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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39181/2025 del 04/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 28/03/2025 con unico motivo deducendo errata applicazione dell'art. 591, comma 1, c.p.p. in relazione all'art. 581 c.p.p. e contestando l'inidoneità della motivazione della Corte di merito nell'assolvere alla declaratoria di inammissibilità per genericità dei motivi. Sosteneva che la Corte d'appello aveva svolto valutazioni di merito anziché verificare i requisiti di specificità dei motivi. In appello la difesa aveva dedotto: (1) insussistenza dei reati perché non era stata indicata la destinazione degli arnesi e del coltello sequestrati; (2) eccessività della pena rispetto al minimo edittale e un errore di fatto dovuto a un fraintendimento dell'intervento degli agenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto corretta la motivazione della Corte d'Appello che aveva spiegato come l'appellante non si fosse confrontato con l'esaustivo apparato argomentativo della sentenza di primo grado: non aveva giustificato il possesso degli arnesi né confutato gli elementi che giustificavano il discostamento dal minimo edittale. La Corte ha richiamato il principio per cui l'inammissibilità può essere dichiarata quando i motivi siano carenti di specificità intrinseca o estrinseca, non quando i motivi siano ritenuti semplicemente inidonei a confutare il dispositivo motivazionale. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000 alla cassa delle ammende, secondo la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, c.p.p.

    Norma che disciplina il contenuto e la forma del ricorso per cassazione e le ipotesi di inammissibilità; è stata richiamata nella doglianza del ricorrente come erroneamente applicata dalla Corte territoriale.

  • art. 581 c.p.p.

    Norma che regola i motivi di impugnazione; citata in relazione al principio di specificità dei motivi d'appello che il ricorrente sosteneva non essere stato correttamente valutato.

  • art. 707 c.p.

    Norma penale richiamata nella sentenza di primo grado per i reati di cui l'imputato è stato dichiarato colpevole; indicata per contestualizzare il giudizio di merito.

  • art. 4, commi 2 e 3, legge n. 110/1975

    Norme speciali sugli strumenti atti ad offendere/armi; richiamate come capo di imputazione nel giudizio di primo grado.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna alle spese per il ricorso dichiarato inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione all'istituto della cassa delle ammende: la Corte ha disposto il versamento di una somma equitativa di euro 3.000 alla cassa delle ammende, ritenendo assente colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • Giurisprudenza di riferimento (Sez. 5, n. 15897 del 09/01/2025, Jebali, Rv. 288005 - 01)

    Principio richiamato dalla Corte: il giudice d'appello può dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione solo quando i motivi difettino di specificità intrinseca o estrinseca, non quando siano semplicemente ritenuti inidonei a confutare l'apparato motivazionale.

Massime di principio

  • In appello l'onere di specificità impone di confrontare punto per punto le argomentazioni decisive della sentenza impugnata; l'assenza di questo confronto può rendere l'impugnazione inammissibile.
  • La declaratoria di inammissibilità per genericità richiede che i motivi siano privi di specificità intrinseca (solo lamento generico) o estrinseca (non collegati alle ragioni della sentenza impugnata); motivi deboli ma specifici vanno invece valutati nel merito.
  • Quando si contesta la sentenza di primo grado è necessario confutare esplicitamente gli elementi utilizzati per giustificare il giudizio di colpevolezza o il discostamento dalla pena minima: mere asserzioni non sono sufficienti.
  • Il giudice d'appello non può dichiarare inammissibile l'impugnazione per il solo fatto che ritenga i motivi privi di successo: deve accertare la mancanza di specificità.
  • La presentazione di ricorso per cassazione privo dei requisiti formali/sostanziali comporta non solo l'inammissibilità ma anche condanne alle spese e, in casi non dolosi, l'applicazione della cassa delle ammende in misura equitativa.
  • In materia di armi/arnesi, la difesa deve fornire una motivazione concreta sulla destinazione e giustificazione del possesso degli oggetti sequestrati per contrastare l'accertamento di reato.

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