Cassazione Civile, Ordinanza n. 13227/2024 del 14/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La curatela di un fallimento ha promosso azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inefficace una compravendita immobiliare stipulata subito dopo la prima dichiarazione di fallimento della società poi nuovamente fallita. L'immobile era stato ceduto da una società in bonis a un'altra società che vi aveva fatto valere un proprio credito in compensazione del prezzo, con effetto sostanzialmente assimilato a una datio in solutum. In primo grado la domanda è stata accolta e la decisione è stata confermata in appello. La società acquirente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell'art. 2901 c.c., dell'art. 66 l.fall. e dell'art. 2697 c.c., oltre a vizi motivazionali, sostenendo che mancassero l'eventus damni e il presupposto soggettivo, che il prezzo fosse congruo, che la procedura non avesse provato la lesione della garanzia patrimoniale e che il pagamento fosse avvenuto tramite compensazione e non mediante un atto revocabile; 2) ulteriore violazione delle stesse norme e vizi motivazionali, negando la scientia damni e il consilium fraudis, valorizzando la congruità del valore del bene, la documentazione di trasporto e la propria ignoranza della situazione debitoria, nonché la distanza temporale dall'atto rispetto alla dichiarazione di fallimento poi revocata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: quanto al primo, ha confermato che la vendita con imputazione del prezzo a compensazione di un credito dell'acquirente integra una datio in solutum, cioè una modalità anomala di estinzione dell'obbligazione, revocabile ex art. 66 l.fall., e che l'eventus damni era correttamente ravvisato perché l'atto aveva sottratto l'unico immobile libero del debitore, alterando in peius la garanzia patrimoniale. Quanto al secondo, ha confermato che, trattandosi di crediti anteriori, al curatore bastava provare la consapevolezza del pregiudizio da parte del disponente e del terzo, prova desunta dal contesto fattuale, senza necessità di collusione o di conoscenza dello specifico credito. La Corte ha inoltre rilevato la preclusione da doppia conforme per le censure ex art. 360, n. 5 c.p.c. e ha condannato la ricorrente alle spese, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La tutela revocatoria si applica anche agli atti che, pur non diminuendo necessariamente il patrimonio in termini quantitativi, ne alterano la consistenza o affidabilità in modo pregiudizievole per i creditori; non è sottratto alla revocatoria l'atto discrezionale che estingue l'obbligazione mediante datio in solutum.
L'azione revocatoria ordinaria può essere esercitata dal curatore del fallimento per far dichiarare inefficaci gli atti pregiudizievoli compiuti dal fallito.
Per i crediti anteriori all'atto, il curatore deve provare l'eventus damni e la consapevolezza del pregiudizio, potendo ricorrere a presunzioni e alla ricostruzione del contesto fattuale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Le censure motivazionali sono state respinte perché la Corte territoriale ha fornito una motivazione compiuta e coerente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Le doglianze di violazione di legge sono state ritenute infondate alla luce della corretta sussunzione dei fatti nella disciplina della revocatoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Le censure sul vizio motivazionale erano precluse dalla doppia conforme.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in cassazione nei limiti applicabili ratione temporis.
La decisione è stata resa nel procedimento accelerato per ricorso manifestamente infondato, con conferma della proposta del consigliere delegato.
La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di somme ulteriori per responsabilità aggravata e alla somma in favore della Cassa delle ammende, in quanto la decisione ha confermato la manifesta infondatezza del ricorso nel rito accelerato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti.
Massime di principio
- La compravendita immobiliare in cui il prezzo sia estinto mediante compensazione con un credito dell'acquirente verso l'alienante può integrare una datio in solutum e, come tale, essere assoggettata ad azione revocatoria ordinaria se produce un mutamento qualitativo o una diminuzione di affidabilità della garanzia patrimoniale.
- L'eventus damni sussiste non solo quando l'atto riduce quantitativamente il patrimonio del debitore, ma anche quando ne compromette la capacità di soddisfare i creditori rendendo più incerta o difficile la riscossione; ciò vale a maggior ragione se il bene alienato è l'unico immobile libero da vincoli e non entra nel patrimonio un corrispettivo effettivamente disponibile.
- Nell'azione revocatoria esercitata dal curatore per crediti anteriori all'atto, è sufficiente dimostrare la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e del terzo acquirente; non occorre la prova di collusione né la conoscenza dello specifico credito azionato.
- La prova della consapevolezza del pregiudizio può essere desunta da una pluralità di circostanze convergenti, comprese la situazione debitoria complessiva, la prossimità temporale rispetto a procedure concorsuali e l'identità tra prezzo pattuito e credito compensato.
- In cassazione, le censure di merito che sollecitano una rivalutazione delle prove o dei fatti sono inammissibili o comunque infondate quando la corte territoriale abbia reso una motivazione completa e vi sia doppia conforme.
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