Cassazione Civile, Ordinanza n. 01604/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso per l'irragionevole durata di un processo civile presupposto. Dopo un primo rigetto e dopo la cassazione con rinvio di un precedente decreto di rigetto, il giudice del rinvio ha emesso un decreto di accoglimento qualificando il provvedimento come decreto monitorio ex art. 3, comma 5, L. n. 89/2001 e inserendo l'indicazione che contro di esso era proponibile opposizione entro 30 giorni. Le parti private e il Ministero hanno poi proposto opposizione; la Corte d'appello, in composizione collegiale, ha dichiarato inammissibili entrambe le opposizioni ritenendo che il rimedio corretto fosse il ricorso per cassazione, perché il provvedimento era stato emesso a seguito di riassunzione dopo cassazione con rinvio. Il Ministero ha quindi impugnato tale decreto con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 5-ter L. n. 89/2001, sostenendo che, anche se il giudice del rinvio avrebbe dovuto decidere con decreto collegiale ex art. 5-ter e non con decreto monocratico ex art. 3, comma 5, una volta pronunciato quest'ultimo il destinatario non poteva che utilizzare l'opposizione prevista dal provvedimento stesso, in applicazione del principio di affidamento e del principio dell'apparenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo del Ministero. Ha affermato che, anche nella materia dell'equa riparazione, l'individuazione del mezzo di impugnazione va compiuta con riguardo alla qualificazione dell'azione data dal giudice e al rito in concreto adottato, per tutelare l'affidamento della parte e in applicazione del principio dell'apparenza. Poiché il giudice monocratico aveva qualificato il provvedimento come opposizione e aveva indicato nel decreto stesso la proponibilità dell'opposizione nel termine di 30 giorni, tale qualificazione vincolava le parti e la Corte d'appello collegiale non poteva dichiarare inammissibile l'opposizione, ma doveva annullare il decreto monocratico e decidere nel merito. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 3, comma 5
La Corte richiama la disciplina del provvedimento monocratico nel procedimento per equa riparazione, ma precisa che, quando il giudice adotta in concreto tale rito e qualifica così l'azione, il mezzo di impugnazione va individuato secondo tale qualificazione apparente.
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 5-ter
È la norma invocata per sostenere che il rimedio corretto fosse l'opposizione e che il giudice del rinvio avrebbe dovuto provvedere in composizione collegiale; la Corte valorizza la qualificazione del provvedimento e il principio dell'apparenza nel determinare il rimedio esperibile.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Viene richiamato come parametro del motivo di ricorso per dedurre la violazione di legge processuale.
Cita la statuizione del giudice del rinvio sulla decorrenza degli interessi legali sulle somme riconosciute.
Massime di principio
- Nel sistema dell'equa riparazione, il mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento va individuato sulla base della qualificazione processuale attribuita dal giudice e del rito concretamente adottato, non già della corretta qualificazione teorica che si ritenga in astratto applicabile.
- Il principio dell'apparenza e la tutela dell'affidamento impediscono di ritenere inammissibile l'impugnazione proposta secondo il rimedio indicato nel provvedimento, quando il giudice abbia espressamente presentato la decisione come adottata in un certo rito e abbia indicato quel rimedio.
- La qualificazione dell'azione operata dal giudice può produrre un vincolo tra le parti nei giudizi successivi in cui quella qualificazione rilevi; l'eventuale errore qualificatorio non può essere corretto tramite un rimedio diverso da quello previsto per la forma processuale apparenzialmente adottata.
- Se il giudice di rinvio adotta un provvedimento qualificato come opposizione e indica l'opposizione quale rimedio, la corte competente non può dichiarare inammissibile tale opposizione, ma deve esaminare il merito della controversia o annullare il provvedimento secondo la struttura del rito apparente.
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