Cassazione Civile, Ordinanza n. 29034/2025 del 03/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di risarcimento del danno da demansionamento proposta da una dipendente nei confronti del proprio ente datore di lavoro. In primo grado era stato accertato il diritto al risarcimento per il periodo giugno 2007-maggio 2016, ma senza determinazione dell’importo; in un successivo giudizio di quantificazione il Tribunale aveva liquidato una somma inferiore a quella richiesta dalla lavoratrice. La Corte d’appello ha invece accolto l’impugnazione della dipendente, ritenendo che il rapporto fosse a tempo indeterminato per l’intero periodo 2007-2016 e che il danno dovesse essere calcolato su tale base, oltre a condannare l’ente ex art. 96, comma 1, c.p.c. Nel ricorso per cassazione l’ente ha dedotto, con il primo motivo, omesso e/o contraddittorio esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe esaminato le eccezioni sollevate, non avrebbe verificato le buste paga e avrebbe recepito acriticamente la quantificazione del danno proposta dalla lavoratrice, senza escludere alcuni emolumenti non computabili e senza disporre una CTU contabile. Con il secondo motivo ha denunciato violazione di legge in relazione alla condanna ex art. 96 c.p.c., sostenendo che non vi fosse mala fede o colpa grave, poiché si era limitata a produrre documentazione ufficiale attestante un’attività lavorativa stagionale. La Cassazione ha dichiarato entrambi i motivi inammissibili: il primo perché l’omesso esame di eccezioni, richieste istruttorie o documenti non integra il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., che riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo; il secondo perché non coglieva la ratio decidendi, avendo la Corte d’appello fondato la condanna ex art. 96 c.p.c. sull’uso di documentazione parziale per sostenere una ricostruzione del rapporto ritenuta falsa e non ignorabile dal datore di lavoro. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, al pagamento della somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e dell’ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’ente pubblico datore di lavoro. Ha confermato la decisione di merito che aveva liquidato in favore della lavoratrice il risarcimento del danno da demansionamento nella somma di € 61.690,31 e aveva inoltre condannato l’ente per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. In sede di legittimità, la Corte ha rilevato che il primo motivo non denunciava un vero omesso esame di fatto storico ma una contestazione su eccezioni, documenti e richieste istruttorie; il secondo motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ravvisato la colpa grave nell’aver sostenuto una ricostruzione del rapporto di lavoro incompatibile con la documentazione complessiva disponibile. Conseguentemente, oltre all’inammissibilità del ricorso, la Corte ha disposto la condanna alle spese, la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c., e l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità riguarda l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione tra le parti; non consente di censurare l’omesso esame di eccezioni, richieste istruttorie o documenti.
La condanna per responsabilità aggravata presuppone l’accertamento di mala fede o colpa grave nella condotta processuale; tale valutazione, se fondata su accertamenti di fatto, non è sindacabile in cassazione se la censura non coglie la ratio decidendi.
La Corte d’appello aveva applicato la responsabilità aggravata per la condotta difensiva dell’ente.
È stata disposta la condanna della parte ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte per lite temeraria.
La Corte ha richiamato la disciplina applicabile in continuità con i precedenti delle Sezioni Unite.
Il giudizio è stato definito in conformità alla proposta formulata in sede camerale, secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato ribadito l’obbligo della parte ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di definizione del ricorso in senso sfavorevole.
Richiamato solo indirettamente nel contesto della denuncia di omesso esame e della valutazione della prova, senza costituire la base decisoria.
Massime di principio
- Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è configurabile soltanto quando sia omesso l’esame di un fatto storico decisivo; non può essere utilizzato per contestare la mancata considerazione di eccezioni, documenti o richieste istruttorie.
- La censura per violazione di legge deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: se la decisione si fonda su una specifica valutazione fattuale o su una determinata ricostruzione del rapporto, il motivo è inammissibile quando attacca una motivazione diversa da quella effettivamente adottata.
- La condanna ex art. 96 c.p.c. può essere fondata sull’uso processuale di una documentazione parziale o fuorviante, quando la parte, specie se datore di lavoro o soggetto che conosce direttamente il rapporto, sostenga una ricostruzione dei fatti non veritiera o non compatibile con gli atti disponibili.
- L’accertamento della mala fede o colpa grave ai fini dell’art. 96 c.p.c. è un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità se la motivazione è coerente e specifica.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile o rigettato, possono trovare applicazione sia la condanna alle spese sia l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, oltre alle eventuali conseguenze risarcitorie ex art. 96 c.p.c.
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