la motivazione circa le concrete modalità di induzione e il vantaggio indebito effettivamente conseguito

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato quale principio di valutazione probatoria delle dichiarazioni dei correi (richiami ai criteri di valutazione della credibilità/attendibilità)

  • art. 210 cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni del coimputato; la sentenza di legittimità richiama la necessità di un esame rigoroso secondo i criteri giurisprudenziali

  • art. 117 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa in ordine alla eventuale configurazione di concorso di persone nel reato, come possibile categoria alternativa da valutare

  • artt. 322‑ter e 452‑quaterdecies cod. pen.

    art. 322‑ter c.p.; art. 452‑quaterdecies c.p.p.

    Norme richiamate in relazione alla confisca; il ricorso censurava la quantificazione e il nesso tra somme/beni e la responsabilità penale

  • Giurisprudenza Sez. U. n. 1653/1992 (Marino)

    Sez. U., n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/02/1993, Marino

    Richiamato il noto 'test a tre tempi' per la valutazione delle dichiarazioni di correi: credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, verifica esterna mediante riscontri; la Corte ha sottolineato che detta metodologia richiede motivazione rigorosa e rapporti logici tra dichiarazioni e riscontri

Massime di principio

  • Se la prova centrale poggia su dichiarazioni di un coimputato va applicato il test a tre tempi (credibilità soggettiva, attendibilità intrinseca, riscontro esterno) e il giudice deve motivare puntualmente ciascun passaggio
  • Intercettazioni riferibili a un periodo successivo ai fatti non possono da sole provare i fatti anteriori: sono riscontri deboli e richiedono elementi esterni solidi che le colleghino logicamente all'evento contestato
  • In presenza di progressioni dichiarative o contraddizioni del dichiarante, il giudice deve valutare la rilevanza di tali incoerenze e indicare perché le dichiarazioni restano comunque attendibili o, al contrario, escluderle
  • Quando la prova è costruita su dichiarazioni 'deboli' e riscontri 'deboli' la Cassazione tende ad annullare e a rinviare per nuovo giudizio, chiedendo una ricostruzione motivata e coerente dei fatti
  • La motivazione del giudice di merito deve spiegare il nesso temporale e causale tra intercettazioni, dichiarazioni e fatti contestati; affermazioni generiche o contraddittorie sono viziate e non assolvono all'onere motivazionale
  • Sulle misure patrimoniali (confisca) è necessario motivare la quantificazione e il collegamento diretto tra i beni/somme e le attività illecite; carenza di motivazione su questi punti può rendere annullabile la decisione

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