Cassazione Penale, Sentenza n. 18002/2026 del 19/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di declaratoria di inefficacia della custodia cautelare in carcere (art. 297, comma 3 c.p.p.), chiedendo la retrodatazione della decorrenza della misura al 12/03/2022 (data dell'arresto in flagranza) in virtù della disciplina sulla "contestazione a catena" e della connessione qualificata ai sensi dell'art. 12, lett. b) c.p.p.. Sostiene che i fatti oggetto della seconda ordinanza (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati-fine) erano commessi anteriormente alla prima ordinanza e che gli elementi probatori erano già desumibili dagli atti sin dal 09/12/2021 (aggiornamento iscrizione nel registro indagati), per cui i termini di custodia cautelare dovrebbero decorrere dall'esecuzione della prima misura. Invoca giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte costituzionale per estendere la retrodatazione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la motivazione del Tribunale del riesame: l'art. 297 c.p.p. e la giurisprudenza collegata distinguono tre ipotesi (connessione qualificata nello stesso procedimento; connessione qualificata con rinvio a giudizio già intervenuto; assenza di connessione qualificata). Nel caso concreto i giudici hanno ritenuto che non sussista prova della connessione qualificata tra la ordinanza antecedente e quella successiva né la desumibilità, all'epoca della prima ordinanza, degli elementi probatori necessari per la seconda misura. In particolare hanno ritenuto che il quadro probatorio completo e rilevante per la seconda ordinanza è emerso solo dopo la presentazione dell'informativa conclusiva di polizia giudiziaria depositata nell'8 febbraio 2024; pertanto non poteva operare la retrodatazione ex art. 297 c.p.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e sono stati dati gli avvisi di legge.
Norme richiamate
La norma disciplina la retrodatazione della decorrenza dei termini di durata massima della custodia cautelare in caso di più ordinanze che applicano la stessa misura; la sua operatività dipende dalla sussistenza di connessione qualificata o, in altri casi, dalla desumibilità dagli atti degli elementi che giustificano la misura successiva
Definisce le forme di connessione qualificata (continuazione e connessione teleologica) la cui sussistenza rende possibile, in determinati casi, l'automatica retrodatazione prevista dall'art. 297
Strumento di impugnazione esperito dal ricorrente (ricorso per cassazione avverso ordinanza del riesame); la giurisprudenza ha indicato condizioni su quando la questione della retrodatazione può essere dedotta in sede di riesame
art. 73 e art. 74 d.P.R. 309/90
Norme del testo unico sugli stupefacenti: art. 73 (illecita detenzione e traffico) e art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti); la sentenza ricorda che, per orientamenti consolidati, tra reato associativo e reati-fine non sempre sussiste connessione qualificata
Previsione richiamata per gli adempimenti e gli avvisi dopo il rigetto del ricorso e la condanna alle spese processuali
Sentenze costituzionali e di legittimità citate
Corte Cost. n. 408/2005; Corte Cost. n. 233/2011; Sez. U. n. 21957/2005; Sez. U. n. 14535/2006; varie pronunce di Cassazione richiamate
Riferimenti giurisprudenziali che hanno modulato l'ambito applicativo dell'art. 297: la Corte costituzionale e le Sezioni Unite hanno ampliato/precisato quando la retrodatazione può essere disposta; la giurisprudenza di legittimità ha chiarito il concetto di "desumibilità" dagli atti (requisito qualitativo, non mera conoscibilità)
Massime di principio
- La retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare ex art. 297 c.p.p. opera automaticamente solo quando sussiste una connessione qualificata (concorrente, continuazione o connessione teleologica) e le ordinanze sono emesse nello stesso procedimento senza che per il primo fatto sia intervenuto il rinvio a giudizio
- Se le ordinanze sono in procedimenti distinti o è intervenuto il rinvio a giudizio, la retrodatazione non è automatica: occorre dimostrare che, all'epoca della prima ordinanza (o del rinvio a giudizio, a seconda dei casi), dagli atti fosse già desumibile un quadro indiziario 'idoneo e sufficiente' a giustificare la successiva misura
- La 'desumibilità' è un concetto qualitativo: non basta la mera conoscenza o iscrizione della notizia di reato o la presenza di singoli atti investigativi; è necessario che il pubblico ministero fosse in possesso di un compendio indiziario già interpretabile in senso probatorio tale da consentirgli un apprezzamento meditato e la richiesta della misura
- Aggiornamenti formali (es. iscrizione nel registro indagati) o il deposito di singoli atti non provano di per sé l'anteriorità della desumibilità; il giudice valuta la ragionevole tempestività con cui il PM ha elaborato e ponderato il materiale investigativo alla luce della complessità del procedimento
- La detenzione continuativa del ricorrente non vale automaticamente a dimostrare la prosecuzione della partecipazione all'associazione o la connessione qualificata: la difesa deve comunque provare nessi di preordinazione o continuità tra i reati
- Prassi difensiva utile in casi simili: documentare e dimostrare puntualmente che, già al tempo della prima ordinanza, esistevano elementi concreti, analizzati e coordinati, idonei e sufficienti a giustificare la misura successiva; altrimenti il giudice potrà ritenere legittimo il differente momento di adozione della seconda misura
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