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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 09841/2026 del 13/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la parte della sentenza relativa alla confisca degli "altri beni in sequestro", denunciando violazione dell'art. 240 c.p. e carenza di motivazione. Lamentava che la confisca non era prevista nell'accordo tra le parti ex art. 444 c.p.p., che la sentenza non indicava quali fossero tali "altri beni" e non dava alcuna motivazione sul nesso di pertinenzialità rispetto al reato né sulle finalità cautelari della misura.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei beni diversi dalla sostanza stupefacente. Ha disposto il rinvio al Tribunale di Catania per nuovo giudizio esclusivamente sul punto della confisca, rilevando l'assenza di motivazione e l'inesatta individuazione dei beni confiscati; il resto della sentenza (applicazione della pena concordata per il reato ex art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990) è rimasto impregiudicato. La motivazione della Cassazione è stata redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68/2016.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    La pronuncia è stata resa in un procedimento con applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento). La Corte richiama implicitamente che disposizioni pattizie non possono essere estese con misure non concordate senza adeguata motivazione e individuazione degli effetti (in particolare con riferimento alla confisca).

  • art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990

    Norma che definisce il reato per il quale è stata applicata la pena. Nel provvedimento di Cassazione non è contestata la qualificazione del reato, che resta confermata; la questione riguardava esclusivamente la confisca accessoria.

  • art. 240 c.p.

    La ricorrente invoca la violazione di tale articolo in relazione alla motivazione della sentenza. Dalla decisione si evince che la Corte ha ritenuto insufficiente la motivazione in ordine alla confisca (mancata indicazione dei beni e del nesso di pertinenzialità), con conseguente annullamento parziale.

  • Decreto del Primo Presidente della Corte di cassazione n. 68 del 28/4/2016

    Permette la redazione della motivazione in forma semplificata; la Corte specifica che la presente motivazione è resa in tale forma, senza incidere sulla determinazione dell'annullamento e del rinvio per la parte relativa alla confisca.

Massime di principio

  • Nel patteggiamento (art. 444 c.p.p.) eventuali misure accessorie particolari (es. confisca di beni diversi dalla sostanza stupefacente) devono risultare dall'accordo o, se disposte dal giudice, devono essere adeguatamente motivate e i beni specificamente individuati.
  • La confisca "facoltativa" richiede che la sentenza indichi con chiarezza quali beni sono oggetto di misura e dia conto del nesso di pertinenzialità con il reato e delle finalità cautelari o di pubblica sicurezza che giustificano la confisca.
  • La mancanza di motivazione o la mancata identificazione dei beni confiscati comporta, in sede di legittimità, annullamento limitato alla misura ablativa con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
  • La Procura può chiedere in Cassazione l'annullamento con rinvio limitato al punto viziato; il giudice di merito, in sede di nuovo giudizio, dovrà puntualizzare la motivazione e l'individuazione dei beni o rinunciare alla confisca se non giustificabile.
  • In casi analoghi la difesa ha buon titolo a impugnare la confisca quando manca l'individuazione dei beni o il necessario collegamento con il reato: la tutela impugnatoria è efficace per ottenere la cassazione parziale e il rinvio.

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