Cassazione Civile, Ordinanza n. 07798/2025 del 24/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un professionista abilitato, incaricato da un centro di assistenza fiscale, aveva apposto il visto di conformità su documentazione allegata a un Modello 730 relativo all'anno d'imposta 2014. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo, nei confronti del professionista, l'IRPEF, la sanzione e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. Il destinatario della cartella impugnò l'atto sostenendo, da un lato, che per effetto della modifica normativa del 2019 dovesse comunque rispondere solo del 30% della maggiore imposta riscontrata e non dell'intero importo di imposta, sanzioni e interessi; dall'altro, che l'iscrizione a ruolo e la contestazione fossero state fatte da un ufficio territorialmente/funzionalmente incompetente, poiché la competenza spettava alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore. La Cassazione ha esaminato prioritariamente il motivo incidentale sull'incompetenza dell'ufficio, ritenendolo assorbente.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso incidentale del professionista, ha dichiarato assorbito il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate e il secondo motivo incidentale, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del contribuente/professionista, dichiarando illegittima la cartella perché derivante da iscrizione a ruolo compiuta da un ufficio incompetente. Le spese dei gradi di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione e per il recente consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale.
Norme richiamate
art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La responsabilità del soggetto che rilascia un visto di conformità infedele, nella versione ratione temporis applicabile, aveva funzione anche punitiva e comportava l'addebito dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.
art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
La competenza a contestare le violazioni e a irrogare le sanzioni, con iscrizione a ruolo delle somme dovute, spetta alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore; tale competenza è funzionale e non derogabile.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Il controllo formale della dichiarazione del contribuente è il presupposto fattuale della contestazione nei confronti del professionista che ha apposto il visto infedele.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta violazione di legge in relazione all'interpretazione e applicazione dell'art. 39 d.lgs. n. 241 del 1997.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È stata dedotta anche un'asserita violazione processuale per omessa pronuncia sulla censura relativa alla legittimazione passiva e alla corretta imputazione delle somme.
Massime di principio
- La competenza dell'ufficio finanziario a contestare e iscrivere a ruolo le somme dovute dal professionista che abbia rilasciato un visto di conformità infedele è funzionalmente attribuita alla direzione regionale individuata in base al domicilio fiscale del trasgressore; la violazione di tale criterio determina illegittimità dell'atto.
- Quando una norma tributaria prevede una competenza amministrativa speciale e inderogabile, l'atto compiuto da un ufficio diverso è invalido senza necessità di ulteriori accertamenti in fatto.
- Se il vizio dell'atto presupposto rende illegittima a monte l'iscrizione a ruolo e la conseguente cartella, restano assorbite le ulteriori censure sul quantum dovuto o sulla legittimazione passiva.
- In presenza di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la Corte può decidere nel merito dopo la cassazione quando non siano necessari ulteriori accertamenti istruttori.
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