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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15989/2022 del 18/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa, ai sensi dell'art. 68 del d.lgs. n. 546/1992, per complessivi euro 48.762,51 a titolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale, conseguente a un precedente avviso di rettifica e liquidazione relativo all'anno 2006. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto parzialmente il ricorso della società, escludendo le sanzioni; la CTR del Molise aveva invece rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo illegittima la cartella perché, in un diverso giudizio promosso dal coobbligato, era stata definita con esito sfavorevole all'Amministrazione la controversia sul presupposto avviso, giudizio al quale la società aveva partecipato quale litisconsorte necessaria. L'Agenzia ricorre per cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c., denunciando ultrapetizione e omessa pronuncia, perché la CTR avrebbe deciso su una questione non dedotta dalle parti, fondando il rigetto sull'esito di un diverso procedimento non oggetto del giudizio, e avrebbe omesso di esaminare il motivo d'appello relativo alla violazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997; (2) violazione degli artt. 2909 c.c. e 2697 c.c., sostenendo che la CTR non poteva fondare la decisione su un preteso giudicato esterno della sentenza resa nel giudizio sul presupposto avviso, in difetto di prova della sua formazione.

La decisione

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo fondati sia il vizio di ultrapetizione sia quello di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. La CTR ha infatti deciso sulla base dell'esito di un distinto giudizio relativo al presupposto atto impositivo, non dedotto nel processo di gravame, così esorbitando dal thema decidendum; inoltre non ha esaminato la specifica censura dell'Ufficio sulla violazione dell'art. 19, comma 1, del d.lgs. n. 472/1997. Il secondo motivo resta assorbito. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Molise, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 68 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato solo come base normativa dell'iscrizione a ruolo conseguente alla decisione di merito sul tributo

  • art. 19, comma 1, d.lgs. n. 472/1997

    invocato dall'Ufficio come parametro della censura sulle sanzioni iscritte a ruolo; la CTR avrebbe omesso di pronunciarsi su tale doglianza

  • art. 112 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il giudice non può pronunciarsi oltre il chiesto né omettere di decidere su specifiche domande o eccezioni rilevanti

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    strumento processuale utilizzato per denunciare la violazione di norme di diritto

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    richiamato come corretta qualificazione del vizio di omessa pronuncia

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione alla pretesa efficacia del giudicato esterno della sentenza resa in altro giudizio

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per contestare l'assenza di prova della formazione del giudicato esterno

  • art. 380-bis c.p.c.

    citato nel procedimento camerale per la trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice si pronunci oltre i limiti delle domande e delle eccezioni delle parti o introduca nel decidere elementi di fatto nuovi rispetto a quelli dedotti in causa, alterando petitum o causa petendi.
  • Il potere del giudice di qualificare giuridicamente i fatti non consente di espandere il thema decidendum né di fondare la decisione su questioni non dedotte e non rilevabili d'ufficio.
  • L'omessa pronuncia sussiste quando il giudice non decide su una specifica domanda, eccezione o motivo di appello che sia rilevante ai fini della definizione della controversia.
  • La deduzione di un giudicato esterno richiede che la sentenza asseritamente passata in giudicato sia effettivamente provata; in mancanza, non può essere posta a fondamento della decisione.
  • Quando il motivo accolto rende superflua la trattazione degli altri motivi, questi restano assorbiti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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