Cassazione Civile, Ordinanza n. 00490/2025 del 09/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio origina da una domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un processo civile definito dopo più gradi e un rinvio. La Corte d'appello aveva riconosciuto solo parzialmente l'indennizzo, stimando una durata irragionevole di un anno e liquidando 400 euro. L'istante aveva proposto opposizione sostenendo che la durata complessiva andasse calcolata in misura maggiore e che il periodo ragionevole dovesse essere fissato in sei anni anziché sette, con conseguente aumento dell'indennizzo. Rigettata l'opposizione, il soccombente ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a cinque motivi. In Cassazione il Ministero ha resistito. La Corte, prima ancora di esaminare le censure, ha rilevato due autonome ragioni di inammissibilità: mancata produzione dell'originale della procura speciale analogica o di copia notificata telematicamente con attestazione di conformità, e difetto di una concisa esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato, con ricorso ridotto a un assemblaggio confuso di atti e stralci.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto mancante, al momento dell'iscrizione a ruolo, la prova valida del conferimento dello ius postulandi mediante procura speciale analogica o copia conforme notificata telematicamente, richiamando la disciplina della notificazione digitale e la giurisprudenza sulla sanatoria mediante deposito tempestivo dell'originale o di copia conforme, sanatoria che nella specie non è avvenuta. Ha inoltre ritenuto il ricorso inammissibile per violazione dell'obbligo di contenere una concisa esposizione dei fatti e delle ragioni della decisione impugnata, poiché l'atto non descriveva in modo intelligibile la controversia presupposta né il contenuto del decreto impugnato. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter, comma 1
opposizione ex art. 5 ter comma 1
è il rimedio esperito contro il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione.
art. 9, commi 1-bis e 1-ter, L. 21 gennaio 1994, n. 53
ai sensi dell'art. 9 commi 1 bis e 1 ter della L. n.53/1994
la copia della procura notificata telematicamente deve recare attestazione di conformità all'originale analogico in possesso del difensore.
violazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4
il ricorso deve contenere una concisa esposizione dei fatti di causa e delle ragioni di diritto della decisione impugnata.
memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato come base del deposito della memoria nel procedimento camerale.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile se, all'atto dell'iscrizione a ruolo, non risulta validamente prodotta la procura speciale conferita al difensore, quando essa sia rilasciata in forma analogica e il ricorso sia notificato in via telematica senza copia conforme attestata dal legale.
- La mancanza della procura può essere sanata solo mediante tempestivo deposito dell'originale o di copia conforme nei termini riconosciuti dalla giurisprudenza; in difetto, l'inammissibilità permane.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente quanto alla sintetica esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato; non è sufficiente un montaggio disordinato di atti e documenti processuali.
- Il principio di autonomia del ricorso per cassazione impedisce di colmare, tramite l'esame di altri atti o delle sole censure, la totale mancanza della narrazione minima dei fatti e della motivazione censurata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00437/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00441/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00443/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00444/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00445/2025 del 09/01/2025
- ordinanza_civile · 9 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00447/2025 del 09/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →