Cassazione Civile, Ordinanza n. 08215/2025 del 28/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario confinante)
La controversia
La controversia nasceva dal fatto che la proprietaria dell'appartamento sottostante aveva adibito il proprio alloggio ad allevamento di gatti, con presenza contemporanea di più animali, accumulo di rifiuti e scarsa pulizia delle parti interessate, con conseguenti cattivi odori percepiti dai vicini sovrastanti. I due proprietari agivano per ottenere l'inibitoria delle immissioni, la pulizia/ripristino dell'area e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado la domanda veniva accolta; in appello il Tribunale riduceva la portata dell'ordine di ripristino e negava il risarcimento. In cassazione i ricorrenti denunciavano: 1) violazione degli artt. 342 e 348 c.p.c. per asserita inammissibilità integrale dell'appello per difetto di specificità; 2) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e 1226 e 2056 c.c. per mancato riconoscimento del danno non patrimoniale, che sostenevano potesse provarsi per presunzioni e liquidarsi equitativamente; 3) violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. e 2909 c.c. sul danno patrimoniale da mancata locazione dell'immobile, assumendo anche la formazione di giudicato sul capo di 900 euro riconosciuto in primo grado; 4) ulteriore censura ex art. 115 c.p.c. per preteso errore percettivo sulla deposizione del teste interessato alla locazione; 5) violazione dell'art. 1226 c.c. per mancata liquidazione equitativa del danno patrimoniale; 6) violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo sulla specificità dell'appello, osservando che la censura di genericità era essa stessa generica e che l'appello conteneva comunque un minimo sufficiente di specificazione delle ragioni di impugnazione. Ha respinto il secondo motivo perché il danno non patrimoniale non risultava provato: i ricorrenti non abitavano nell'immobile e gli indizi invocati non dimostravano un pregiudizio alla salute o alla vita familiare, essendo semmai riferiti alle immissioni o a frequentazioni solo occasionali; ha inoltre escluso che la liquidazione equitativa possa supplire alla mancata prova quando la prova sia astrattamente fornibile. Ha dichiarato inammissibili il terzo, quarto e quinto motivo nella parte in cui pretendevano di rimettere in discussione il giudizio di fatto e la valutazione probatoria del Tribunale; ha escluso il giudicato sul capo di danno patrimoniale perché l'impugnazione devolve l'intera statuizione e non il solo dato fattuale, e ha rilevato anche una ratio autonoma della decisione di appello, non specificamente censurata. Ha infine rigettato il sesto motivo, affermando che, nel regime post riforma del 2009, in caso di accoglimento parziale la compensazione delle spese è consentita e la condanna della parte vittoriosa alla rifusione delle spese avversarie è ammessa solo nell'ipotesi eccezionale prevista dalla legge. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità per mancata costituzione dell'intimata.
Norme richiamate
L'appello deve contenere una sufficiente specificazione delle ragioni di fatto e di diritto dell'impugnazione, ma non è soggetto a particolari formalismi; la censura di genericità è inammissibile se a sua volta generica.
Richiamato insieme all'art. 342 c.p.c. nel contesto della dedotta inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il giudizio di merito sulla sufficienza della prova è, di regola, insindacabile in cassazione se motivato.
Richiamato per censurare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie; la Corte non ravvisa violazione, trattandosi di valutazione di merito.
La liquidazione equitativa presuppone un danno provato e oggettivamente difficile da quantificare; non può sostituire integralmente la mancata prova dell'an del pregiudizio.
Richiamato quale norma sulla valutazione del danno risarcibile, in combinazione con l'art. 1226 c.c.
Il giudicato interno non si forma sul mero fatto, ma sulla statuizione minima composta da fatto, norma ed effetto; l'impugnazione di uno degli elementi riapre la cognizione sull'intera questione.
Nel regime successivo alla l. n. 69/2009 il principio sulle spese segue la soccombenza, ma la disciplina va coordinata con l'art. 92 c.p.c. in caso di accoglimento parziale.
In caso di accoglimento parziale il giudice può compensare in tutto o in parte le spese; la condanna della parte vittoriosa alle spese della controparte è ammessa solo nei casi eccezionali previsti dalla legge.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Richiamato nel dispositivo per il contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
Norma che ha inserito l'art. 13, comma 1-quater, nel d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- La censura di difetto di specificità dell'appello è inammissibile se si limita ad affermare la genericità dei motivi senza indicare puntualmente in cosa consista tale genericità; ai fini dell'art. 342 c.p.c. è comunque sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare, sia pure sinteticamente, i capi e le ragioni della riforma richiesta.
- Il danno non patrimoniale da immissioni moleste richiede prova del pregiudizio subito dal danneggiato; non basta dimostrare l'esistenza della condotta immissiva, occorrendo la dimostrazione del riflesso lesivo sulla salute o sul normale svolgimento della vita privata o familiare.
- La liquidazione equitativa non può essere utilizzata per colmare la totale mancanza di prova dell'an del danno quando il pregiudizio sia, in concreto, suscettibile di dimostrazione.
- Il giudicato interno non si forma sul mero fatto storico, ma sulla statuizione decisoria nella sua interezza, composta da fatto, norma ed effetto; la devoluzione in appello di uno degli elementi riapre la cognizione sull'intera questione.
- L'apprezzamento di sufficienza o insufficienza della prova è valutazione di merito e non è censurabile in cassazione se la motivazione è coerente e non meramente apparente.
- In caso di accoglimento parziale della domanda, il giudice può compensare le spese, ma non può porre le spese della controparte a carico della parte comunque vittoriosa se non nei casi eccezionali espressamente previsti dalla legge.
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