Cassazione Penale, Sentenza n. 34939/2022 del 21/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello che lo aveva condannato, dopo giudizio abbreviato, a 9 anni per omicidio colposo stradale e plurime lesioni colpose stradali aggravate (art.589-bis commi 2 e 6 cod.pen.), deducendo sei doglianze principali: 1) violazione dell'art.522 c.p.p. per avere i giudici applicato condanne per lesioni non contestate e non assorbite (violazione dell'asserito assorbimento previsto dall'art.589-bis comma 8); 2) erronea qualificazione del concorso formale tra reati vs. natura di circostanza aggravante dell'ultima disposizione di art.589-bis; 3) mancanza di contestazione delle lesioni a determinati offesi (art.590-bis) e difetto di motivazione; 4) improcedibilità delle lesioni a ULLOA per carenza di querela; 5) inutilizzabilità degli esami ematochimici per omesso avviso ex art.114 disposizioni attuative Codice della Strada; 6) eccessiva gravità del trattamento sanzionatorio e superamento dei limiti di cumulo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondati tutti i motivi e ha rigettato il ricorso; ha confermato la qualificazione giuridica dei fatti come omicidio colposo stradale e plurime lesioni colpose in concorso formale quoad poenam (art.589-bis commi 2,6,8), ritenendo corretta l'imputazione e la contestazione delle lesioni, ha escluso l'eccezione di improcedibilità per mancanza di querela in quanto le lesioni erano gravi con ricovero in prognosi riservata (procedibilità d'ufficio), ha ritenuto inammissibile/tardiva l'eccezione sugli esami ematochimici (l'omesso avviso è nullità a regime intermedio che va dedotta in primo grado e che si sanifica con l'accesso al rito abbreviato) e ha ritenuto legittimo il trattamento sanzionatorio operato dai giudici di merito, entro la loro discrezionalità, con pena finale di 9 anni. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art.589-bis cod. pen. (commi 2, 6 e 8)
La disposizione che contempla morte e/o lesioni multiple viene interpretata dalla Corte come ipotesi di concorso formale di reati unificati quoad poenam, non come mera circostanza aggravante né come figura autonoma che assorbe i reati satellite; ogni fattispecie resta autonoma ai fini della sanzione
Norma relativa alle lesioni personali stradali; la Corte ha ritenuto che le lesioni erano adeguatamente contestate in fatto e in diritto nel capo di imputazione
art.114 disposizioni attuative Codice della Strada
L'omesso avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da difensore costituisce nullità a regime intermedio che deve essere dedotta in primo grado; l'accesso al rito abbreviato sanifica tale vizio rendendo inutilizzabile la doglianza sollevata solo in sede di gravame
art.521 e art.522 cod. proc. pen.
Il ricorso che deduce violazioni di queste norme è infondato quando l'imputazione risulti chiara e comprensiva delle conseguenze morte/lesioni multiple; la Corte ha ritenuto corretta la contestazione in grado di inquadrare i fatti come plurimi eventi dannosi
art.180 e art.182 cod. proc. pen.
Richiamate in relazione alla deducibilità delle nullità: la mancata eccezione di nullità intermedia in primo grado comporta la loro inefficacia in sede di gravame
art.583 comma 1 lett. a cod. pen.
Richiamata per evidenziare che il ricovero in prognosi riservata configura pericolo per la vita e giustifica la procedibilità d'ufficio delle lesioni gravi
Invocato dal ricorrente ma ritenuto non applicabile: la Corte ha escluso che l'art.131 possa essere usato per sostenere improcedibilità quando i reati lesivi sono autonomi e procedibili d'ufficio per la loro gravità
Richiamato in tema di determinazione della pena; la Corte ha ribadito l'ampio potere discrezionale del giudice di merito nella gradazione della pena entro i limiti edittali, sindacabile in Cassazione solo per vizi motivazionali gravi
Massime di principio
- La previsione finale dell'art.589-bis (morte e/o lesioni di più persone) va interpretata come concorso formale di reati quoad poenam: i reati 'satellite' restano autonomi e non vengono automaticamente assorbiti
- Le eccezioni relative a nullità cosiddette 'a regime intermedio' (es. mancato avviso ex art.114 disp.att. CDS) devono essere sollevate in primo grado; l'accesso al rito abbreviato sanifica tali vizi e preclude la loro deduzione in sede di appello o ricorso
- Se le lesioni hanno comportato ricovero in prognosi riservata o pericolo di vita, esse sono procedibili d'ufficio e non richiedono querela per la formalizzazione dell'azione penale
- La qualificazione giuridica formulata nei capi di imputazione è decisiva: censure tardive sulla mancata contestazione vanno valutate rispetto al contenuto formale dell'imputazione e alla chiarezza con cui sono indicate le persone offese e gli eventi
- La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: se la pena applicata è congrua, prossima al minimo edittale e ben motivata in termini generali, la Cassazione interviene solo in presenza di errori motivazionali gravi o travisamenti
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